Enciclopedia giuridica

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Simulazione del contratto

Ricorre quando i contraenti creano, con la propria dichiarazione, solo le parvenze esteriori di un contratto, del quale non vogliono gli effetti (art. 1414, comma 1o, c.c.), oppure creano le parvenze esteriori di un contratto diverso da quello da essi voluto (art. 1414, comma 2o, c.c.). La simulazione del contratto può, in particolare, assumere tre forme: a) simulazione del contratto assoluta (v. simulazione del contratto assoluta); b) simulazione del contratto relativa (v. simulazione del contratto relativa); c) interposizione fittizia di persona (v. interposizione, simulazione del contratto fittizia di persona). La volontà di concludere un contratto simulato o, nel caso dell’interposizione fittizia, di farlo concludere da altri risulta da un apposito accordo di simulazione del contratto, detto anche controdichiarazione: nel caso della simulazione del contratto assoluta le parti dichiarano di non volere affatto gli effetti del contratto fra esse concluso (che non vogliono, ad esempio, la vendita che hanno concluso e che il bene venduto, perciò , resta di proprietà del simulato venditore); in quello della simulazione del contratto relativa dichiarano di volere, in luogo del contratto simulato, un diverso contratto (che vogliono, ad esempio, una donazione e non una vendita e che l’acquirente, perciò , non è obbligato a pagare il prezzo figurante nel contratto simulato). L’accordo di simulazione del contratto è (quanto meno) un accordo a due nella simulazione del contratto assoluta e in quella relativa (ma sarà un accordo plurilaterale quando sia simulato un contratto plurilaterale); deve essere (quanto meno) un accordo a tre nella interposizione fittizia di persona, giacche´ qui partecipano alla controdichiarazione sia le parti del contratto simulato sia il terzo interponente. Non basta un accordo a due fra interposto e interponente: occorre la partecipazione del terzo o, quanto meno, la sua adesione successiva all’accordo. Il diretto contraente dell’interposto, se non fosse partecipe della controdichiarazione, potrebbe esigere dall’interposto, anziche´ dall’interponente, l’esecuzione del contratto (ad esempio, il pagamento del prezzo di vendita).

simulazione del contratto assoluta: ricorre quando le parti concludono un contratto e, con separato e segreto accordo (detto controdichiarazione), dichiarano di non volerne alcun effetto. Il loro intento è di creare, di fronte ai terzi, l’apparenza del trasferimento di un diritto dall’una all’altra o l’apparenza dell’assunzione di una obbligazione dell’una rispetto all’altra. Ev un intento che può derivare dalle più diverse ragioni: alla simulazione del contratto simulazione del contratto ricorre, principalmente, chi vuole occultare i propri beni agli occhi dei creditori per sottrarli alle loro pretese o chi vuole nasconderli al fisco per sottrarli alla tassazione. Così, ad esempio, Tizio vende a Caio uno o più beni, creando l’apparente situazione per cui quei beni non sono più di Tizio, e non possono, perciò , essere aggrediti dai suoi creditori o tassati a suo carico dal fisco. Caio è un compiacente amico o una compiacente società (a volte, creata a questo specifico scopo), che non ha debiti e non è , quindi, esposta verso i creditori; sarà tassato, ma le imposte, come si sa, sono progressive, e Tizio, anche se rimborserà Caio per le imposte che dovrà pagare, trarrà grande vantaggio dalla apparente riduzione del proprio patrimonio (e, quindi, del proprio reddito). Con analoghi intenti si può simulare un mutuo: Tizio apparirà , a questo modo, gravato da un debito in realtà inesistente. Spesso, in connessione con una vendita simulata, si simula anche un contratto di locazione: Tizio, per giustificare il fatto che i beni venduti a Caio sono rimasti nelle sue mani, se li fa dare in locazione da Caio. Alla simulazione del contratto si fa ricorso anche per eludere un divieto di legge o un’obbligazione contrattuale di non fare: così chi non può , per legge, esercitare il commercio (come, ad esempio, un pubblico dipendente o un avvocato o un dottore commercialista) o chi si è obbligato, per contratto, a non fare concorrenza (v. concorrenza, patti di non simulazione del contratto) elude il divieto di legge o il patto di non concorrenza simulando un affitto dell’azienda, che a questo modo appare esercitata dal fittizio affittuario.

