Enciclopedia giuridica

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Accantonamento

Il termine accantonamento viene utilizzato sia per indicare una componente negativa rilevante nella determinazione civile e fiscale del reddito d’impresa, sia per indicare il procedimento tecnicoaccantonamentocontabile sulla base del quale si determina tale componente reddituale; in questa seconda accezione l’accantonamento consiste tecnicamente nell’anticipata deduzione, limitatamente alla quota già maturata nell’esercizio, di un costo che si presume di dover sostenere in esercizi futuri. Poiche´ , nella determinazione del reddito fiscale d’impresa, i costi e le spese sono generalmente deducibili solo se certi e determinati, gli accantonamenti fiscalmente deducibili costituiscono una eccezione; e proprio a causa dei margini di opinabilità che si rinvengono generalmente alla base dell’accantonamento (eccezion fatta per gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto), attualmente gli oneri fiscalmente deducibili a tale titolo rappresentano un numero chiuso, essendo solo quelli specificamente indicati dal legislatore tributario agli artt. 70 ss. del d.p.r. n. 917 del 1986. I principali accantonamenti consentiti ai fini fiscali sono, oltre ai citati accantonamenti di quiescenza e previdenza, gli accantonamenti per rischi su crediti e per rischi di cambio; accanto ad essi meritano di essere ricordati, per completezza, gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili e gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, accantonamenti che in realtà riflettono un costo certo, nella misura maturata, sia nell’an che nel quantum, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni di legge ed ai contratti che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti; gli accantonamenti per rischi su crediti sono deducibili, in ogni esercizio, in misura non superiore allo 0,50% dell’ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio e derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi che danno luogo a ricavi (ovvero, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela); la deduzione peraltro non è più consentita quando il fondo ha raggiunto il 5% dei suddetti crediti esistenti alla fine dell’esercizio. Le perdite su crediti deducibili ai fini fiscali non possono essere dedotte se non sia stato precedentemente utilizzato il fondo appositamente costituito. Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ogni esercizio, solo se iscritti in un apposito fondo del passivo distinto da quello per rischi su crediti tout court, fino a concorrenza dell’ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Gli accantonamenti per rischi di cambio sono invece deducibili secondo un complesso meccanismo che prende in considerazione l’evoluzione del tasso di cambio di tutti i crediti e i debiti in valuta estera. Nell’ambito degli accantonamenti ricordiamo ancora l’accantonamento per devoluzione di beni gratuitamente devolvibili (definito dalla norma ammortamento finanziario), teso ad anticipare all’esercizio in corso una quota della perdita che si determinerà al momento della devoluzione all’ente concedente di beni non ancora completamente ammortizzati e l’accantonamento per imposte non ancora definitivamente accertate; quest’ultimo è deducibile, ai sensi dell’art. 64, 3o comma d.p.r. n. 917 del 1986, nel limite dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate dal contribuente, agli accertamenti o ai provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle Commissioni tributarie.


Abuso      |      Accaparramento


 
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