Enciclopedia giuridica

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Autonomia



autonomia contabile: potestà di un ente, organo o ufficio di provvedere alla gestione delle proprie contabilità (quale mero calcolo delle spese e dei ricavi dell’attività esercitata), con norme speciali derogatorie della normativa statale di contabilità generale. Con la stessa espressione si suole indicare la potestà , riconosciuta a vari organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Parlamento, Corte Costituzionale) di provvedere alle proprie spese nei limiti di fondi all’uopo stanziati, in cifre globali, nel bilancio annuale dello Stato e poste a disposizione degli organi destinatari, mediante ordinari titoli di spesa, senza alcun obbligo di rendicontazione.

autonomia delle firme cambiarie: è il principio vigente in materia di titoli di credito, secondo il quale tutte le obbligazioni risultanti da un titolo di credito sono, tra loro, indipendenti; pertanto, ogni successiva obbligazione è valida pur essendo invalida quella precedente. La voce è soprattutto usata per indicare la reciproca autonomia delle girate cambiarie. V. girata.

autonomia di bilancio: potestà di un ente, organo o ufficio di raccogliere in un bilancio di previsione o in un conto consuntivo i dati complessivi concernenti i costi sostenuti, i proventi della propria attività, la composizione del capitale ed il correlativo reddito alla fine dell’esercizio annuale.

autonomia di indirizzo: si concreta nel potere riconosciuto agli enti esponenziali di comunità territoriali (regioni, province e comuni) di perseguire, sulla base di scelte autonome, un proprio indirizzo politico, eventualmente anche divergente da quello del Parlamento e del Governo, purche´ non contrastante con i principi dell’ordinamento costituzionale della Repubblica. L’autonomia autonomia trae fondamento dal carattere esponenziale degli enti territoriali in quanto centri di imputazione degli interessi della comunità e dalla caratterizzazione dell’appartenenza necessaria di tutti gli individui residenti sul territorio (elemento costitutivo dell’ente) (cfr. artt. 5 e 114 Cost.). La libertà di autodeterminazione in cui si sostanzia l’autonomia di indirizzo deve essere armonizzata, per le regioni, con i principi costituzionali e la normativa di cornice, e per le province ed i comuni con l’osservanza dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni.

autonomia finanziaria: si parla di autonomia autonomia quando un soggetto di diritto pubblico (per es. azienda pubblica) percepisce proventi direttamente dalla propria attività, amministrandoli autonomamente oppure riceve periodiche assegnazioni di fondi dai rispettivi organi centrali, gestendoli autonomamente con un proprio bilancio separato da quello dello Stato e dall’ente sopraordinato. La Costituzione (art. 119), dispone che le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni. Alle regioni sono inoltre attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni della regione, per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere, poi, a scopi determinati, e particolarmente per la valorizzazione del Mezzogiorno e delle isole lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali (art. 119). La l. n. 142 del 1990 ha riconosciuto autonomia finanziaria, contabile e di bilancio ai comuni. Le entrate tributarie del comune, il cui ordinamento generale è espressamente riservato alla legge, vengono suddivise in risorse proprie, in cui si estrinseca la potestà impositiva autonoma comunale e le risorse costituite da trasferimenti di derivazione statale o regionale, finalizzati all’attuazione della programmazione regionale nell’ambito comunale ed alla gestione delle funzioni statali o regionali decentrate attraverso attribuzioni o deleghe (v. finanza locale).

autonomia funzionale: facoltà , concessa in genere a stabilimenti industriali muniti di propri approdi, di servirsi, nell’ambito dello stabilimento, del proprio personale per svolgere le operazioni portuali (v.) normalmente riservate alle compagnie portuali (v.). In determinati casi, infatti, per ragioni di pubblico interesse, il Ministro per la marina mercantile può , ai sensi dell’art. 110, ult. comma, c. nav., derogare al principio della riserva del lavoro portuale in capo alle compagnie portuali.

