interposizione fittizia di persona:  è  una  particolare specie  di simulazione relativa (v.), che investe  la identità  di una  delle  parti:  nel contratto simulato  appare come  contraente un  soggetto  (detto interposto) che è  persona diversa  dal reale  contraente (interponente). Così,  chi si accinge  ad  acquistare un  bene, ma non  vuole  che il bene  che sta  per  acquistare appaia  suo agli occhi dei terzi  (dei  suoi  creditori,  del fisco ecc.), fa figurare  come  compratore un  compiacente parente o amico,  e così  si dà  vita  ad  una  vendita  simulata,  nella  quale  appare compratore l’interposto, e ad  una  sottostante vendita dissimulata,  nella  quale  il compratore è  l’interponente, ossia  il compratore effettivo.  Nel  linguaggio  della  pratica  si parla,  in questi  casi, di intestazione fittizia  di un  bene,  alludendo al fatto  che il bene  acquistato appare, a seguito  della  trascrizione del contratto simulato  nei registri  immobiliari, come  appartenente ad  un  fittizio  proprietario. V. anche  fiducia; simulazione.  
 interposizione reale di persona:  ricorre  quando un  soggetto  (interponente)  conferisce mandato senza  rappresentanza (v. mandato,  interposizione con  e senza  rappresentanza) ad  un  altro  soggetto  (interposto), pervenendo direttamente (attraverso un duplice  contratto del terzo  con  il mandatario e del mandatario con  il mandante) ad  un  risultato  corrispondente a quello  della  rappresentanza (v.). Si parla  anche  di interposizione per  distinguere questa  ipotesi  da  quella  della simulazione  per  interposizione fittizia  di persona  (v.).  L’interposizione è  qui  reale  perche´  il mandatario senza  rappresentanza è  un  reale  contraente (che  acquista efficacemente) e non,  come  nella  interposizione fittizia,  un  contraente simulato  (il cui  acquisto  può  essere  dichiarato inefficace).  In  entrambi i casi, tuttavia, si crea  una  interposizione: un  soggetto  (il mandante o il contraente interponente) frappone tra  se´  e i terzi  un  altro  soggetto  (il mandatario senza  rappresentanza o il contraente interposto); e lo scopo  è , spesso,  lo stesso:  il mandante si avvale del mandatario senza  rappresentanza come  prestanome, per  lo svolgimento di attività  che, per  legge o per  contratto, gli sono  vietate,  oppure è  un imprenditore occulto,  che esercita  l’impresa  sotto  nome  altrui  per  sottrarre il proprio patrimonio ai rischi derivanti da  una  attività  commerciale; ciò  che ottiene se si nasconde  dietro  un  prestanome nullatenente, al quale  fa sottoscrivere i contratti relativi  all’attività  commerciale. Il terzo  contraente non  può , in nessun  caso,  agire  nei confronti  del mandante e pretendere da lui l’adempimento del contratto concluso  dal mandatario senza rappresentanza, neppure se ha  avuto  conoscenza del mandato (art.  1705 c.c.): neppure, cioè , se sapeva,  o se ha  scoperto successivamente, che il suo diretto contraente agiva per  conto  altrui.  Diversa  regola  vale  nel diritto anglosassone: il terzo  può  agire  nei confronti  del principal  anche  se l’agent non  ha  contrattato in suo nome.  V. anche  fiducia; mandato,  interposizione con  e senza rappresentanza. 		
			
| Interpellanza e interrogazione | | | Interpretazione dei trattati internazionali |