Ricorre  quando i contraenti creano,  con  la propria dichiarazione, solo  le parvenze esteriori  di un  contratto, del quale  non  vogliono  gli effetti  (art. 1414, comma  1o, c.c.), oppure creano  le parvenze esteriori  di un  contratto diverso  da  quello  da  essi voluto  (art.  1414, comma  2o, c.c.). La  simulazione del contratto può, in particolare, assumere  tre  forme:  a) simulazione del contratto assoluta  (v. simulazione del contratto assoluta);  b)  simulazione del contratto relativa (v. simulazione del contratto relativa); c) interposizione fittizia  di persona (v. interposizione, simulazione del contratto fittizia  di persona).  La  volontà  di concludere un  contratto simulato  o, nel caso  dell’interposizione fittizia,  di farlo  concludere da  altri  risulta  da  un apposito accordo  di simulazione del contratto, detto  anche  controdichiarazione: nel caso  della  simulazione del contratto assoluta  le parti  dichiarano di non  volere  affatto  gli effetti  del contratto fra esse  concluso  (che  non  vogliono,  ad  esempio,  la vendita  che hanno  concluso e che il bene  venduto, perciò , resta  di proprietà  del simulato  venditore); in quello  della  simulazione del contratto relativa  dichiarano di volere,  in luogo  del contratto simulato, un  diverso  contratto (che  vogliono,  ad  esempio,  una  donazione e non  una vendita  e che l’acquirente, perciò , non  è  obbligato a pagare  il prezzo figurante nel contratto simulato). L’accordo  di simulazione del contratto è  (quanto meno)  un accordo  a due  nella  simulazione del contratto assoluta  e in quella  relativa  (ma  sarà  un  accordo plurilaterale quando sia simulato  un  contratto plurilaterale); deve  essere (quanto meno)  un  accordo  a tre  nella  interposizione fittizia  di persona, giacche´  qui  partecipano alla  controdichiarazione sia le parti  del contratto simulato  sia il terzo  interponente. Non  basta  un  accordo  a due  fra interposto e interponente: occorre  la partecipazione del terzo  o, quanto meno,  la sua  adesione successiva  all’accordo.  Il diretto contraente  dell’interposto, se non  fosse  partecipe della  controdichiarazione, potrebbe esigere  dall’interposto, anziche´  dall’interponente, l’esecuzione  del contratto (ad  esempio,  il pagamento del prezzo  di vendita).  
 simulazione del contratto assoluta:  ricorre  quando le parti  concludono un  contratto e, con  separato e segreto  accordo  (detto controdichiarazione), dichiarano di non  volerne alcun  effetto.  Il loro  intento è  di creare,  di fronte  ai terzi,  l’apparenza del trasferimento di un  diritto  dall’una  all’altra  o l’apparenza dell’assunzione di una  obbligazione dell’una  rispetto  all’altra.  Ev  un  intento che può  derivare dalle  più  diverse  ragioni:  alla  simulazione del contratto simulazione del contratto ricorre,  principalmente, chi vuole occultare  i propri  beni  agli occhi dei creditori per  sottrarli alle  loro  pretese o  chi vuole  nasconderli al fisco per  sottrarli alla  tassazione. Così,  ad esempio, Tizio  vende  a Caio  uno  o più  beni,  creando l’apparente situazione per  cui quei  beni  non  sono  più  di Tizio, e non  possono,  perciò , essere aggrediti  dai suoi  creditori o tassati  a suo carico  dal fisco. Caio  è  un compiacente amico  o una  compiacente società  (a  volte,  creata  a questo specifico  scopo),  che non  ha  debiti  e non  è , quindi,  esposta  verso  i creditori;  sarà  tassato,  ma le imposte,  come  si sa, sono  progressive,  e Tizio, anche  se rimborserà  Caio  per  le imposte  che dovrà  pagare,  trarrà  grande vantaggio  dalla  apparente riduzione del proprio patrimonio (e,  quindi,  del proprio reddito). Con  analoghi  intenti  si può  simulare  un  mutuo:  Tizio apparirà , a questo  modo,  gravato  da  un  debito  in realtà  inesistente. Spesso, in connessione con  una  vendita  simulata,  si simula  anche  un  contratto di locazione:  Tizio, per  giustificare  il fatto  che i beni  venduti  a Caio  sono rimasti  nelle  sue  mani,  se li fa dare  in locazione  da  Caio.  Alla  simulazione del contratto si fa  ricorso  anche  per  eludere un  divieto  di legge o un’obbligazione contrattuale  di non  fare:  così  chi non  può , per  legge, esercitare il commercio (come,  ad  esempio,  un  pubblico  dipendente o un  avvocato  o un  dottore commercialista) o chi si è  obbligato, per  contratto, a non  fare  concorrenza (v. concorrenza, patti di non  simulazione del contratto) elude  il divieto  di legge o il patto  di non concorrenza simulando  un  affitto  dell’azienda, che a questo  modo  appare esercitata dal fittizio  affittuario.  
