Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Ammortamento fiscale

Il termine ammortamento fiscale viene comunemente utilizzato sia per indicare una componente negativa rilevante ai fini della determinazione civile e fiscale del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo, sia per indicare il procedimento tecnico contabile sulla base del quale si determina la suddetta componente reddituale negativa con riferimento all’esercizio in considerazione. Con il termine ammortamento fiscale si indica quindi sia il procedimento di ripartizione del costo di un bene ad utilità pluriennale tra i diversi esercizi a cui si estende tale utilità , sia la quota del costo di un bene ad utilità pluriennale fiscalmente imputabile a ciascun esercizio. Ai fini fiscali, sono ammortizzabili i soli beni strumentali (v.) all’esercizio dell’impresa ovvero dell’arte o della professione. Sia nella determinazione del reddito d’impresa, che nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, il legislatore ha optato per l’indeducibilità delle quote di ammortamento fiscale (nonche´ dei canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e delle spese di utilizzazione e manutenzione) relative a beni dei quali si presume l’utilizzazione personale da parte dell’imprenditore o del professionista; si tratta essenzialmente degli aeromobili da turismo, delle navi e delle imbarcazioni da diporto, degli autoveicoli di cilindrata superiore ai 2000 c.c. (2500 c.c. se diesel) e dei motocicli di cilindrata superiore a 350 c.c.; le suddette spese non sono deducibili nemmeno per le imprese che esercitino attività di locazione o noleggio degli stessi, qualora si tratti di spese relative a beni dati in uso ad amministratori, dipendenti, soci e collaboratori nel reddito d’impresa. Nella determinazione del reddito d’impresa (v.) sono previste procedure di ammortamento fiscale diversificate a seconda che abbiano ad oggetto beni materiali, beni immateriali o beni gratuitamente devolvibili. Per quanto riguarda i beni strumentali materiali, mentre ai fini civilistici l’ammortamento fiscale viene effettuato sulla base della residua possibilità di utilizzazione del cespite, ai fini fiscali il contribuente è tenuto ad effettuarlo sulla base di coefficienti tabellari predeterminati dal Ministero delle finanze per categorie di beni omogenei e diversi settori produttivi. Tali coefficienti, che vengono predeterminati dall’Amministrazione con riferimento al normale periodo di deperimento e consumo del bene ad utilità pluriennale, si applicano al costo storico del bene aumentato di eventuali rivalutazioni o plusvalenze (v. plusvalenza) iscritte in bilancio. ammortamento fiscale fiscale e ammortamento fiscale civile, pur essendo determinati con modalità diverse, tendono tuttavia a coincidere in quanto la norma fiscale consente al contribuente di effettuare ammortamento fiscale sia in misura superiore che in misura inferiore rispetto a quella ordinariamente risultante dall’applicazione al costo dei beni dei suddetti coefficienti tabellari predisposti dal Ministero delle finanze. In particolare, tramite l’ammortamento fiscale accelerato (o intensivo) la norma fiscale consente al contribuente che dimostri di aver utilizzato il bene in misura più intensa rispetto alla normale utilizzazione di settore, di effettuare ammortamenti fiscalmente deducibili in misura superiore a quella ordinaria; è inoltre consentita, ai fini fiscali, la deduzione di quote di ammortamento fiscale inferiori a quelle corrispondenti al coefficiente tabellare ordinario, senza che per questo il contribuente perda la possibilità di dedurre, nei successivi esercizi, la differenza tra la quota di costo effettivamente portata in deduzione e la quota fiscalmente deducibile. Tuttavia, nel caso in cui, in un determinato esercizio, l’ammortamento fiscale venga effettuato in misura inferiore alla metà del coefficiente ordinario di settore, il minore ammontare ammortizzato potrà essere recuperato negli esercizi successivi solo a condizione che il minore ammortamento fiscale effettuato rispetto alla metà del coefficiente tabellare sia dipeso da una effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale di settore. Ai fini fiscali, è inoltre consentito al contribuente, al fine di incentivare gli investimenti, di ammortizzare un determinato cespite per una aliquota doppia rispetto a quella tabellare; si tratta dell’ammortamento fiscale anticipato, ammesso soltanto nell’esercizio di entrata in funzione del cespite e nei due esercizi successivi (per i beni usati, è ammesso solo nell’esercizio di entrata in funzione del cespite). Le spese sostenute per l’acquisizione di beni di costo unitario non superiore al milione di lire possono essere, a scelta del contribuente, interamente dedotte nell’esercizio di acquisizione ovvero ammortizzate secondo il procedimento ordinario. I beni immateriali (brevetti, marchi, formule, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno ecc.) sono generalmente ammortizzabili in tre esercizi, a prescindere dall’effettiva utilizzazione; nell’ipotesi in cui la concessione del bene immateriale sia a tempo determinato l’ammortamento fiscale viene ripartito sulla base della durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto. L’ammortamento fiscale finanziario dei beni gratuitamente devolvibili ha natura simile a quella di un accantonamento (v.) e riguarda i capitali investiti da soggetti che svolgono attività in regime di concessione amministrativa, per la costruzione o l’acquisto di beni che dovranno essere gratuitamente devoluti all’ente pubblico alla scadenza del rapporto di concessione. Norme particolari sono ammortizzabili quale risulta alla fine dell’esercizio); l’eventuale eccedenza rispetto al plafond del 5% potrà essere dedotta nei cinque esercizi successivi, per quote costanti. Qualora la manutenzione di determinati beni sia affidata a terzi, i compensi contrattualmente pattuiti per la manutenzione potranno essere interamente dedotti nell’esercizio di competenza, senza tener conto del limite del 5%. I beni concessi in leasing

ammortamento fiscale nel reddito di lavoro autonomo: nella determinazione del reddito di lavoro autonomo (v.), l’ammortamento fiscale è ammesso solo con riferimento ai beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione diversi dagli immobili; per questi ultimi è infatti ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale, mentre per tutti gli altri beni strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento fiscale nella misura risultante dall’applicazione al


Ammortamento      |      Amnistia


 
.