effetti della simulazione del contratto fra le parti: si ritiene comunemente che il contratto simulato sia nullo (v. nullità del contratto): non c’è valido contratto senza volontà delle parti, e il contratto simulato è , per l’appunto, un contratto non voluto. Ubbidendo a questa logica astratta la giurisprudenza parla di nullità del contratto simulato, ed alla medesima conclusione pervengono anche accorte dottrine. Ev però un fatto che il c.c. qualifica non come nullo, bensì come inefficace, il contratto simulato (art. 1414 c.c.), distingue l’azione di simulazione del contratto dall’azione di nullità (art. 2653 n. 4 e n. 6 c.c.) e, quel che più conta, regola la simulazione del contratto in modo affatto diverso dalla nullità : se mai l’inefficacia di cui parla l’art. 1414 c.c. fosse nullità , essa sarebbe una ben singolare nullità , essendo una nullità inopponibile ai terzi protetti dagli artt. 1415 – 16 c.c.. Anche chi si esprime in termini di nullità finisce poi con il constatare che la simulazione del contratto, a differenza della nullità , non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, che è insuscettibile di conversione e che, per contro, ammette convalida. Al pari dell’azione di nullità , l’azione di simulazione del contratto è imprescrittibile (v. imprescrittibilità ); ma ciò non deriva dall’appartenenza della seconda al genere della prima, bensì dall’appartenenza di entrambe ad un più vasto genere, che è quello delle azioni di accertamento. Talora si è ritenuta soggetta a prescrizione ordinaria l’azione di simulazione del contratto relativa; ma poi si è chiarito che non l’azione di simulazione del contratto è, in tal caso, soggetta a prescrizione, bensì l’azione diretta ad ottenere l’adempimento del contratto dissimulato. La simulazione del contratto è causa di inefficacia solo relativa del contratto: determina conseguenze profondamente diverse fra le parti e rispetto ai terzi. Fra le parti il contratto simulato è inefficace (art. 1414, comma 1o, c.c.); e, se si tratta di simulazione del contratto relativa o di interposizione fittizia di persona, l’inefficacia del contratto simulato comporta l’efficacia del contratto dissimulato, sempre che sussistano i requisiti di sostanza e di forma necessari per la sua validità (art. 1414, comma 2o, c.c.); onde la donazione dissimulata, ad esempio, sarà efficace solo se il contratto era stato redatto per atto pubblico. La formula legislativa è alquanto ambigua: non precisa se i requisiti di forma, oltre che di sostanza, debbano sussistere nell’accordo di simulazione del contratto o se basta che siano presenti nel contratto simulato. Se dovesse prevalere la prima alternativa, la simulazione di una donazione sotto una vendita sarebbe praticamente impossibile, non potendo le parti imporre al notaio di tenere occulto un atto pubblico; di fatto prevale in giurisprudenza la seconda alternativa. Fra le parti il contratto simulato è sempre suscettibile di una pronuncia di inefficacia: chi ha trasferito un bene con vendita simulata può , sulla prova dell’accordo di simulazione, ottenere una sentenza che dichiari simulata la vendita, e il bene si considererà come mai uscito dal suo patrimonio. Se si trattava solo di simulazione (relativa) del prezzo di vendita, il venditore potrà , sempre sulla prova dell’accordo di simulazione, ottenere la condanna del compratore al pagamento del maggior prezzo previsto dal contratto dissimulato. Ancora: chi ha comprato un contratto di vendita simulata potrà , se il venditore agisce nei suoi confronti in base al contratto simulato e pretenda il pagamento del prezzo, sottrarsi al pagamento provando l’accordo di simulazione o, se la vendita apparente dissimulava una donazione, provando che per accordo di simulazione egli era donatario e non compratore.

