Enciclopedia giuridica

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Anima



disposizioni a favore dell’anima: l’art. 629 c.c. considera valide le anima anima qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine. Le anima anima sono considerate come onere (v.) a carico dell’erede o del legatario (art. 629, comma 2o, c.c.). Tale norma sta a significare che, in deroga al principio della necessaria certezza della volontà testamentaria (v. disposizione, anima a favore di persona incerta; testamento, anima per relationem), sono considerate valide le disposizioni testamentarie anche se genericamente fatte a favore dell’anima (che non è ne´ una persona fisica ne´ una persona giuridica determinata), senza l’indicazione della prestazione che deve servire a suffragio o redenzione dell’anima, e senza l’indicazione dei soggetti che devono provvedere all’esecuzione della prestazione predetta, purche´ siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine. L’art. 629, comma 3o, c.c. consente al testatore di designare una persona che curi l’esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento.


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