Istituita dal Trattato di Parigi  del 18 aprile  1951, firmato  da  sei Stati: Francia,  Germania federale, Italia,  Belgio,  Paesi  Bassi e Lussemburgo con lo scopo  di porre  fine all’antagonismo francocomunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca)tedesco e sviluppare  la produzione del carbone e dell’acciaio,  creando un  mercato comune  senza ostacoli  alle  frontiere e senza  ostacoli  alla  libera  concorrenza. A  tale accordo  hanno  successivamente aderito la Gran  Bretagna, l’Irlanda,  la Danimarca, la Grecia,  la Spagna  ed  il Portogallo.  
 natura giuridica della comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca):  si discute  molto  sulla natura giuridica  della  comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) così come  di quella  della  Cee  e dell’Euratom, ed  in particolare, se si tratti  di una  vera  e propria organizzazione internazionale ossia  di una organizzazione tra  Stati  sovrani  che trae  dal diritto  internazionale, per  il tramite del trattato istitutivo,  il suo potere, oppure di un  embrione di Stato federale, con  la progressiva erosione delle  competenze statali  nelle  materie di competenza comunitaria. In  effetti,  la comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) presenta elementi che non  si riscontrano in nessun  altra  organizzazione internazionale; basti  pensare agli ampi  poteri  decisionali  dei suoi  organi;  alla  sussistenza  di settori  di competenza esclusiva  (v. competenza comunitaria,  comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) esclusiva); all’esistenza di una  Corte di giustizia  (v.) destinata a controllare la conformità  al trattato istitutivo  dei comportamenti degli  organi  e degli  Stati  membri.  Ev  inoltre anche  vero  che taluni  principi  propri  del diritto  comunitario sono  tipici  del vincolo  federale come,  ad  esempio,  il principio  della  prevalenza del diritto comunitario sul diritto  interno. Tuttavia, nonostante tutto,  allo  stato  attuale  la comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) deve  considerarsi una  organizzazione internazionale anche  se altamente sofisticata.   
 struttura istituzionale della comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca):  ai sensi  del Trattato di Parigi  essa comprendeva: un’Alta  autorità  (v. Alta  autorità  della Ceca) cui erano affidati  sia il potere normativo che quello  esecutivo;  una  Corte di giustizia (v.) dotata del potere giurisdizionale ed  una  Assemblea (oggi  Parlamento europeo) con  poteri  esecutivi  e di controllo. Dal  1958, con  l’entrata  in vigore  della  Convenzione relativa  a talune  istituzioni  comuni  delle Comunità , firmata  a Roma  nel 1957, unitamente ai Trattati Cee  ed Euratom, sono  stati  resi  comuni  con  le altre  due  Comunità , l’Assemblea  e la Corte  di giustizia  e dal luglio 1967, con  l’entrata  in vigore  del Trattato di Bruxelles  sulla fusione  degli  esecutivi  (rinvio),  il Consiglio  e la Commissione. Dal  1988 alla  Corte  di giustizia  è  stato  affiancato il Tribunale di I grado.  Non  può  tracciarsi  alcun  parallelismo con  la struttura istituzionale propria degli  Stati.  Infatti,  a prescindere dalla  funzione giurisdizionale, attribuita chiaramente alla  Corte  di giustizia  ed  al Tribunale di I grado,  le altre  funzioni  sono  distribuite in modo  diverso  da  quanto avviene  tradizionalmente negli  ordinamenti statali.  Più  in particolare, mentre nell’ordinamento statale  la funzione  legislativa  spetta  all’organo  od agli organi  espressione della  volontà  popolare, nell’ordinamento comunitario il potere normativo spetta  al Consiglio,  che è  immediata espressione dei governi  degli  Stati  membri;  d’altronde, anche  la funzione  esecutiva  spetta ad  un  organo,  la Commissione, espressione, anche  se con  una  maggiore indipendenza, dei governi  degli  Stati  membri.  Il Parlamento europeo, infine, non  esercita  una  funzione  analoga  a quella  propria dei parlamenti statali; 		
			
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