effetti della simulazione del contratto rispetto ai terzi: rispetto ai terzi il contratto simulato può, a seconda dei casi, essere inefficace oppure efficace: è inefficace rispetto a quei terzi i cui diritti sono pregiudicati dal contratto simulato (art. 1415, comma 2o, c.c.); è , invece, efficace per quei terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sull’apparenza creata dal contratto simulato (artt. 1415, comma 1o, c.c., 1416, comma 1o, c.c.). Entrambe le regole proteggono i terzi, ma sono ispirate da esigenze tra loro diverse. La prima mira a sventare il danno che, con il contratto simulato, si vuole arrecare ai terzi; protegge, essenzialmente, i creditori del simulato alienante: se Tizio ha, con vendita simulata, alienato un suo bene a Caio per sottrarlo alla esecuzione forzata del creditore Sempronio o per sottrarlo alla tassazione a suo carico, Sempronio o il fisco potranno ottenere una sentenza che dichiari simulata la vendita e, quindi, agire su quel bene o sottoporlo a tassazione come bene rimasto nel patrimonio di Tizio. La seconda regola è applicazione, in materia di simulazione del contratto, di quel generale principio, che domina l’intero c.c., che è la sicurezza nella circolazione dei beni (v. beni, circolazione dei simulazione del contratto). Essa protegge chi, nell’esempio precedente, abbia comperato da Caio, ignorando che questi era un simulato acquirente: la vendita da Tizio e Caio è inefficace fra le parti, e Tizio potrà ottenere una sentenza che la dichiari inefficace (v. simulazione del contratto effetti della simulazione del contratto fra le parti); ma, se Caio a sua volta, profittando della falsa apparenza che lo rende proprietario di quel bene, vende ad un terzo di buona fede, Tizio avrà perduto il suo bene. L’inefficacia del contratto simulato è inopponibile al terzo: in altre parole, il contratto simulato è efficace rispetto al terzo (art. 1415, comma 1o, c.c.). Altra applicazione della seconda regola: se i creditori di Caio ignorano che questi è un simulato acquirente e, in buona fede, agiscono sul bene di Tizio, credendolo di Caio, Tizio avrà anche in questo caso perduto il suo bene. La simulazione del contratto non è opponibile ai creditori di buona fede del simulato acquirente (art. 1416, comma 1o, c.c.). Proprio perche´ si tratta di regole poste a protezione di diverse serie di interessi, può accadere che gli interessi protetti dall’una vengano a trovarsi in conflitto con gli interessi protetti dall’altra. Così, l’interesse protetto dalla prima regola, quello del creditore del simulato alienante, può venire in conflitto con l’interesse, protetto dalla seconda regola, di chi ha acquistato dal simulato acquirente: Tizio, con contratto simulato, vende a Caio, nuocendo al proprio creditore Sempronio; Caio, a sua volta, vende a Mevio, ignaro di avere comperato da un apparente proprietario. L’interesse di Sempronio alla inefficacia della vendita simulata è , dunque, in conflitto con l’interesse di Mevio alla efficacia della vendita simulata: quale dei sue interessi prevale sull’altro? La risposta è nell’art. 1415, comma 1o, c.c.: la simulazione del contratto non può essere opposta dai creditori del simulato alienante ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente. Prevale, in altre parole, il principio, sommo, della sicurezza nella circolazione dei beni. Altro possibile conflitto può insorgere fra diversi creditori: fra i creditori del simulato alienante e i creditori del simulato acquirente. Prevalgono i primi; se il loro credito è anteriore all’atto simulato (art. 1416, comma 2o, c.c.): il criterio ispiratore della norma è che l’affidamento fondato sulla realtà deve prevalere sull’affidamento fondato sull’apparenza. Gli artt. 1415 – 16 c.c. hanno lasciato margine per una serie di casi dubbi: a) può la simulazione della vendita essere opposta al locatario o all’affittuario con diritto di prelazione (v. prelazione, simulazione del contratto legale), che abbia agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia della vendita? Può la simulazione della vendita di quota ereditaria essere opposta al coerede che vuole esercitare il retratto (v. prelazione, simulazione del contratto ereditaria)? Gli artt. 1415 – 16 c.c. si esprimono in termini di simulato alienante e di titolare apparente, con ciò mostrando di fare riferimento solo alla simulazione del contratto assoluta (v.) e, oltre a ciò , solo a quella concernente i contratti traslativi. Ev , tuttavia, comune opinione che essi siano applicabili anche alla simulazione del contratto relativa (v.) e che valgano, oltre che per i contratti traslativi, anche per quelli con effetti solo obbligatori. Di qui ulteriori problemi applicativi: b) può la simulazione del prezzo di vendita essere dal compratore opposta al legittimario (v. legittimari) dell’alienante, che sulla base del prezzo dichiarato nel contratto ritenga lesi i propri diritti? c) Può la simulazione del prezzo di vendita, in caso di fallimento del venditore, essere dal compratore opposta al curatore che abbia agito in revocatoria (v. azione, simulazione del contratto revocatoria ) a norma dell’art. 67, comma 1o, n. 1, l. fall.? La serie di casi sub a, variamente decisa in giurisprudenza, va risolta alla luce della considerazione che il c.c. non dice, come troppo affrettatamente talvolta vi si legge, che la simulazione del contratto non è opponibile ai terzi (così disponeva l’art. 1319 dell’abrogato c.c.), bensì dice che non è opponibile a determinati terzi, giudicati meritevoli di protezione in rapporto a specifiche situazioni. Se mai esistesse una regola di generale inopponibilità della simulazione del contratto ai terzi, l’avente diritto alla prelazione o al retratto ne trarrebbe ingiustificato profitto; giacche´ acquisterebbe l’altrui proprietà nonostante la volontà del proprietario di non alienare. La calibrata e articolata soluzione legislativa del problema dell’opponibilità della simulazione del contratto ai terzi rivela come al vigente c.c. sia estraneo un giudizio di riprovazione della simulazione; giudizio che, all’opposto, sembra ispirare alcune soluzioni giurisprudenziali, nelle quali l’inopponibilità ai terzi assume il carattere di una sanzione, afflittiva per il simulante e vantaggiosa per il terzo che ne trae profitto. Così può dirsi per la ingiustificata soluzione negativa del caso sub b e, prima che la Cassazione mutasse indirizzo, per la corrispondente soluzione del caso di cui sub c. La prova che il prezzo effettivo era diverso da quello dichiarato vale ad escludere ogni pregiudizio per il legittimario come per la massa dei creditori concorsuali, e rende del tutto ingiustificata l’applicazione estensiva (v. interpretazione della legge, simulazione del contratto estensiva) delle norme in esame.

