Enciclopedia giuridica

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Interposizione



interposizione fittizia di persona: è una particolare specie di simulazione relativa (v.), che investe la identità di una delle parti: nel contratto simulato appare come contraente un soggetto (detto interposto) che è persona diversa dal reale contraente (interponente). Così, chi si accinge ad acquistare un bene, ma non vuole che il bene che sta per acquistare appaia suo agli occhi dei terzi (dei suoi creditori, del fisco ecc.), fa figurare come compratore un compiacente parente o amico, e così si dà vita ad una vendita simulata, nella quale appare compratore l’interposto, e ad una sottostante vendita dissimulata, nella quale il compratore è l’interponente, ossia il compratore effettivo. Nel linguaggio della pratica si parla, in questi casi, di intestazione fittizia di un bene, alludendo al fatto che il bene acquistato appare, a seguito della trascrizione del contratto simulato nei registri immobiliari, come appartenente ad un fittizio proprietario. V. anche fiducia; simulazione.

interposizione reale di persona: ricorre quando un soggetto (interponente) conferisce mandato senza rappresentanza (v. mandato, interposizione con e senza rappresentanza) ad un altro soggetto (interposto), pervenendo direttamente (attraverso un duplice contratto del terzo con il mandatario e del mandatario con il mandante) ad un risultato corrispondente a quello della rappresentanza (v.). Si parla anche di interposizione per distinguere questa ipotesi da quella della simulazione per interposizione fittizia di persona (v.). L’interposizione è qui reale perche´ il mandatario senza rappresentanza è un reale contraente (che acquista efficacemente) e non, come nella interposizione fittizia, un contraente simulato (il cui acquisto può essere dichiarato inefficace). In entrambi i casi, tuttavia, si crea una interposizione: un soggetto (il mandante o il contraente interponente) frappone tra se´ e i terzi un altro soggetto (il mandatario senza rappresentanza o il contraente interposto); e lo scopo è , spesso, lo stesso: il mandante si avvale del mandatario senza rappresentanza come prestanome, per lo svolgimento di attività che, per legge o per contratto, gli sono vietate, oppure è un imprenditore occulto, che esercita l’impresa sotto nome altrui per sottrarre il proprio patrimonio ai rischi derivanti da una attività commerciale; ciò che ottiene se si nasconde dietro un prestanome nullatenente, al quale fa sottoscrivere i contratti relativi all’attività commerciale. Il terzo contraente non può , in nessun caso, agire nei confronti del mandante e pretendere da lui l’adempimento del contratto concluso dal mandatario senza rappresentanza, neppure se ha avuto conoscenza del mandato (art. 1705 c.c.): neppure, cioè , se sapeva, o se ha scoperto successivamente, che il suo diretto contraente agiva per conto altrui. Diversa regola vale nel diritto anglosassone: il terzo può agire nei confronti del principal anche se l’agent non ha contrattato in suo nome. V. anche fiducia; mandato, interposizione con e senza rappresentanza.


Interpellanza e interrogazione      |      Interpretazione dei trattati internazionali


 
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