Enciclopedia giuridica

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Abuso



abuso dei bisogni, inesperienza, passioni, di una persona minore: v. circonvenzione di incapace.

abuso del diritto: ricorre quando un soggetto esercita un diritto per realizzare uno scopo diverso da quello al quale il diritto è preordinato. Ev anche la violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (v. buona fede, abuso nella esecuzione del contratto): accade quando un contraente esercita verso l’altro i diritti che gli derivano dalla legge o dal contratto per realizzare uno scopo diverso da quello cui questi diritti sono preordinati. L’abuso abuso comporta, di regola, l’obbligazione di risarcire il danno che si è cagionato, ma può anche comportare l’invalidità dell’atto abusivo, come nel caso dell’abuso del diritto di voto (v.). Ulteriore rimedio all’abuso abuso è quello che va sotto il nome dell’exceptio doli generalis (v. exceptio, abuso doli generalis) (e della replicatio), invocabile quando l’altrui pretesa (o eccezione) si manifesti, in quanto contraria ai principi della buona fede e della correttezza, come doloso esercizio di un diritto: esso è diretto a provocare la reiezione dell’altrui pretesa o eccezione. Ev controverso se l’abuso abuso trovi sanzione in casi diversi da quelli espressamente previsti. Così è nel diritto svizzero, che con norma generale abilita il giudice a reprimere l’abuso abuso. V. venire contra factum proprium.

abuso del diritto di pegno: se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro (art. 2793 c.c.). Per abuso deve intendersi l’utilizzazione della cosa ricevuta in pegno in violazione degli artt. 2790 e 2795 c.c.. V. anche pegno; e, in relazione all’abuso del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio delle azioni v. abuso del diritto di voto.

abuso del diritto di proprietà: sono considerati una forma di abusi i cosiddetti abuso atti di emulazione: ricorre tale fattispecie quando il proprietario pone in essere atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri (art. 833 c.c.), senza procurare a se´ alcun vantaggio.

abuso del diritto di usufrutto: ricorre quando l’usufruttuario (v.) incorra, alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni, nell’abuso del suo diritto. L’art. 1015 c.c. commina quale sanzione la cessazione dell’usufrutto nei casi più gravi, e nei casi meno gravi, secondo l’apprezzamento dell’autorità giudiziaria, l’adozione di una serie di provvedimenti minori.

abuso del diritto di voto: è l’abuso abuso commesso dalla maggioranza di una società di capitali, la quale ha utilizzato la posizione di potere di cui gode all’interno della società per realizzare interessi extrasociali, ossia per conseguire vantaggi particolari dei suoi componenti, in nessun modo riferibili alle esigenze della società . La giurisprudenza anglosassone ritiene che il giudice possa annullare, in quanto viziata da abuso abuso, una deliberazione che sia tale che nessuna persona ragionevole potrebbe considerarla utile per la società . Tale forma di controllo, preordinato all’accertamento dell’illegalità, è ammesso anche nel nostro sistema e conduce all’annullamento, da parte del giudice, della deliberazione presa con abuso abuso. Ipotesi testuale di repressione dell’abuso abuso è nella norma che, all’art. 2373 c.c., vieta al socio di esercitare il voto nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società , e qualora il socio non si astenga, la deliberazione è impugnabile, ex art. 2377 c.c., qualora possa recare danno alla società , se il voto dei soci in conflitto di interessi è stato determinante per il raggiungimento della maggioranza. Applicazioni giurisprudenziali: l’aumento di capitale deliberato dalla maggioranza al solo scopo di estromettere dalla società la minoranza; la deliberazione adottata con il voto determinante del creditore pignoratizio, il quale ha unicamente mirato con il voto a salvaguardare il suo credito. V. conflitto di interessi.

