Enciclopedia giuridica

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Sottoscrizione

Ai sensi dell’art. 51 n. 10 L.N. l’atto notarile deve contenere la sottoscrizione con il nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell’interprete, dei testimoni e del notaio. I fidefacienti (v.) possono allontanarsi dopo che il notaio ha dichiarato che ha accertato l’identità personale di una o più parti a mezzo dei fidefacienti, e dopo che hanno apposto la loro firma subito dopo tale dichiarazione; di ciò sarà fatto menzione nell’atto. Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione. Ai sensi dell’art. 51 n. 12 L.N. l’atto notarile, se contenuto in più fogli, deve contenere la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche con il solo cognome, delle parti, dell’interprete dei testimoni e del notaio, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali. Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio degli allegati, salvo che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati. Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, in luogo delle loro sottoscrizioni marginali, si potrà apporre, in margine di ciascun foglio, la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi. La firma marginale del notaio nei fogli intermedi non è necessaria, se l’atto è stato scritto tutto di sua mano (art. 51, commi 3o, 4o e 5o, L.N.. La firma che il notaio appone in fine dell’atto deve essere munita dell’impronta del suo sigillo (art. 52 L.N.). V. anche autenticazione, sottoscrizione di sottoscrizioni.


Sottoparanco      |      Sottoscrizione degli atti processuali


 
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