Enciclopedia giuridica

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Parlamento



parlamento della Repubblica: il parlamento è , nel nostro sistema costituzionale, un organo bicamerale, composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica (v. bicameralismo). Il sistema bicamerale comporta una doppia approvazione delle leggi e degli altri atti di competenza del Parlamento: prima da un ramo del Parlamento e poi dall’altro ramo; e, se quello chiamato a pronunciarsi per secondo apporta modifiche al testo approvato dal primo, l’atto deve tornare a questo per l’approvazione del nuovo testo. Ci sono però materie per le quali il parlamento si riunisce in seduta comune, ossia in unica riunione dei deputati e dei senatori. Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto; ma il Senato, oltre ai membri elettivi, ha anche senatori di diritto a vita (gli ex presidenti della Repubblica) e senatori a vita nominati, in numero non superiore a cinque, dal presidente della Repubblica (art. 59). Entrambe le Camere sono elette per cinque anni (art. 60 Cost.); ma prima della scadenza del termine possono essere sciolte, entrambe o una sola di esse, dal Presidente della Repubblica (art. 88); il che, nella nostra esperienza costituzionale, accade alquanto frequentemente, per le difficoltà che il parlamento incontra di formare una stabile maggioranza di governo. Il periodo di durata delle Camere è detto legislatura (v.). Camera dei deputati e Senato della Repubblica differiscono tra loro per il numero dei componenti (630 i deputati, 315 i senatori elettivi), per l’elettorato attivo (votano i maggiorenni per eleggere la Camera dei deputati, gli almeno venticinquenni per il Senato), per l’elettorato passivo (possono essere eletti deputati i venticinquenni, senatori i quarantenni), per il sistema di elezione (il Senato è eletto a base regionale: ogni regione deve avere almeno sette senatori, ed il numero ulteriore dei senatori per regione è proporzionale alla popolazione di ciascuna regione: art. 57). Ciascuna Camere elegge un proprio presidente ed un ufficio di presidenza; ma in caso di seduta comune l’assemblea è presieduta dal presidente della Camera dei deputati (art. 63). Alcuni principi sul funzionamento delle Camere sono fissati dalla stessa Costituzione: le sedute sono, di regola, pubbliche; i membri del Governo, anche se non sono parlamentari, hanno diritto di assistervi e, se richiesti dalle Camere, ne hanno l’obbligo; occorre, perche´ ciascuna Camera possa validamente deliberare, la presenza della maggioranza dei suoi componenti (Cosiddetto numero legale). Per il resto, il funzionamento delle Camere è disciplinato dal Regolamento che ciascuna di esse si dà (art. 64). Ogni membro del parlamento, stabilisce l’art. 67, rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Il che significa che ciascun deputato e ciascun senatore sono liberi di esprimersi e di votare secondo la propria coscienza, senza essere tenuti a rispettare le direttive dei partiti che hanno presentato la loro candidatura alle elezioni; e nell’esperienza concreta, la trasgressione alle direttive di partito è rara nelle votazioni palesi, più frequente in quelle a scrutinio segreto (v. divieto, parlamento di mandato imperativo). I deputati ed i senatori debbono, secondo i regolamenti delle Camere, iscriversi ad un gruppo parlamentare. Essi sono, in linea di principio, liberi di iscriversi a qualsiasi gruppo (appunto perchè non vale il vincolo di mandato), ma di regola si iscrivono al gruppo corrispondente al partito politico nelle cui liste sono stati eletti. Non è raro che, durante la legislatura, un parlamentare muti convinzioni politiche e, ciò che è perfettamente legittimo, passi da un gruppo ad un altro. I parlamentari che non sono iscritti ad alcun gruppo vengono iscritti d’ufficio al gruppo misto. Ciascun gruppo elegge nel proprio seno un presidente, che rappresenta il gruppo nei confronti degli altri gruppi e nei confronti della presidenza della Camera. Questa funzione di rappresentanza è importante in sede di programmazione dei lavori dell’assemblea. Ciascun gruppo, inoltre, designa i propri membri che entrano a fare parte delle commissioni parlamentari. Ciascuna Camera si articola, al proprio interno, in una pluralità di commissioni, specializzate per materia (commissione finanze, tesoro, difesa ecc.) e composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari (art. 72, comma 3o, Cost.).

