Enciclopedia giuridica

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Magistratura



autogoverno della magistratura: la Costituzione dispone, secondo il sistema della divisione dei poteri, che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104, comma 1o). A garanzia di questa indipendenza è costituito un apposito organo di magistratura magistratura (ma della sola magistratura ordinaria v.) che è il Consiglio superiore della magistratura, al quale spettano i provvedimenti come le assunzioni dei magistrati, le loro assegnazioni ai vari uffici, i trasferimenti, le promozioni, nonche´ i provvedimenti disciplinari (art. 105). Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal presidente della Repubblica, ed è formato per due terzi da membri eletti nel proprio seno dai magistrati ordinari e per un terzo da membri eletti fra professori universitari di materie giuridiche e avvocati (art. 104).

magistratura ordinaria: la giurisdizione civile e quella penale sono esercitate dalla magistratura, detta anche autorità giudiziaria, mentre la giurisdizione amministrativa è esercitata da appositi organi di giustizia amministrativa (v.) che sono principalmente i tribunali amministrativi regionali (Tar) e il Consiglio di Stato. Entro la magistratura magistratura si distingue fra magistratura inquirente e magistratura giudicante. La prima è formata dai magistrati addetti all’ufficio del p.m. (v.), che ha essenziale importanza nella giurisdizione penale. Qui è pertinente parlare della autonomia della funzione giurisdizionale, quale funzione separata dalle altre funzioni dello Stato. Se ne deve parlare, in primo luogo, con riferimento all’autonomia decisionale di cui dispone ciascun organo giurisdizionale: ciascun pretore, ciascun tribunale, ciascuna Corte d’appello e così via; se ne deve parlare, in secondo luogo, con riferimento all’autonomia organizzativa di cui dispone la magistratura, l’insieme dei magistrati che sono addetti ai vari organi giudiziari (v. autogoverno della magistratura). Sotto il primo aspetto vengono in considerazione alcuni solenni principi costituzionali: a) per l’art. 101, comma 1o, la giustizia è amministrata in nome del popolo. Con il che la Costituzione ha inteso sottolineare che il potere di cui ogni organo giurisdizionale è dotato non è un potere derivato da altri organi dello Stato, ma è diretto esercizio della sovranità : ogni giudice amministra la giustizia in nome del popolo, perche´ al popolo, per l’art. 1, comma 2o, Cost., appartiene la sovranità; b) l’art. 101, comma 2o, aggiunge che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Una volta nominato e preposto ad un organo giudiziario, il magistrato non è tenuto a rispettare nient’altro che la legge. Nessuno, neppure le supreme cariche dello Stato, può impartirgli direttive su come amministrare giustizia, ossia su come decidere le singole controversie sottoposte alla sua decisione. Questa autonomia decisionale spetta a ciascun giudice anche nei confronti degli altri giudici. Nell’amministrazione della giustizia non c’è rapporto gerarchico, come c’è nella P.A.: perciò , ogni giudice decide in piena autonomia, secondo la propria coscienza, senza che un magistrato di grado superiore possa in alcun modo interferire nelle sue decisioni. Tutto ciò significa che organo dello Stato non è la magistratura nel suo insieme: tutti i pretori, tutti i tribunali e così via sono altrettanti organi dello Stato, chiamati ad esercitare, in nome del popolo, la funzione giurisdizionale.

sezioni specializzate presso la magistratura ordinaria: v. sezioni specializzate, magistratura presso la magistratura ordinaria.


Maggioritario      |      Magistratura di sorveglianza


 
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