abuso della credulità popolare: questo fatto contravvenzionale consiste nel tentare di trarre vantaggio (abusare) della credulità popolare (art. 661 c.p.), vale a dire della corrività delle persone a prestare fede, derivante da deficienza di cultura, da scarsezza di intelligenza o da inclinazione superstiziosa (art. 661 c.p.). Il mezzo deve essere un’impostura di qualsiasi genere, intendendosi per impostura ogni atteggiamento malizioso diretto ad ingannare ed idoneo allo scopo di relazione alle persone verso cui si esplica. Rientra nella previsione l’attività dei maghi, streghe, veggenti, cabalisti, falsi fachiri, falsi estatici ecc. Il fatto deve essere commesso pubblicamente (v. art. 266 c.p., ult. comma) e deve poter determinare un turbamento dell’ordine pubblico. Non occorre che tale turbamento si sia verificato. Se l’impostura è diretta ad una persona determinata e sussistono gli altri requisiti della truffa (danno per l’ingannato e profitto per l’ingannatore), si avrà concorso fra i due reati.

abuso della immagine: v. immagine.

abuso della personalità giuridica: consiste nell’utilizzazione delle società di capitali come meri schermi di copertura dell’attività imprenditoriale in proprio di uno o più soci, che dispongono della società a loro piacimento, senza rispettare le elementari norme del diritto della società . Ipotesi tipiche di abuso abuso: la confusione dei patrimoni fra socio e società (v. confusione, abuso dei patrimoni); la predeterminazione da parte del socio di ogni deliberazione degli organi sociali, i quali si limitano a ricopiare nei libri della società quanto è stato in tutto e per tutto preparato dal socio; la sottocapitalizzazione della società , alimentata sistematicamente dal prestito dei soci. Alla repressione dell’abuso abuso si perviene nei paesi anglosassoni con la tecnica cosiddetta del superamento dello schermo della personalità giuridica, basata sul principio che la società è un soggetto di diritto distinto dai soci fino a quando non esiste un ragionevole motivo per ritenere il contrario. In forza di questa tecnica il socio che abbia commesso abuso abuso viene chiamato a rispondere illimitatamente nei confronti dei creditori sociali, i beni sociali vengono considerati beni personali del socio e così via. In civil law osta alla repressione dell’abuso abuso la concezione formale della persona giuridica, quale vero e proprio soggetto di diritto distinto dai soci, tale da rendere costoro terzi a tutti gli effetti rispetto alla società . Una concezione non formale del concetto di persona giuridica (v.) ha però consentito alla giurisprudenza alcuni casi di repressione dell’abuso abuso. Considerata la persona giuridica come espressione riassuntiva di una speciale disciplina normativa delle organizzazioni collettive (ad es., la responsabilità limitata anziche´ illimitata), l’abuso abuso si rivela quale fruizione da parte dei soci di questa speciale disciplina normativa in situazioni diverse da quelle che ne giustificano l’applicazione; e la repressione dell’abuso abuso consiste nel disapplicare la disciplina speciale (ad es., la responsabilità limitata) e nel restituire vigore al diritto comune (nell’es., alla responsabilità illimitata ex art. 2740 c.c.) quando si constati l’assenza dei presupposti d’applicazione della disciplina speciale. La repressione dell’abuso abuso resta comunque un rimedio eccezionale, da esperire quando non sia possibile utilizzare altri rimedi. V. socio, abuso tiranno.

abuso della potestà dei genitori: è l’ipotesi prevista dall’art. 330 c.c.: se dall’abuso deriva grave pregiudizio per il figlio il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà del genitore che ne abbia abusato.