 effetti della simulazione del contratto fra le parti:  si ritiene  comunemente che il contratto simulato sia nullo  (v. nullità  del contratto):  non  c’è  valido  contratto senza  volontà delle  parti,  e il contratto simulato  è , per  l’appunto,  un  contratto non  voluto. Ubbidendo a questa  logica astratta la giurisprudenza parla  di nullità  del contratto simulato,  ed  alla  medesima  conclusione  pervengono anche  accorte  dottrine. Ev  però  un  fatto  che il c.c. qualifica  non  come  nullo,  bensì  come  inefficace,  il contratto simulato  (art.  1414 c.c.), distingue  l’azione  di simulazione del contratto dall’azione  di nullità  (art.  2653 n. 4 e n. 6 c.c.) e, quel  che più  conta,  regola la simulazione del contratto in modo  affatto  diverso  dalla  nullità : se mai  l’inefficacia  di cui parla l’art. 1414 c.c. fosse  nullità , essa  sarebbe una  ben  singolare  nullità , essendo una  nullità  inopponibile ai terzi  protetti dagli  artt.  1415  – 16 c.c.. Anche  chi si esprime  in termini  di nullità  finisce poi  con  il constatare che la simulazione del contratto, a differenza della  nullità , non  può  essere  rilevata  d’ufficio  dal giudice,  che è insuscettibile di conversione e che, per  contro,  ammette convalida.  Al  pari dell’azione  di nullità , l’azione  di simulazione del contratto è  imprescrittibile (v. imprescrittibilità ); ma ciò  non  deriva  dall’appartenenza della  seconda  al genere  della  prima, bensì  dall’appartenenza di entrambe ad  un  più  vasto  genere,  che è  quello  delle  azioni  di accertamento. Talora  si è  ritenuta soggetta  a prescrizione ordinaria  l’azione  di  simulazione del contratto  relativa;  ma  poi  si  è  chiarito  che  non  l’azione  di  simulazione del contratto  è,   in tal  caso,  soggetta  a prescrizione, bensì  l’azione  diretta ad  ottenere  l’adempimento del contratto dissimulato.  La  simulazione del contratto è  causa  di inefficacia  solo relativa  del contratto: determina conseguenze profondamente diverse  fra le parti  e rispetto  ai terzi.  Fra  le parti  il contratto simulato  è  inefficace  (art. 1414, comma  1o, c.c.); e, se si tratta di simulazione del contratto relativa  o di interposizione fittizia di persona, l’inefficacia  del contratto simulato  comporta l’efficacia del contratto dissimulato,  sempre  che sussistano  i requisiti  di sostanza  e di forma necessari  per  la sua  validità  (art.  1414, comma  2o, c.c.); onde  la donazione dissimulata,  ad  esempio,  sarà  efficace  solo  se il contratto era stato  redatto per  atto  pubblico.  La  formula  legislativa  è  alquanto ambigua: non  precisa  se i requisiti  di forma,  oltre  che di sostanza,  debbano sussistere nell’accordo  di simulazione del contratto o se basta  che siano  presenti nel contratto simulato.  Se dovesse  prevalere la prima  alternativa, la simulazione  di una  donazione sotto  una  vendita  sarebbe praticamente impossibile,  non  potendo le parti imporre al notaio  di tenere occulto  un  atto  pubblico;  di fatto  prevale  in giurisprudenza la seconda  alternativa. Fra  le parti  il contratto simulato  è sempre  suscettibile di una  pronuncia di inefficacia:  chi ha  trasferito un  bene con  vendita  simulata  può , sulla prova  dell’accordo  di simulazione, ottenere una  sentenza che dichiari  simulata  la vendita,  e il bene  si considererà  come mai  uscito  dal suo patrimonio. Se si trattava solo  di simulazione  (relativa) del prezzo  di vendita,  il venditore potrà , sempre  sulla prova  dell’accordo  di simulazione, ottenere la condanna del compratore al pagamento del  maggior  prezzo  previsto  dal contratto dissimulato.  Ancora:  chi ha  comprato un  contratto di vendita  simulata  potrà , se il venditore agisce  nei suoi confronti  in base  al contratto simulato  e pretenda il pagamento del prezzo, sottrarsi al pagamento provando l’accordo  di simulazione  o, se la vendita apparente dissimulava  una  donazione, provando che per  accordo  di simulazione  egli era  donatario e non  compratore.  