imprescrittibilità dell’azione di simulazione del contratto: v. imprescrittibilità , simulazione del contratto dell’azione di simulazione.

prova della simulazione del contratto: la prova (v. prova, simulazione del contratto del contratto) che un contratto è simulato è una prova che la legge rende molto rigorosa per le parti; più agevole per i terzi. Le parti non possono dare prova per testimoni (v. prova, simulazione del contratto testimoniale), ne´ , di conseguenza, per presunzioni (v. presunzione), dell’accordo di simulazione tra esse intervenuto; perciò , se non hanno prova scritta, potranno provarlo solo con la confessione (v.) o con il giuramento (v.); i terzi possono, invece, provare la simulazione del contratto anche per testimoni (ad essi, del resto, sarebbe difficile procurarsi lo scritto, che le parti tengono nascosto). Anche le parti, tuttavia, possono provare per testimoni la simulazione del contratto quando il contratto dissimulato sia illecito (v. contratto, simulazione del contratto illecito) (art. 1417 c.c.), ossia un contratto con oggetto o causa o motivo illecito o in frode alla legge. Qui la più agevole simulazione del contratto simulazione del contratto anche fra le parti è resa opportuna dall’esigenza di favorire la dichiarazione di nullità del contratto illecito. I successori delle parti si considerano terzi se sono succeduti a titolo particolare (v. successione, simulazione del contratto a titolo particolare); sono sottoposti al medesimo onere probatorio delle parti se successori a titolo universale (v. successione, simulazione del contratto a titolo universale). Ev considerato terzo il mandante, quantunque agisca per la dichiarazione di simulazione di un contratto concluso dal mandatario in suo nome.

simulazione del contratto relativa: si ha simulazione del contratto (art. 1414, comma 2o, c.c.) quando le parti creano l’apparenza di un contratto diverso da quello che esse effettivamente vogliono. Qui si hanno due contratti: il contratto simulato, che è quello destinato solo ad apparire all’esterno; ed il contratto dissimulato, che è quello realmente voluto dalle parti. Il primo può essere diverso dal secondo per il tipo contrattuale: si simula, ad esempio, una vendita, mentre in realtà si fa una donazione (e la donazione viene, spesso, dissimulata sotto le parvenze di una finta vendita perche´ l’imposta sulla donazione può essere molto più alta di quella sulla vendita); si simula un contratto di lavoro (v.), mentre in realtà si conclude un contratto di società (v.) (così si fa apparire come dipendente dell’impresa chi, invece, ne è contitolare e, a questo modo, si elude ad esempio il patto di non concorrenza (v. concorrenza, patti di non simulazione del contratto) che questi si era assunto nei confronti di un altro imprenditore). Può , inoltre, essere diverso per il suo contenuto: così in una vendita può essere simulato il prezzo, che nel contratto simulato è indicato in una somma inferiore a quella reale (e le ragioni possono, anche qui, essere di natura fiscale, essendo l’imposta ragguagliata all’ammontare del prezzo; ma possono essere anche di altra natura, come nel caso del concessionario di vendita (v. concessione di vendita) che è , per contratto con il produttore, vincolato ai prezzi predeterminati da questo e che tuttavia, per procurarsi nuovi clienti, vende loro a prezzi più bassi).


Simulazione degli atti unilaterali      |      Simulazione del matrimonio


 
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