Enciclopedia giuridica

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Controlli



controlli amministrativi: v. procedimento amministrativo, controlli di controllo.

controlli degli uffici tributari: i controlli controlli sulle situazioni dei contribuenti possono distinguersi in controlli che si svolgono presso il contribuente (field audits) oppure in controlli che si effettuano presso gli uffici stessi, qualora si tratti di questioni specificamente individuate oppure di documentare determinati elementi (office audits). Per i controlli del primo tipo vedi accessi, ispezioni e verifiche; per i secondi vedi informazioni (su richiesta degli uffici finanziari).

controlli sull’adempimento della prestazione di lavoro: il datore di lavoro, nell’ambito delle proprie prerogative di direzione/organizzazione del lavoro, è titolare di un potere di controllo sullo svolgimento della prestazione finalizzato ad assicurare la piena soddisfazione dell’interesse creditorio. Tale potere, presente anche in altri rapporti nei quali è dedotto un facere (v. appalto; contratto d’opera), nel rapporto di lavoro subordinato si presenta rafforzato ed accentuato in relazione ai parametri della diligenza richiesta dalla natura della prestazione ed alle disposizioni dettate dall’imprenditore per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro (art. 2104 c.c.); nonche´ comprensivo di prerogative che si svolgono in una dimensione paracontrollicontrattuale, non essenziali alla soddisfazione del suddetto interesse creditorio bensì finalizzate alla tutela del patrimonio aziendale. In generale può dirsi che il potere di controllo deve avere ad oggetto solo l’attività di lavoro, ad eccezione, quindi, dei necessari periodi di pausa e degli spazi sottratti all’ingerenza altrui (si pensi al diritto di chiudere a chiave il cassetto della scrivania o di sottrarre a controlli le conversazioni telefoniche e la corrispondenza personale). La distinzione tra ciò che attiene al lavoro e la sfera dove il controllo non può esercitarsi costituisce la ratio dell’art. 8 statuto dei lavoratori., che fa divieto di indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore (v. indagini sulle attitudini professionali, sulle opinioni, sulla vita privata). Lo statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 1970) ha notevolmente ristretto le facoltà attribuite all’imprenditore per controllare e, di conseguenza, punire (v. potere, controlli disciplinare dell’imprenditore) il lavoratore che trasgredisce alle direttive impartitegli, prendendo in considerazione, anche sulla scorta della contrattazione collettiva (v.) che già regolava la materia, taluni atti o comportamenti datoriali nell’ambito delle disposizioni per la disciplina del lavoro e per il controllo sulla esecuzione della prestazione (v. guardie giurate; visite personali di controllo; impianti audiovisivi e informatici di controllo). Nel settore del pubblico impiego, l’attività di controllo compete ai dirigenti, i quali verificano periodicamente l’attività e la produttività dell’ufficio e di ogni singolo dipendente, nonche´ adottano, in caso di insufficiente rendimento e previa informazione alle rappresentanze sindacali, le relative iniziative. A loro volta, i dirigenti generali verificano e controllano l’attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.


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