autonomia normativa: potere proprio di enti non sovrani derivato da un ente superiore originario e indipendente (lo Stato) che attribuisce, con legge, agli atti normativi di soggetti precisamente indicati la natura e l’efficacia di norme innovative dell’ordinamento giuridico generale. L’autonomia autonomia trae, quindi, fondamento e legittimazione dalla legge e discende consequenzialmente dal riconoscimento della pluralità degli ordinamenti giuridici, formalmente sancita anche dalla Costituzione: l’art. 8 dispone infatti che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzazione secondo i propri statuti; l’art. 33, ult. comma, assegna alle istituzioni di alta cultura il diritto di darsi ordinamenti autonomi; l’art. 39 fa menzione di un ordinamento interno dei sindacati. Particolare rilievo assume l’autonomia autonomia riconosciuta agli enti territoriali: l’art. 117 Cost. conferisce alle regioni la potestà legislativa in alcune materie tassativamente indicate mentre gli artt. 5 e 128 attribuiscono a province e comuni la potestà di emanare norme costitutive dell’ordinamento statale (statuti e regolamenti). La normativa statale disciplina rigorosamente gli atti normativi, dettando norme specifiche in merito al loro procedimento di formazione, ai controlli cui sono subordinati ed alla loro pubblicità . Gli atti normativi possono avere carattere di fonte primaria del diritto (leggi regionali) o di fonte secondaria (regolamenti governativi): essi formano il diritto positivo, si pongono in funzione integratrice della normazione statale e creano situazioni soggettive perfette (diritti, obblighi, doveri) che, se disattese, costituiscono violazioni di legge. Precipua manifestazione di autonomia autonomia è il potere normativo del governo, quando non si concreta in atti legislativi, nonche´ quello delle P.A. che si estrinseca attraverso i regolamenti, le ordinanze e gli statuti degli enti minori.

autonomia organizzativa: potere dell’ente pubblico o privato di disciplinare la predisposizione di mezzi, strutture e dotazioni di personale per poter svolgere efficacemente la propria attività . La suddetta organizzazione trova la sua disciplina oltre che in norme eteronome (v. art. 97 Cost. secondo il quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge), anche in norme autonome (regolamenti e statuti di organizzazioni) emanate dalla stessa figura soggettiva pubblica titolare di autonomia autonomia che si esprime in atti non solo interni ma anche esterni. L’autonomia autonomia non va confusa con l’autonomia organizzatoria, corrispondente alla posizione giuridica di relativa indipendenza funzionale riconosciuta ad alcune figure soggettive pubbliche poste in rapporto di subordinazione con organi superiori (dello Stato o di altro ente). L’autonomia organizzatoria designa infatti il conferimento di un regime giuridico derogatorio rispetto a enti o uffici similari. Sono dotati di autonomia organizzatoria gli istituti di prevenzione e pena, la cassa depositi e prestiti, l’azienda autonoma dei monopoli di Stato, le aziende municipali.

autonomia patrimoniale: è la condizione di giuridica indipendenza di una collettività cui il diritto attribuisce soggettività giuridica distinta da quella dei suoi componenti: è il caso delle associazioni, delle società , delle cooperative e delle mutue assicuratrici. L’autonomia autonomia è detta imperfetta se il diritto non attribuisce alla collettività una propria soggettività giuridica, distinta da quella dei suoi componenti, ma si limita a disporre un vincolo di destinazione sul patrimonio della collettività che si connota nell’impossibilità per i creditori dei singoli membri di colpire il patrimonio collettivo.

autonomia privata: v. autonomia contrattuale.

