Il presidente della Repubblica non  ha,  per  la nostra  Costituzione, la funzione  di capo  dell’esecutivo, come  accade  nelle  democrazie presidenziali, dove  è  anche  eletto  a suffragio universale  e diretto. Da  noi  il presidente della Repubblica occupa  una  posizione  sovraordinata ad  ogni altro  organo  dello  Stato,  compreso l’esecutivo,  e non  è  investito  di propria responsabilità  politica.  L’art.  87 dice  che il capo  dello  Stato  rappresenta l’unità  nazionale;  l’art. 89 precisa  che nessun  atto  del presidente della Repubblica è  valido  se non  è controfirmato da  un  ministro,  che ne  assume  la responsabilità , mentre l’art. 90 tiene  ad  aggiungere che il presidente della Repubblica non  è  responsabile degli  atti  compiuti nell’esercizio  delle  sue  funzioni,  tranne che per  alto  tradimento e per attentato alla  Costituzione (in  tal  caso  è  messo  in stato  di accusa  dal Parlamento in seduta  comune).  Il presidente della Repubblica, eletto  dal parlamento in seduta comune,  ma con  la partecipazione di tre  delegati  per  ogni  regione  (art.  83), dura  in carica  sette  anni  (art.  85); le sue  funzioni  in caso  di impedimento, sono  esercitate dal presidente del Senato  (art.  86). Le  funzioni  del presidente della Repubblica sono soprattutto queste:  a) può  inviare  messaggi  alle  Camere (il che, nell’esperienza concreta,  è  accaduto raramente), anche  al fine specifico  di chiedere alle  Camere una  nuova  deliberazione su una  legge già  da  esse approvata (art.  74), ad  esempio  perche´  si tratta di legge priva  della necessaria  copertura finanziaria, richiesta  dall’art.  81, ult.  comma  (ma,  se il Parlamento conferma la legge già  approvata, il presidente della Repubblica deve  promulgarla); b) indice  le elezioni  per  le nuove  Camere e ne  fissa la riunione;  c) autorizza  la presentazione alle  Camere dei progetti di legge di iniziativa  governativa; d) promulga le leggi ed  emana  i decreti  aventi  forza  di legge  e i regolamenti;  e) indice  i referendum; f)  nomina  il presidente del consiglio  e i ministri, cinque  giudici della  Corte  costituzionale, i senatori a vita,  gli alti  funzionari dello  Stato;  g) ha  il comando  delle  forze  armate;  h)  presiede  il Consiglio superiore della  magistratura; i) può  concedere la grazia;  l) può  decidere lo scioglimento anticipato delle  Camere o di una  di esse. Questo insieme  di attribuzioni mostra  come  il presidente della Repubblica abbia  una  posizione  sopraordinata ad  ogni altro  organo  dello  Stato  e, perciò , rappresenti l’unità  nazionale,  secondo  la ricordata espressione dell’art.  87. Egli  esercita,  infatti,  funzioni sopraordinate allo  stesso  Parlamento, avendo  il potere di deciderne lo scioglimento e potendo interferire, con  i propri  messaggi,  nell’attività legislativa;  sopraordinata, inoltre,  al governo,  di cui nomina  i componenti; sopraordinata, infine,  alla  magistratura e, più  in generale,  alla  funzione giurisdizionale, essendo  presidente del Consiglio  superiore della magistratura e avendo  il potere di scegliere  un  terzo  dei componenti la Corte  Costituzionale. Può  sembrare, tuttavia, che la figura  del presidente della Repubblica sia solo formale  o addirittura simbolica,  giacche´  ogni  suo atto,  come  si è  detto,  deve essere  controfirmato da  un  ministro,  che ne  assume  la responsabilità  (e,  se il ministro  si rifiuta  di controfirmarlo, il presidente della Repubblica non  può  validamente compiere  l’atto).  Intanto, il principio  della  controfirma non  vale  sempre:  così  non  è  pensabile per  la nomina  del presidente del consiglio.  E  soprattutto è  la varietà  delle  sue  attribuzioni a dare  al presidente della Repubblica la possibilità  di esercitare un influsso notevole nella  vita  politica  del paese:  si può , in generale,  dire questo, che in periodi  di governi  stabili  e di forti  maggioranze parlamentari, la figura  del presidente della Repubblica tende  ad  apparire come  puramente simbolica,  mentre nei  periodi  di instabilità  politica  il suo peso  sulla vita  politica  del paese  può farsi  sentire  notevolmente.  
 delitti contro il presidente della Repubblica:  categoria  di reati  (artt.  276, 277, 278, 279 c.p.)  volta  a tutelare in modo  specifico  la inviolabilità  della  persona fisica del Capo  dello Stato,  la libertà  individuale,  fisica, l’onore,  il prestigio,  la prerogativa della irresponsabilità  del Presidente, l’esercizio  incondizionato delle  attribuzioni e delle  prerogative previste  dalla  legge. Si tratta per  lo più  di delitti  di attentato, o a consumazione anticipata (v. reato). Sono  delitti  contro  la personalità  dello  Stato  (v. personalità , presidente della Repubblica dello  Stato).   
 immunità  del presidente della Repubblica:  il Capo  dello  Stato  non  è  responsabile degli  atti  compiuti nell’esercizio  delle  sue  funzioni,  tranne che per  alto  tradimento ed  attentato alla  Costituzione (art.  90 Cost.).  Si tratta di una  ipotesi  di immunità parziale  (v. immunità   penale, presidente della Repubblica derivante  dal diritto  interno).  Per  gli atti compiuti  al di fuori  dell’esercizio  delle  funzioni,  si ritiene  che non  vi sia una  vera  e propria immunità , ma che il Presidente non  posso  essere assoggettato a procedimento penale,  nel periodo del mandato presidenziale,  soltanto per  ragioni  di opportunità  politica,  poiche´ , se così  non  fosse,  l’ordinamento statale  sarebbe di fatto  decapitato della  figura  istituzionale di vertice. 		
			
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