atto collegiale:  v. deliberazione. 
 atto di morte:  è  l’atto ricevuto  dall’ufficiale  dello  stato civile (v.) o da  altro pubblico  ufficiale  (v.),  che accerta  la morte  di una  determinata persona fisica (artt.  136 ss. r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238). 
 atto di nascita:  è  l’atto ricevuto  dall’ufficiale  dello  stato civile (v.) o da  altro pubblico  ufficiale  (v.),  che accerta  la nascita  di una  determinata persona fisica (artt.  64 ss. r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238). 
 atto di nazionalità:   documento comprovante la nazionalità  della  nave  (art.  150 c. nav.).  L’atto atto enuncia  il nome,  il tipo  e le caratteristiche principali,  la stazza  lorda  e netta  della  nave,  il nome  del proprietario, l’ufficio di immatricolazione. Analogo documento denominato certificato  di immatricolazione (v. certificato, atto di immatricolazione) viene  rilasciato  agli aeromobili (art.  756 c. nav.).   
 atto finale:  risultato  complessivo  al quale  si perviene attraverso l’opera  di congressi  e conferenze. Esso  può  comportare in sostanza  la stipulazione in forma  solenne  di un  vero  e proprio accordo  internazionale, ed  in questo caso  darà  vita  a vere  e proprie norme  giuridiche  particolari, ma obbligatorie e vincolanti.  Altre  volte,  per  contro,  la natura di esso  risulta  quella  di un atto  giuridico,  ma non  vincolante, che costituisce  comunque un  punto  di riferimento per  la ricostruzione delle  norme  consuetudinarie non  scritte nella  materia. Si pensi,  ad  esempio  all’atto atto di Helsinki  della  Conferenza sulla sicurezza  e la cooperazione in Europa, adottato nel 1975, al quale viene  attribuito il valore  di softattolaw.    
 atto giuridico:  v. atti giuridici. 
 atto mortis causa:  v. atti, atto di ultima  volontà . 
 atto notarile:  v. atto pubblico  notarile. 
 atto privato:  v. scrittura privata. 
 atto pubblico:  l’atto è  il documento redatto, con  le richieste  formalità , da  un notaio  o da  altro  pubblico  ufficiale  autorizzato ad  attribuirgli pubblica  fede nel luogo  dove  l’atto  è  formato (art.  2699 c.c.). L’atto è  redatto normalmente da  un  notaio  che, ex art.  1 L.N. è  il pubblico  ufficiale  istituzionalmente competente alla  rogazione di tale  tipo  di atto;  in specifici  casi l’atto è  redatto dall’ufficiale  dello  stato  civile, dal curatore fallimentare e da  altri  soggetti che l’ordinamento autorizza  a rogare  tale  tipo  di atto, limitatamente ai casi in cui tale  competenza è  attribuita. L’atto appartiene alla  categoria  delle  prove documentali (v. prova,  atto documentale): l’atto atto fa piena  prova,  fino a querela di falso, della  provenienza del documento dal pubblico  ufficiale  che lo ha formato, nonche´  delle  dichiarazioni delle  parti  e degli  altri  fatti  che il pubblico  ufficiale  attesta avvenuti  in sua  presenza o da  lui compiuti  (art. 2700 c.c.). Per  mettere in dubbio  le attestazioni che gli atti  pubblici contengono occorre  impugnarli per  falsità  davanti  al giudice  civile, nelle forme  processuali di cui agli artt.  221 ss. c.p.c. (cosiddetta querela di falso), mentre il p.m.  potrà  perseguire davanti  al giudice  penale  l’ufficiale che li ha redatti, accusandolo di avere  commesso  reato  di falso (art.  479 c.c.). L’atto atto prova  solo  ciò  che le parti  hanno  dichiarato alla  presenza del pubblico ufficiale  rogante, non  la rispondenza al vero  di ciò  che esse  hanno dichiarato;  di conseguenza non  occorre  querela di falso per  dare,  ad  esempio,  la prova  della  simulazione  di un  contratto (v. simulazione del contratto,  prova  della atto): qui  l’atto prova,  fino a querela di falso, solo  il contratto simulato,  essendo  questo  il contratto formato alla  presenza del notaio.  Ai  sensi  dell’art.  474, comma  2o, n. 3 c.p.c. l’atto, relativamente alle obbligazioni  di somme  di danaro in esso  contenute, costituisce  titolo esecutivo  (v.).  Il documento formato da  ufficiale  pubblico  incompetente o incapace  ovvero  senza  l’osservanza  delle  formalità  prescritte, se è  stato sottoscritto dalle  parti,  ha  la stessa  efficacia  probatoria della  scrittura privata  (art.  2701 c.c.).  
