Enciclopedia giuridica

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Referendum

Il referendum è un istituto di democrazia diretta, attraverso il quale il popolo è messo in condizione di decidere direttamente su alcune questioni, attinenti il rapporto individuo/autorità , che egli stesso propone; senza, cioè , dover delegare ai propri rappresentanti parlamentari la scelta da assumere. Il referendum trova espressione nella concezione della sovranità popolare (v.), quale modo di esercizio della stessa. La tipologia dei referendum è piuttosto vasta: l’ordinamento costituzionale italiano ne prevede alcuni tipi, ma nessuno di essi ha carattere propositivo nè tantomeno legislativo; si tratta, piuttosto, di referendum abrogativo, consultivo e costituzionale.

referendum abrogativo: il referendum referendum è disciplinato dall’art. 75 Cost. e dagli artt. 27 – 40 della l. 25 maggio 1970, n. 352. Spetta a cinquecentomila elettori o a cinque consigli regionali promuovere la richiesta di un referendum per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge. Alcune leggi, così come espressamente previsto dall’art. 75 Cost., non possono essere sottoposte a referendum referendum: queste sono le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Il procedimento referendario prevede diverse fasi: la costituzione di un comitato promotore; la raccolta delle firme (che non debbono essere inferiori a cinquecentomila) o la presentazione del referendum referendum per iniziativa di cinque consigli regionali; il deposito dei quesiti all’Ufficio centrale dei referendum presso la Corte di Cassazione, il quale compie una verifica formale allo scopo di accertare che le richieste siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell’ammissibilità il cui compito spetta esclusivamente alla Corte Costituzionale. Infine, la proposta soggetta a referendum referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Sull’ammissibilità del referendum referendum è chiamata a giudicare la Corte Costituzionale (v.), così come disciplinato dall’art. 2 l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, cui spetta di accertare se la legge, o l’atto avente forza di legge rispetto alla quale è stato richiesto il referendum rientri o meno fra quelle per le quali tale strumento abrogativo è escluso dall’art. 75 Cost.. La Corte Costituzionale, però , ha introdotto ulteriori limiti all’ammissibilità del referendum referendum, oltre quelli espressamente previsti in Costituzione. In particolare, ha ritenuto inammissibile la richiesta: a) quando la richiesta concerne una eterogenea pluralità di disposizioni legislative, carenti di una matrice razionalmente unitaria; b) quando la legge abbia una rilevanza o copertura costituzionale in quanto dotata di una peculiare forza passiva che la sottrae all’abrogazione; c) quando la richiesta concerne disposizioni legislative a contenuto costituzionalmente vincolato in quanto strettamente connesse a disposizioni costituzionali di cui riproduce i contenuti o alle quali dà attuazione nel solo modo costituzionalmente consentito; d) quando i quesiti referendari sono privi di chiarezza, semplicità e coerenza, non razionalmente unitari o mancanti di omogeneità o coerenza ed univocità. Tra le sentenze della Corte Costituzionale in tema di limiti all’ammissibilità del referendum referendum, vanno senz’altro ricordate, almeno: la n. 16 del 1978, nella quale la Corte affermò che vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all’ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall’art. 75 Cost. che la preclusione debba intendersi sottintesa; la n. 29 del 1987, dove la Corte Costituzionale sostenne il principio della necessaria e costante operatività delle leggi elettorali relative agli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, i quali non possono essere esposti alla eventualità , anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento, dichiarando, pertanto, inammissibile la richiesta di referendum sulla legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura (v.); la n. 47 del 1991, dove la Corte ha confermato ed ampliato i limiti all’ammissibilità secondo i criteri inerenti alla univocità , omogeneità e coerenza del quesito referendario. Il referendum referendum ha una efficacia pari a quella della legge del Parlamento. Infatti, seppure il referendum ha natura abrogativa e quindi non crea direttamente e in via immediata diritto, piuttosto cancella norme preesistenti, la forza abrogativa di una o più norme non può essere considerata come fenomeno a sè stante, anche perchè essa provoca nell’ordinamento in cui interviene una serie di reazioni di natura giuridica. In primo luogo, con l’abrogazione referendaria una deteriminata materia o fattispecie cessano di essere giuridicamente disciplinate, perdendo ogni efficacia normativa; in secondo luogo, come dimostrato in recenti interventi referendari, la possibilità di abrogare parti di una legge, fa sì che la normativa di risulta dia luogo ad una nuova e diversa legge: è questa la c.d. tecnica del ritaglio normativo che ha consentito di modificare con referendum la legge elettorale del Senato, trasformandola da proporzionale in maggioritaria. Pertanto, si può senz’altro ammettere il referendum referendum come fonte del diritto, attribuendogli una efficacia sostanziale pari a quella delle leggi del Parlamento