autonomia regionale: nell’ambito del più generale principio del pluralismo autonomistico, sancito dall’art. 5 Cost., secondo il quale la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali e adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia, può essere ricompresa l’autonomia autonomia, riconosciuta in particolare dagli artt. 15 ss. Cost.. Le Regioni sono infatti costituite in enti autonomi con propri poteri e proprie funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione. Le ragioni dell’autonomia riconosciuta alle Regioni ad opera del costituente, e, più in generale, del pluralismo autonomistico risiedono fondamentalmente: a) nell’esigenza di realizzare un assetto marcatamente democratico, mediante la distribuzione verticale dei centri di potere politico, avvicinando peraltro l’esercizio del potere politico alla collettività; b) nell’esigenza di garantirsi contro possibili degenerazioni autoritarie del governo centrale, contrapponendo ad esso forti governi regionali; c) nell’opportunità di assicurare interventi pubblici differenziati secondo le diverse esigenze delle singole zone, in particolare, nelle Regioni speciali, in risposta ad alcune situazioni particolari connesse alle caratteristiche etnicoautonomialinguistiche e al diverso grado di sviluppo economico sociale. L’autonomia autonomia si caratterizza nel nostro ordinamento come autonomia normativa, organizzatoria e politica. Alle Regioni ordinarie è espressamente riconosciuta la potestà di adottare un proprio statuto, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, avente per oggetto principale la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’ente (art. 123 Cost.). Anche alle Regioni speciali è riconosciuta dai rispettivi statuti (che sono leggi costituzionali) la facoltà di autoautonomiaorganizzazione nei limiti stabiliti dagli statuti stessi. La potestà legislativa può esplicarsi nelle materie previste dai rispettivi statuti per le Regioni speciali, dall’art. 117 Cost. per le Regioni ordinarie, nonche´ nei casi in cui leggi statali demandino alle Regioni il potere di emanare norme per la loro attuazione. Di conseguenza è possibile distinguere diversi tipi di competenza legislativa: concorrente e integrativoautonomiaesecutiva per le Regioni ordinarie, anche esclusiva per quelle speciali. Inoltre, in base agli artt. 121, comma 2o, e 123, comma 1o, Cost. si desume l’esistenza di una potestà di emanare regolamenti, subordinati alla legge regionale e soggetti agli stessi limiti previsti per quest’ultima. Le Regioni godono di autonomia amministrativa in quanto, dotate di un proprio apparato amministrativo, possono emanare atti amministrativi (c.d. autodichia), spettando ad esse le funzioni amministrative nelle stesse materie in cui hanno competenza legislativa (c.d. criterio della corrispondenza, art. 118 Cost.). Le Regioni hanno inoltre autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119 Cost.). Più controversa risulta l’attribuzione dell’autonomia politica alle Regioni, che, tuttavia, sembra connessa alla natura stessa di uno Stato regionale. Non sembra infatti potersi disconoscere alle Regioni la potestà di adottare un proprio indirizzo politico, diverso, al limite, da quello statale, purche´ non contrastante con i principi strutturali dell’ordinamento costituzionale, in risposta all’esigenza di garantire una differenziazione degli interventi pubblici che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle diverse parti del territorio nazionale. Infine, pur essendo l’ordinamento regionale un ordinamento derivato da quello statale, in conseguenza dell’autolimitazione subita da quest’ultimo attraverso l’attribuzione alle regioni di poteri e funzioni tradizionalmente proprie, il riconoscimento costituzionale dell’autonomia autonomia permette alla Regione di far valere l’intangibilità della propria sfera giuridica anche nei confronti dello Stato, qualora questo violi l’ambito della sua competenza.

autonomia statutaria: l’autonomia autonomia conferita dalla Costituzione e dalla legge ordinaria a regioni, province, comuni e comunità montane indica la potestà di emanare il rispettivo statuto, atto normativo contenente le norme fondamentali sull’organizzazione, l’assetto strutturale ed il funzionamento dell’ente. Gli statuti delle cinque regioni ad autonomia speciale (Sicilia, Sardegna, TrentinoautonomiaAlto Adige, Valle d’Aosta e FriuliautonomiaVenezia Giulia) sono stati approvati dal Parlamento con legge costituzionale (art. 116 Cost.) mentre gli statuti delle regioni ordinarie, deliberati dal consiglio regionale ed approvati con legge ordinaria del Parlamento, stabiliscono le norme relative all’organizzazione interna della regione e regolano l’esercizio del diritto di iniziativa del referendum su leggi e provvedimenti della regione nonche´ le modalità della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali (art. 123 Cost.). Gli statuti delle regioni ordinarie disciplinano, tra l’altro, la composizione della giunta, le modalità di elezione della medesima e del presidente, i rapporti tra consiglio, giunta e presidente, i principi relativi all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici delle regioni. La l. n. 142 del 1990 ha riconosciuto un’autonoma potestà statutaria anche a province e comuni i cui statuti, deliberati a maggioranza qualificata dai rispettivi organi consiliari, stabiliscono, nell’ambito dei principi fissati dalla legge ordinaria, le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente con riferimento, in particolare, alle attribuzioni degli organi, all’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, all’accesso dei cittadini ai documenti amministrativi. Nel sistema della fonti gli statuti si collocano tra gli atti normativi di rango secondario, autorizzati dalla legge a disciplinare determinate materie integrando ed a volte sostituendo le disposizioni dettate da fonti di rango primario: gli statuti si pongono, però , ad un livello superiore rispetto a quello dei regolamenti che sono tenuti, infatti, al rispetto non soltanto della legge ma anche dello statuto. Gli statuti sono, inoltre, sottoposti al controllo del comitato regionale di controllo e successivamente pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.


Automobil Club d’Italia - Aci      |      Autonomia contrattuale


 
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