 atto pubblico notarile:  è  l’atto redatto dal notaio,  che, ex art.  1 L.N.,  ha  una competenza istituzionale e generale in tema  di rogazione di atti  pubblici. L’atto atto si caratterizza rispetto  agli altri  atti  pubblici  per  la peculiarità  del procedimento amministrativo, regolato  dalla  l. 16 febbraio  1913, n. 89, e dal relativo  regolamento approvato dal r.d.  10 settembre 1914, n. 1326. Tale procedimento inizia con  una  richiesta  di rogazione che il clienteattorichiedente rivolge  al notaio  (art.  27, comma  1o, L.N.):  in seguito  a tale  richiesta  il notaio procederà  ad  accertare la volontà  della  parte  (o  delle  parti) richiedente, attività  descritta dall’art.  47, comma  3o, L.N. come  quella d’indagare  la volontà  delle  parti.  Tale  espressione sta  a significare  che il notaio  deve  adeguare gli schemi  predisposti dal diritto  positivo  all’intento che la parte,  spesso  priva  di conoscenze giuridiche,  gli ha  manifestato. Successivamente il notaio,  individuato l’atto giuridico  che la parte  gli richiede di  rogare  in forma  pubblica,  deve  accertare: 1) la ricevibilità  dell’atto ex art. 28 L.N. (v. atti, atto proibiti  dalla legge; atti, atto irricevibili);  2) la sussistenza  della  rappresentanza, assistenza  ed  autorizzazioni relative  (art.  54 R.N.). Solo se tale  accertamento ha  avuto  esito  positivo  (il che significa  che l’atto di cui il notaio  è  stato  richiesto  può  essere  rogato) il notaio  passerà  alla  fase finale  del procedimento, consistente alla  riproduzioneattodocumentazione, che è  regolata dagli  artt.  47  – 60 L.N. e 67  – 70 del relativo  regolamento. V. anche abbreviature;  abrasioni;  allegati all’atto notarile; atti, atto esteri; atti, atto irricevibili; costituzione, atto dei soggetti intervenuti  nell’atto notarile; data, indicazione della atto nell’atto notarile; direzione,  atto dell’atto notarile; fidefacienti; fogli intermedi;  notaio,  funzioni del atto; identità  personale, accertamento  dell’atto delle parti; impronta  del sigillo notarile; interlineature nell’atto notarile; interprete, atto negli atti notarili; intestazione,  atto dell’atto notarile; intitolazione  dell’atto notarile; lettura dell’atto notarile e degli allegati; lingua, atto dell’atto notarile; luogo,  indicazione del atto in cui è ricevuto l’atto notarile; minorati  fisici, intervento  di atto nell’atto notarile; norme,  atto sugli atti notarili contenute  nella legge notarile; nullità , atto dell’atto notarile; oggetto, atto dell’atto notarile; postille nell’atto notarile; procura,  atto annessa all’atto notarile; redazione  dell’atto pubblico;  sottoscrizione  finale e marginale; testimoni, atto nell’atto notarile; trasmissione,  atto per telegrafo o per telefono  del contenuto  o del sunto  di atti notarili.  
