Enciclopedia giuridica

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Stupefacenti



stupefacenti nel diritto internazionale: la materia è regolata essenzialmente da norme convenzionali. Ev considerato crimine internazionale sin dalle Convenzioni dell’Aja del 1929 e di Ginevra del 1930, sostituite dalla Convenzione unica sugli stupefacenti, di New York, del 30 marzo 1961, completata successivamente dalla Convenzione di Vienna del 21 febbraio 1971 e dal Protocollo del 25 marzo 1972. Il commercio di stupefacenti rientra nella categoria dei comportamenti individuali che, insieme alla pirateria, alla tratta degli schiavi ed al terrorismo, sono ritenuti talmente gravi da costituire crimine internazionale, ed in quanto tale, perseguibili e punibile da ogni Stato, a prescindere da un collegamento diretto con una specifica comunità territoriale. La repressione del commercio di stupefacenti via mare è disciplinata dagli art. 27, comma 1o, e 108 della Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare. L’art. 27, comma 1o, consente l’esercizio della giurisdizione penale dello Stato costiero a bordo di una nave straniera in passaggio inoffensivo nel mare territoriale, qualora si tratti di reprimere il commercio di stupefacenti; l’art. 108, invece, prevede un generale obbligo di cooperazione per reprimere il commercio di stupefacenti cui si dedichino, in violazione di convenzioni internazionali, navi straniere che navighino in alto mare, conferendo ad ogni Stato la facoltà di richiedere la cooperazione di altri Stati a tale fine.

stupefacenti nel diritto interno: di fronte al dilagare del fenomeno droga il Parlamento italiano con la l. n. 126 del 26 giugno 1990 ha voluto modificare ed integrare la normativa precedente del 1975. Dall’impunibilità della modica quantità si passa alla punibilità del consumatore sia con sanzioni amministrative che penali. La l. n. 126 prospetta un vero e proprio obbligo di curarsi, pena le sanzioni amministrative. Dopo molte critiche soprattutto per la scelta della sanzione penale come estrema soluzione terapeutica, molte di queste disposizioni sono state abrogate dal referendum popolare del 18 aprile 1993. Dopo due mesi, il 18 giugno 1993, le sezioni unite della Corte di Cassazione sanciscono la depenalizzazione della detenzione, per uso personale non terapeutico, di sostanze stupefacenti in dose superiore a quella media giornaliera. Col referendum in particolare viene ribadita l’illegalità dell’uso di droga, ma non è più punibile con sanzioni penali; viene abolita la dose media giornaliera, introdotta dalla l. n. 126 del 1990 per distinguere il consumatore dallo spacciatore in base a delle tabelle fornite dal Ministero della sanità , spetterà quindi al giudice valutare caso per caso se si è in presenza di una persona che fa uso personale di droga oppure di uno spacciatore.


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