abuso di autorità contro arrestati o detenuti: è possibile ravvisare nell’abuso di autorità soprattutto una forma di aggressione contro la libertà morale; è però indubbio che oggetto della tutela è la libertà personale del detenuto che viene garantita nei confronti di coercizioni arbitrarie da parte di chi esercita pubbliche funzioni. Poiche´ assume la veste di pubblico ufficiale il privato che esegue un arresto in flagranza ai sensi dell’art. 383 c.p.p., può anch’egli rendersi responsabile del delitto de quo, ove ne realizzi la fattispecie (art. 608 c.p.). Posto che sia stato legittimamente instaurato uno stato di restrizione della libertà individuale, la condotta punibile consiste nel sottoporre il soggetto passivo a misure di rigore non consentite dalla legge, misure che peggiorino dunque indebitamente la situazione personale dell’individuo che vi è assoggettato, in quanto rendono più rigorose le cautele prescritte dalla legge in tema di detenzione e custodia. Sono misure di rigore non consentite, in negativo, tutte quelle non previste nelle disposizioni della legge penitenziaria in materia di punizioni disciplinari. Rilevando che nella sfera applicativa della norma de qua non potrebbero dunque rientrare altre condotte di inedita coercizione o comunque di pressione psicologica esercitabili su soggetti ristretti nella libertà personale, si è di recente sottolineata la lacunosità della disposizione. Ev necessario che le restrizioni abusive vengano adottate quali modalità della custodia. Nell’oggetto del dolo entra la consapevolezza della illiceità della condotta abusiva con la conseguenza che l’errore circa i limiti del dovere d’ufficio esclude la punibilità . In senso contrario viene però anche ritenuto che l’errore sulla legittimità della condotta sarebbe irrilevante, perche´ investirebbe norme necessariamente presupposte dalla legge penale, di cui si costituirebbe perciò parte integrante. Con particolare riguardo alla violenza privata, si è escluso che il reato di cui all’art. 608 vi possa restare assorbito, posta la diversa oggettività giuridica delle due fattispecie.

abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti: l’abuso abuso è una delle cause di inabilitazione (v.) (art. 415, comma 2o, c.c.).

abuso di foglio firmato in bianco: v. biancosegno.

abuso di mezzi di correzione o di disciplina: trattasi di norma incriminatrice, prevista dall’art. 571 c.p., che ha trovato una propria giustificazione nel passato alla luce di una diversa situazione sociale, ma che attualmente risulta sempre più anacronistica e la cui concreta applicazione va scemando man mano che si riduce l’area di legittima dei c.d. mezzi di correzione: data un’applicazione variabile con il variare di situazioni sociali e di considerazioni sociologiche, si è pervenuti ad un ridottissimo ambito di configurabilità della fattispecie sempre meno giustificabile, tanto che vi è chi propone l’ abolizione di una siffatta ipotesi criminosa. Per quanto riguarda l’oggettività giuridica il reato, pur essendo stato inserito tra i delitti contro la famiglia, riguarda condotte che trascendono la famiglia potendo essere commesse anche in rapporti diversi da quelli familiari. Va precisato che se l’entrata in vigore della Carta costituzionale è più precisamente dopo le modifiche apportate dalla l. 19 maggio 1975, n. 151, sulla posizione dei coniugi, un siffatto diritto va escluso in via assoluta, non può ammettersi un tale diritto nei confronti dei figli maggiori, anche se conviventi, non sussistendo in relazione ad essi alcun rapporto di autorità . Autori del reato possono essere le persone legittime ad esercitare mezzi di correzione o di disciplina per ragioni di autorità o su soggetti loro affidati per ragioni di educazione, istruzione, cura, disciplina o custodia, o in relazione ad un esercizio di una professione o di un’arte. Il problema più importante riguarda l’individuazione del mezzo di correzione o di disciplina consentito, l’abuso del quale costituisce la condotta vietata. Il mezzo deve essere di per se´ giuridicamente lecito in quanto giustificato. L’abuso ha, quindi, per presupposto l’esistenza di un uso lecito: l’abuso di un potere di cui alcuni soggetti sono titolari nell’ambito di determinati rapporti, potere che deve essere esercitato nell’interesse altrui. La condotta abusiva ricorre ogni volta che il mezzo venga usato per un interesse diverso da quello per cui è stato conferito, abuso che può verificarsi anche in considerazione di modalità non adeguate: per la sussistenza del comportamento vietato, mezzo e interesse si condizionano e si integrano a vicenda. Sono considerati leciti i mezzi di correzione tradizionali, tali da non porre in pericolo la incolumità del soggetto passivo e quindi quelli adeguati al fine che si vuole perseguire. Sono non consentiti: l’uso della cinghia, gli atti di violenza fisica degli insegnanti, vietati anche dai regolamenti scolastici e quelli del datore di lavoro. Oltre l’abuso deve accadere che dal fatto derivi pericolo di malattia nel corpo e nella mente; si deve realizzare cioè una condizione obiettiva di punibilità .