 redazione e stesura dell’atto pubblico:  ai sensi  dell’art.  12 della  l. 4 gennaio 1968, n. 15, le leggi, i decreti,  gli atti  ricevuti  dai notai  e tutti  gli atti pubblici  sono  redatti a stampa,  o con  scrittura  a mano  o a macchina.  Tali sistemi  possono  essere  utilizzati  anche  promiscuamente per  la redazione di ogni  singolo  atto.  Per  la redazione delle  certificazioni rilasciate  dai  competenti pubblici  uffici può  utilizzarsi,  compatibilmente con  il rispetto delle  disposizioni  che vietano  o subordinano a speciali  formalità  la menzione di particolari iscrizioni  o annotazioni, la riproduzione con  uno  dei procedimenti di cui al primo  comma  del successivo  art.  14, degli  atti esistenti  in ufficio, con  la contestuale attestazione del pubblico  ufficiale  che il  certificato  o l’estratto è  rilasciato  in conformità  agli atti  medesimi.  Con decreto del presidente del Consiglio  dei ministri,  sentiti  i ministri  per  la grazia  e giustizia  e per  il tesoro,  sono  stabilite  le caratteristiche tecniche  dei singoli sistemi  di redazione. Il notaio  deve  dirigere  la compilazione  dell’atto dal principio  alla  fine, anche  nel caso  che lo faccia scrivere  da  persona di sua  fiducia  (art.  47, comma  3o, L.N. e 67, comma  1o, R.N.).  Ai  sensi dell’art.  53, comma  1o, L.N. gli originali  degli  atti  notarili  saranno scritti  in carattere chiaro  e distinto  e facilmente  leggibile,  senza  lacune  e spazi  vuoti, che non  siano  interlineati, senza  abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni  nel corpo  dell’atto e senza  raschiature. Sono  ammesse  abbreviazioni di uso comune  che non  lascino  dubbi  sul significato  delle  parole  abbreviate (art.  13, comma  1o, l. 4 gennaio  1967, n. 15).  
 atto ricognitivo:  v. ricognizione, atto di documento. 
 atto unico europeo:  insieme  delle  modifiche  ai Trattati comunitari necessario per  realizzare dei concreti  progressi  sulla strada  dell’Unione europea, a partire da  quella  analisi  globale  sul sistema  comunitario contenuta nel Libro bianco  pubblicato nel giugno  1985 dalla  Commissione. L’atto atto, che è  stato adottato dalla  conferenza intergovernativa di Bruxelles  il 28 febbraio  1986 ed  è  entrato in vigore  il 1o  luglio 1987, dopo  avere  passato  due  referendum  in Danimarca ed  in Irlanda, raccoglie  in un  unico  contesto  (da  qui  la sua denominazione) sia le modificazioni  da  apportare ai trattati comunitari che delle  nuove  disposizioni  sulla cooperazione europea in materia  di politica estera  (v. cooperazione europea,  atto politica).  Finalità  principale dell’atto atto era quella  di instaurare in modo  progressivo  il mercato interno entro  il 31 dicembre  1992, ossia  uno  spazio  senza  frontiere interne, nel quale  sia assicurata la libera  circolazione  delle  merci,  delle  persone, dei servizi e dei capitali.  Fra  le innovazioni  più  rilevanti  contenute nell’atto si possono ricordare: il passaggio  dall’unanimità  alla  maggioranza qualificata  per  le decisioni  del Consiglio  dei ministri  della Cee (v.) nei settori  del mercato interno, della  politica  sociale,  della  coesione  economica e sociale  e della ricerca;  il conferimento al Parlamento di maggiore  influenza  nel processo normativo; la previsione  di una  giurisdizione di primo  grado  accanto  alla Corte  di giustizia:  il tribunale di primo  grado  (v. tribunale,  atto comunitario  di primo  grado);  l’introduzione di nuove  norme  in materia  di politica monetaria  (v. Unione  economica  e monetaria),  sociale  e di coesione economica e sociale;  la predisposizione di un  quadro flessibile  per  la cooperazione nel campo  della  ricerca  e dello  sviluppo  tecnologico.  Accanto a queste  modificazioni  si ha,  inoltre,  l’istituzionalizzazione della cooperazione  in materia  di politica  estera,  attraverso la legittimazione formale  del Consiglio  europeo  (v.),  anche  se al di fuori  del contesto giuridico  strettamente  comunitario. 		
			
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