referendum abrogativo come fonte del diritto: il referendum abrogativo ha una efficacia pari a quella della legge del Parlamento. Infatti, seppure il referendum ha natura abrogativa e quindi non crea direttamente e in via immediata diritto, piuttosto cancella norme preesistenti, la forza abrogativa di una o più norme non può essere considerata come fenomeno a sè stante, anche perchè essa provoca nell’ordinamento in cui interviene una serie di reazioni di natura giuridica. In primo luogo, con l’abrogazione referendaria una deteriminata materia o fattispecie cessano di essere giuridicamente disciplinate, perdendo ogni efficacia normativa; in secondo luogo, come dimostrato in recenti interventi referendari, la possibilità di abrogare parti di una legge, fa sì che la normativa di risulta dia luogo ad una nuova e diversa legge: è questa la c.d. tecnica del ritaglio normativo che ha consentito di modificare con referendum la legge elettorale del Senato, trasformandola da proporzionale in maggioritaria. Pertanto, si può senz’altro ammettere il referendum abrogativo, attribuendogli una efficacia sostanziale pari a quella delle leggi del Parlamento.

referendum aziendale e sindacale: il referendum referendum è disciplinato dallo statuto dei lavoratori (art. 21), che attribuisce la titolarità ad indirlo esclusivamente alle rappresentanze sindacali aziendali (v.) congiuntamente tra loro. Il referendum referendum deve svolgersi fuori dell’orario di lavoro. Possono essere indetti referendum sia generali, cui hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori appartenenti all’unità produttiva, sia per categoria, cui possono partecipare solo i lavoratori della categoria interessata. Oggetto del referendum possono essere le materie inerenti all’attività sindacale, pur risultando ancora controverso se nell’ambito di queste debba rientrare qualsiasi argomento assunto dal sindacato ad oggetto della sua attività o solamente ciò che attiene all’organizzazione ed al funzionamento dell’autotutela collettiva professionale. La contrattazione collettiva, anche aziendale, può disciplinare le modalità ulteriori per lo svolgimento del referendum. In merito alla vincolatività del risultato della consultazione referendaria nei confronti dei promotori, generalmente si ritiene che il rispetto delle decisioni e delle direttive di base resti affidato alla coerenza politica dell’organizzazione e, qualora disposizioni negoziali o statutarie non dispongano in proposito, non sia possibile adire l’autorità giudiziaria per ottenerne l’esecuzione. L’inosservanza dello specifico dovere di cooperazione in ordine allo svolgimento del referendum referendum imposto dalla norma in questione al datore di lavoro, configura un comportamento antisindacale (v.). Lo strumento referendario ha avuto una nuova sanzione normativa nell’art. 14 l. 12 giugno 1990, n. 146, come mezzo facoltativo e non vincolante disposto dalla Commissione di garanzia (v. Commissione di garanzia), di propria iniziativa o su richiesta di una organizzazione che ha partecipato alla trattativa o di un numero particolarmente rilevante di lavoratori dell’amministrazione o impresa erogatrice di un sevizio pubblico essenziale, nelle ipotesi di dissenso tra organizzazioni sindacali su clausole specifiche riguardanti l’individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni da ritenersi indispensabili, affinche´ i lavoratori interessati si pronuncino su dette clausole.

referendum istituzionale: con il termine referendum referendum si fa riferimento alla consultazione popolare svoltasi in Italia il 2 giugno 1946, concernente la scelta tra la forma di Stato monarchica e quella repubblicana. Il referendum referendum venne previsto dal d.leg.lgt. del 16 marzo 1946, n. 98 (noto come la seconda Costituzione provvisoria dello Stato), emanato successivamente al d.leg.lgt. del 25 giugno 1944, n. 151, (c.d. prima Costituzione provvisoria) il quale, al contrario, prevedeva che la scelta sulla forma di Stato doveva compiersi in sede di Assemblea Costituente. I risultati del referendum referendum furono a favore della soluzione repubblicana, che ebbe 12.718.641 voti contro i 10.718.502 voti favorevoli alla monarchia. Con il referendum referendum si è compiuta la prima e fondamentale scelta del potere costituente in azione, ossia la prima importante decisione sulla nuova costituzione; pertanto il referendum referendum è stato non solo un referendum costituente, ma anche un referendum d’indirizzo costituzionale.

voto per referendum: v. associazione, voto nell’referendum.


Redevances      |      Reformatio in peius


 
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