abuso di posizione dominante: si tratta dell’abuso della posizione di monopolio (v.) o di oligopolio (v.) di cui un’impresa goda in un determinato ambito territoriale. Una repressione di detto abuso è possibile, anzitutto, anche in applicazione del Trattato istitutivo della Cee che si riferisce, però , solo a quegli abusi che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri della Comunità . Si verifica quando un impresa, per la quota di mercato che occupa, la tecnologia che utilizza, la notorietà e l’affermazione del marchio che usa, si trova a poter agire sul mercato senza essere condizionata dai comportamenti dei suoi concorrenti. Più in particolare, l’abuso di posizione dominante attiene alla qualità del comportamento dell’impresa dominante che utilizza la sua forza per ottenere risultati di mercato che non avrebbe potuto conseguire senza tale posizione. Non si tratta quindi di comportamenti illeciti di per se´ , ma che divengono tali perche´ posti in essere dalla impresa dominante. L’art. 86 del Trattato dichiara incompatibile con il mercato comune e vietato lo sfruttamento in modo abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. L’art. 86 del Trattato indica quali pratiche abusive le seguenti condotte: a) imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) limitare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con i contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi. Se la Commissione constata una violazione dell’art. 86 può con una apposita decisione infliggere alle imprese delle sanzioni pecuniarie il cui importo viene devoluto al bilancio comunitario. Contro tali decisioni è possibile proporre ricorso per annullamento innanzi al tribunale di 1 . Per l’ambito nazionale le medesime pratiche abusive sono represse, a norma dell’art. 3 l. 10 ottobre 1990, n. 287, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

abuso di potere del pubblico ufficiale: v. abuso d’ufficio.

abuso di potere rappresentativo da parte dell’amministratore: costituiscono abuso abuso da parte degli amministratori di una società di capitali gli atti finalizzati alla realizzazione di un interesse extrasociale, sia esso interesse personale di costoro o di un terzo. L’invalidità dell’atto è opponibile al terzo di mala fede (art. 2384 c.c.). Per gli atti posti in essere dal rappresentante in conflitto di interessi con la società v. conflitto di interessi, abuso tra amministratore e società .

abuso d’ufficio: la disposizione in tema di abuso abuso tutela l’interesse al buon andamento ed imparzialità della P.A.. L’abuso abuso, sanzionato dall’art. 323 c.p., consiste nel fatto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, il quale, al fine di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale, arreca ad altri un ingiusto danno. Soggetto attivo del reato è , oltre al pubblico ufficiale, anche l’incaricato di un pubblico servizio. Infatti, il nuovo testo dell’art. 323 che scaturisce dalla riforma attuata con la l. 26 aprile 1980, n. 86, estende la disciplina dell’abuso abuso anche all’incaricato di un pubblico servizio. La nuova norma prevede, inoltre, un diverso trattamento sanzionatorio a seconda che il comportamento abbia o non abbia portato un vantaggio patrimoniale, Inoltre, anche a causa della contemporanea abrogazione dell’art. 324 (interesse privato in atti d’ufficio), la disposizione in esame si presenta non più come estremo presidio dell’imparzialità e buon andamento della P.A., ma come momento centrale di tutela rispetto alle condotte di abuso caratterizzate da fini di favoritismo, prevaricazione o comunque di indebito profitto. La norma in esame, sul piano oggettivo, si esaurisce nel concetto di abuso. L’abuso, quindi, non può costituire un accadimento scindibile dalla condotta dell’agente perche´ al contrario coincide con essa. L’abuso deve manifestarsi nel compimento di un atto o di un fatto materiale. Il reato è configurabile anche in presenza di atti collegiali. Il dolo consiste nella coscienza e volontà di esercitare una pubblica funzione o pubblico servizio e di abusare dei poteri al fine specifico di recare danno o di procurare vantaggio ad altri. Trattandosi di un delitto a dolo specifico, esso si consuma con la commissione dell’atto o fatto abusivo ed è irrilevante la verificazione del danno o vantaggio per l’agente o per altri. La norma contiene al comma 1o una clausola di sussidiarietà espressa rispetto a tutte le ipotesi in cui il fatto costituisce reato più grave.


Abrogazione      |      Accantonamento


 
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