Enciclopedia giuridica

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Autenticazione



autenticazione delle sottoscrizioni nelle documentazioni amministrative: la autenticazione autenticazione è quella prescritta per le sottoscrizioni delle dichiarazioni di cui agli artt. 2, 3, 4 l. 4 gennaio 1968, n. 15 (v. atti notori; dichiarazione, autenticazione sostitutiva di certificazioni) e per le istanze da produrre agli organi della P.A.. Ai sensi dell’art. 2 della predetta l. n. 15 del 1968 la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della P.A. può essere autenticata, ove l’autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nella attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche´ apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Per l’autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell’art. 47 della l. 16 febbraio 1913, n. 89. Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell’interessato sulla causa dell’impedimento a firmare (art. 20 bis l. n. 15 del 1968).

autenticazione di copie di atti e documenti: v. copia, autenticazione autentica.

autenticazione di sottoscrizioni: l’autenticazione consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione stessa, che una sottoscrizione è stata apposta in sua presenza (art. 2703, comma 2o, c.c.). Prima di procedere all’autenticazione il pubblico ufficiale che procede all’autenticazione deve accertare l’identità della persona che sottoscrive (art. 2703, comma 2o, c.c.). L’atto di autenticazione deve essere steso di seguito alle firme cui accede, sia alla fine della scrittura privata che in margine ai fogli intermedi, e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaio e, quando occorrono, dei testi (v. testimoni, autenticazione nell’atto notarile) e dei fidefacienti (v.), con la data e l’indicazione del luogo (art. 72, comma 1o, L.N.). Per le firme dei margini e dei fogli intermedi è sufficiente che il notaio aggiunga alle medesime la propria firma (art. 72, comma 2o, L.N.). La scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta (artt. 2702 e 2703, comma 1o, c.c.).


Autentica minore      |      Autentificazione dei trattati internazionali


 
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