 effetti della simulazione del contratto rispetto ai terzi:  rispetto  ai terzi  il contratto simulato  può, a seconda  dei casi, essere  inefficace  oppure efficace:  è  inefficace  rispetto  a quei terzi  i cui diritti  sono  pregiudicati dal contratto simulato  (art.  1415, comma  2o, c.c.); è , invece,  efficace  per  quei  terzi  che, in buona  fede,  hanno fatto  affidamento sull’apparenza creata  dal contratto simulato  (artt.  1415, comma  1o, c.c., 1416, comma  1o, c.c.). Entrambe le regole  proteggono i terzi,  ma sono  ispirate  da  esigenze  tra  loro  diverse.  La  prima  mira  a sventare il danno  che, con  il contratto simulato,  si vuole  arrecare ai terzi; protegge,  essenzialmente, i creditori del simulato  alienante: se Tizio  ha,  con vendita  simulata,  alienato un  suo bene  a Caio  per  sottrarlo alla  esecuzione forzata  del creditore Sempronio o per  sottrarlo alla  tassazione  a suo carico, Sempronio o il fisco potranno ottenere una  sentenza che dichiari  simulata la vendita  e, quindi,  agire  su quel  bene  o sottoporlo a tassazione  come bene  rimasto  nel patrimonio di Tizio. La  seconda  regola  è  applicazione, in materia  di simulazione del contratto, di quel  generale principio,  che domina  l’intero  c.c., che è  la sicurezza  nella  circolazione  dei beni  (v. beni, circolazione  dei simulazione del contratto). Essa protegge chi, nell’esempio precedente, abbia  comperato da  Caio,  ignorando che questi  era  un  simulato  acquirente: la vendita  da  Tizio  e Caio  è  inefficace  fra le parti,  e Tizio  potrà  ottenere una  sentenza che la dichiari inefficace  (v. simulazione del contratto effetti della simulazione del contratto fra le parti); ma,  se Caio  a sua  volta, profittando della  falsa apparenza che lo rende  proprietario di quel  bene, vende  ad  un  terzo  di buona  fede,  Tizio  avrà  perduto il suo bene. L’inefficacia  del contratto simulato  è  inopponibile al terzo:  in altre  parole, il contratto simulato  è  efficace  rispetto  al terzo  (art.  1415, comma  1o, c.c.). Altra  applicazione della  seconda  regola:  se i creditori di Caio  ignorano che questi  è  un  simulato  acquirente e, in buona  fede,  agiscono  sul bene  di Tizio,  credendolo di Caio,  Tizio  avrà  anche  in questo  caso  perduto il suo bene.  La  simulazione del contratto non  è  opponibile ai creditori di buona  fede  del simulato acquirente (art.  1416, comma  1o, c.c.). Proprio  perche´  si tratta di regole poste  a protezione di diverse  serie  di interessi,  può  accadere che gli interessi protetti dall’una  vengano  a trovarsi  in conflitto  con  gli interessi protetti dall’altra.  Così,  l’interesse  protetto dalla  prima  regola,  quello  del creditore del simulato  alienante, può  venire  in conflitto  con  l’interesse, protetto dalla  seconda  regola,  di chi ha  acquistato dal simulato  acquirente: Tizio, con  contratto simulato,  vende  a Caio,  nuocendo al proprio creditore Sempronio; Caio,  a sua  volta,  vende  a Mevio,  ignaro  di avere  comperato da un  apparente proprietario. L’interesse di Sempronio alla  inefficacia  della vendita  simulata  è , dunque, in conflitto  con  l’interesse  di Mevio  alla efficacia  della  vendita  simulata:  quale  dei sue  interessi  prevale  sull’altro?  La risposta  è  nell’art.  1415, comma  1o, c.c.: la simulazione del contratto non  può  essere  opposta dai creditori del simulato  alienante ai terzi  che in buona  fede  hanno  acquistato diritti  dal titolare apparente. Prevale,  in altre  parole,  il principio,  sommo,  della  sicurezza  nella  circolazione  dei beni.  