controllo di società di diritto:  è  la partecipazione di una  società  di capitali  in un’altra  società di capitali,  tale  per  cui la prima,  in virtù  delle  azioni  o quote  possedute, disponga  della  maggioranza richiesta  per  le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Ev  l’ipotesi  in cui la società  controllante disponga  del cinquanta per  cento  più  uno  del capitale  di un’altra  società  (art.  2359, comma  1o, n. 1 c.c.). 
 controllo di società di fatto:  è  il fenomeno reso  possibile,  nelle  società  con  azionariato diffuso,  dall’assenteismo dei soci, per  cui una  società , pur  non  disponendo della  maggioranza richiesta  per  le deliberazioni dell’assemblea ordinaria in virtù  delle  azioni  o quote  possedute, riesce  ugualmente ad  esercitare una influenza  dominante su di essa  e a determinare l’esito  di tali  deliberazioni (art.  2359, comma  1o, n. 2 c.c.). 
 controllo di società esterno:  è  l’influenza  dominante che una  società  di capitali  esercita  sulle deliberazioni di un’altra  società  in virtù  di particolari vincoli contrattuali e indipendentemente da  ogni  controllo azionario  (art.  2539, comma  1o, n. 2 c.c.). Può  trattarsi di contratti di agenzia,  di commissione,  di concessione che pongano la società  agente  o commissionaria o concessionaria in una condizione di assoluta  dipendenza economica e ne  facciano  una  società  satellite  di quella  preponente e concedente; così  anche  la somministrazione  in esclusiva,  quando l’impresa  somministrante sia in grado  di fornire  beni destinati ad  un  unico  acquirente, le licenze  di brevetto e, in genere,  i rapporti contrattuali, che siano  tali  da  attribuire ad  una  società  la medesima posizione  di dominio  che deriverebbe dal controllo azionario.  
 controllo di società indiretto:  è  il controllo, attuato per  interposizione, fra controllante e controllata, di una  terza  società , controllata dalla  prima  e controllante la seconda  (art.  2359, comma  1o, n. 3 c.c.). L’ipotesi  è  stata  aggiunta  con  la riforma  del 1974 (l. n. 216 del 1974) per  impedire che il divieto  di partecipazioni reciproche tra  società  controllante e società  controllata venisse  eluso  mediante l’interposizione di una  terza  società . 		
			
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