parlamento europeo: istituzione comunitaria, comune alle tre Comunità a partire dal 1958, con l’entrata in vigore della Convenzione relativa a talune istituzioni comuni, firmata a Roma nel 1957, unitamente ai Trattati Cee ed Euratom, originariamente denominata Assemblea. I suoi membri, a partire dal 1979, sulla base della decisione del Consiglio n. 76/787 del 20 settembre 1976, vengono eletti a suffragio universale diretto in ogni Stato membro per un periodo di cinque anni; essi non possono essere vincolati da istruzioni, ne´ sottostare a mandato imperativo. Attualmente i seggi sono 518, ripartiti secondo l’importanza demografica degli Stati membri. I capi di Stato e di governo riuniti nel vertice di Edimburgo nel 1992 hanno deciso di portare il numero dei membri del parlamento parlamento a 567, al fine di tenere conto dei mutamenti demografici avvenuti in Germania a seguito della riunificazione tedesca. Tale modifica ha avuto effetto a partire dalle elezioni tenute nel 1994. Il parlamento parlamento non è titolare di alcun potere legislativo ma partecipa al processo decisionale esprimendo pareri obbligatori ma non vincolanti; esso inoltre esercita il controllo politico sulla Commissione, attraverso l’istituto della mozione di censura (v.) ed ha poteri in materia di bilancio (v.). Con l’Atto unico europeo e con il Trattato di Maastricht la funzione di questo organo è stata valorizzata, grazie all’adozione di tre diverse procedure di adozione degli atti comunitari che lo vedono a vario titolo coinvolto: la procedura di cooperazione (v. cooperazione europea, procedura di parlamento); la procedura di codecisione (v. codecisione, procedura di parlamento); la procedura di parere conforme (v. parere conforme, procedura di parlamento). Il Trattato di Maastricht ha anche aumentato i poteri di controllo politico del parlamento parlamento sulla Commissione; il Presidente della Commissione viene nominato dai governi degli Stati Membri previa consultazione del Parlamento europeo; il Presidente e gli altri membri della Commissione sono soggetti collettivamente ad un voto di approvazione da parte del parlamento europeo e vengono nominati soltanto dopo il voto di approvazione.

parlamento in seduta comune: il parlamento parlamento dei membri delle due Camere costituisce un organo collegiale distinto dalle singole Camere, non rappresentando una mera sommatoria delle stesse. Il parlamento parlamento ha competenze solo elettorali ed accusatorie; esso infatti si riunisce per: l’elezione (art. 83), il giuramento (art. 91) e la messa in stato di accusa (art. 90) del Presidente della Repubblica; l’elezione di un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104, quarto comma), di cinque giudici costituzionali (art. 135, comma 1o) e, ogni nove anni, dei cittadini fra i quali vengono sorteggiati i 16 giudici aggregati alla Corte Costituzionale nei giudizi d’accusa. Riguardo al problema se il parlamento parlamento sia un collegio perfetto (legittimato cioè a discutere prima di deliberare) o imperfetto (legittimato solo a deliberare), sembra preferibile la dottrina che sostiene il carattere perfetto dell’organo, giacche´ altrimenti si dovrebbe negare a tale consesso la capacità di discutere della propria composizione e competenza, oltre che del proprio regolamento, nonche´ di questioni preliminari, incidentali o meramente procedurali. Discussa è la tassatività dei casi di riunione (del parlamento parlamento) previsti dalla Costituzione. Questa infatti, non escludendoli espressamente, potrebbe tacitamente consentire altri casi, pur non compresi tra le ipotesi prescritte, ma comunque necessari perche´ collegati o discendenti dalle attribuzioni principali o da principi di carattere generale. Tale tassatività comunque non preclude al parlamento parlamento la possibilità di autodisciplinare le proprie attribuzioni, in quanto esercizio di una potestà essenziale della propria indipendenza. Infatti, anche se la Costituzione (art. 63, comma 2o) dispone che il Presidente e l’ufficio di Presidenza del Parlamento in seduta comune sono quelli della Camera dei Deputati, l’autoregolamentazione, da parte del parlamento parlamento, delle proprie funzioni è chiaramente presupposta dai regolamenti parlamentari (disponendo l’art. 35, comma 2o, reg. cam. che solo normalmente tale regolamento è applicato alle riunioni del Parlamento in seduta comune, e facendo salva l’art. 65 reg. sen. la facoltà delle Camere in seduta comune di stabilire norme diverse).

vilipendio del parlamento: il vilipendio pubblico (art. 290 c.p.), rivolto alle Assemblee legislative è delitto contro la personalità dello Stato (v. personalità , parlamento dello Stato) ed appartiene alla categoria dei reati di opinione, ossia quei reati che sanciscono limiti alla libertà di pensiero e al diritto di critica. L’interesse tutelato è costituito dalla personalità interna dello Stato, e dal prestigio delle istituzioni del medesimo. Vilipendere significa disprezzare, dileggiare, recare offesa. L’offesa deve essere pubblica, e rivolta all’organo in se´ e per se´ considerato, e non ai singoli componenti dello stesso. Il dolo generico integra l’elemento soggettivo del reato in esame, che consiste nella coscienza e volontà di recare offesa al parlamento, con la consapevolezza della pubblicità di tale manifestazione del pensiero. Il delitto si consuma nel momento in cui l’offesa è resa pubblica. Ev reato di pericolo (v. reato, parlamento di pericolo). Il tentativo è ammissibile. Condizione di procedibilità (v. procedibilità , condizioni di parlamento) è l’autorizzazione dell’Assemblea, Camera dei deputati o Senato della Repubblica, contro la quale il vilipendio è diretto.


Parità di trattamento      |      Parricidio


 
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