Altro  possibile  conflitto  può insorgere  fra diversi  creditori:  fra i creditori del simulato  alienante e i creditori del simulato  acquirente. Prevalgono i primi;  se il loro  credito  è anteriore all’atto  simulato  (art.  1416, comma  2o, c.c.): il criterio  ispiratore della  norma  è  che l’affidamento fondato sulla realtà  deve  prevalere sull’affidamento fondato sull’apparenza. Gli  artt.  1415  – 16 c.c. hanno  lasciato margine  per  una  serie  di casi dubbi:  a) può  la simulazione  della  vendita essere  opposta al locatario o all’affittuario con  diritto  di prelazione (v. prelazione,  simulazione del contratto legale), che abbia  agito  in giudizio  per  ottenere la dichiarazione di inefficacia  della  vendita? Può  la simulazione  della  vendita di quota  ereditaria essere  opposta al coerede che vuole  esercitare il retratto (v. prelazione,  simulazione del contratto ereditaria)?  Gli  artt.  1415  – 16 c.c. si esprimono in termini  di simulato  alienante e di titolare apparente, con  ciò  mostrando di fare riferimento solo  alla  simulazione del contratto assoluta  (v.) e, oltre  a ciò , solo  a quella  concernente i contratti traslativi.  Ev , tuttavia, comune  opinione che essi siano  applicabili anche  alla  simulazione del contratto relativa (v.) e che valgano,  oltre  che per  i contratti traslativi, anche  per  quelli  con  effetti  solo  obbligatori. Di  qui  ulteriori problemi applicativi:  b)  può  la simulazione  del prezzo  di vendita  essere  dal compratore opposta al legittimario (v. legittimari)  dell’alienante, che sulla base  del prezzo  dichiarato nel contratto ritenga  lesi i propri  diritti?  c) Può la simulazione  del prezzo  di vendita,  in caso  di fallimento  del venditore, essere  dal compratore opposta al curatore che abbia  agito  in revocatoria  (v. azione,  simulazione del contratto revocatoria  ) a norma  dell’art.  67, comma  1o, n. 1, l. fall.?  La serie di casi sub a, variamente decisa  in giurisprudenza, va risolta  alla  luce  della  considerazione che il c.c. non  dice, come  troppo affrettatamente  talvolta  vi si legge, che la simulazione del contratto non  è  opponibile ai terzi  (così  disponeva l’art.  1319 dell’abrogato c.c.), bensì  dice  che non  è  opponibile a determinati terzi,  giudicati  meritevoli  di protezione in rapporto a specifiche  situazioni.  Se mai esistesse  una  regola  di generale inopponibilità  della  simulazione del contratto ai terzi,  l’avente diritto  alla  prelazione o al retratto ne  trarrebbe ingiustificato profitto; giacche´  acquisterebbe l’altrui  proprietà  nonostante la volontà  del proprietario di non  alienare. La  calibrata e articolata soluzione  legislativa del  problema dell’opponibilità  della  simulazione del contratto ai terzi  rivela  come  al vigente  c.c. sia estraneo un  giudizio  di riprovazione della  simulazione;  giudizio  che, all’opposto,  sembra  ispirare  alcune  soluzioni  giurisprudenziali, nelle  quali l’inopponibilità  ai terzi  assume  il carattere di una  sanzione,  afflittiva  per  il  simulante e vantaggiosa  per  il terzo  che ne  trae  profitto. Così  può  dirsi  per  la ingiustificata soluzione  negativa  del caso  sub b e, prima  che la Cassazione mutasse  indirizzo,  per  la corrispondente soluzione  del caso  di cui sub c. La  prova  che il prezzo  effettivo  era  diverso  da  quello  dichiarato vale  ad  escludere ogni  pregiudizio per  il legittimario come  per  la massa  dei creditori concorsuali,  e rende  del tutto  ingiustificata l’applicazione  estensiva (v. interpretazione della legge, simulazione del contratto estensiva)  delle  norme  in esame.   
 imprescrittibilità  dell’azione di simulazione del contratto:  v. imprescrittibilità , simulazione del contratto dell’azione  di simulazione. 
 prova della simulazione del contratto:  la prova  (v. prova,  simulazione del contratto del contratto)  che un  contratto è simulato  è  una  prova  che la legge rende  molto  rigorosa  per  le parti;  più agevole  per  i terzi.  Le  parti  non  possono  dare  prova  per  testimoni  (v.  prova,  simulazione del contratto testimoniale),  ne´ , di conseguenza, per  presunzioni (v. presunzione), dell’accordo  di simulazione  tra  esse  intervenuto; perciò , se non  hanno  prova scritta,  potranno provarlo solo  con  la confessione  (v.) o con  il giuramento (v.); i terzi  possono,  invece,  provare la simulazione del contratto anche  per  testimoni  (ad  essi, del resto,  sarebbe difficile procurarsi lo scritto,  che le parti  tengono nascosto). Anche  le parti,  tuttavia, possono  provare per  testimoni  la simulazione del contratto quando il contratto dissimulato sia illecito  (v. contratto,  simulazione del contratto illecito) (art.  1417 c.c.), ossia un  contratto con  oggetto  o causa  o motivo  illecito  o in frode  alla  legge. Qui  la più  agevole  simulazione del contratto simulazione del contratto anche  fra le parti  è  resa  opportuna dall’esigenza  di favorire  la dichiarazione di nullità  del contratto illecito.  I successori  delle parti  si considerano terzi  se sono  succeduti  a titolo  particolare (v. successione,  simulazione del contratto a titolo  particolare);  sono  sottoposti al medesimo  onere probatorio delle  parti  se successori  a titolo  universale  (v. successione,  simulazione del contratto a titolo  universale).  Ev  considerato terzo  il mandante, quantunque agisca  per  la dichiarazione di simulazione  di un  contratto concluso  dal mandatario in suo nome.   
 simulazione del contratto relativa:  si ha  simulazione del contratto (art.  1414, comma  2o, c.c.) quando le parti  creano l’apparenza di un  contratto diverso  da  quello  che esse  effettivamente vogliono.  Qui  si hanno  due  contratti: il contratto simulato,  che è  quello destinato solo  ad  apparire all’esterno;  ed  il contratto dissimulato,  che è quello realmente voluto  dalle  parti.  Il primo  può  essere  diverso  dal secondo per  il tipo  contrattuale: si simula,  ad  esempio,  una  vendita,  mentre in realtà si fa una  donazione (e  la donazione viene,  spesso,  dissimulata sotto  le parvenze di una  finta  vendita  perche´  l’imposta  sulla donazione può  essere  molto  più  alta  di quella  sulla vendita);  si simula  un contratto  di lavoro  (v.), mentre in realtà  si conclude  un  contratto di società  (v.) (così  si fa apparire come  dipendente dell’impresa  chi, invece,  ne  è  contitolare e, a questo modo, si elude  ad  esempio  il patto  di non  concorrenza (v. concorrenza, patti  di non  simulazione del contratto) che questi  si era  assunto  nei confronti  di un  altro  imprenditore). Può , inoltre,  essere  diverso  per  il suo contenuto: così  in una  vendita  può  essere  simulato  il prezzo,  che nel contratto simulato  è  indicato in una  somma  inferiore a quella  reale  (e  le ragioni  possono,  anche  qui, essere  di natura fiscale, essendo  l’imposta  ragguagliata all’ammontare del prezzo;  ma possono  essere  anche  di altra  natura, come  nel caso  del concessionario di vendita  (v. concessione  di vendita)  che è , per  contratto con il produttore, vincolato  ai prezzi  predeterminati da  questo  e che tuttavia, per  procurarsi nuovi  clienti,  vende  loro  a prezzi  più  bassi). 		
			
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