competenza comunitaria concorrente:  competenza comunitaria a determinare gli obiettivi  da  conseguire, mentre lo Stato mantiene la competenza a specificare  gli strumenti, i mezzi e le forme mediante i quali  conseguire i fini comuni  individuati dalle  istituzioni comunitarie. Per  l’esercizio  di detta  competenza è  stato  attribuito alla Comunità  il potere di adottare un  atto  denominato direttiva  (v.) (Cee  ed Euratom) o raccomandazione (v.) (Ceca).  Spetta  poi  allo  Stato  adottare la normativa di integrazione relativa  agli strumenti, ai mezzi ed  alle  forme, grazie  alla  quale  la direttiva  stessa  viene  applicata. Questo tipo  di competenza comunitaria si è  molto  esteso  con  l’Atto  unico  europeo.  
 competenza comunitaria di attribuzione:  insieme  delle  attribuzioni specificamente trasferite dagli Stati  alla  Comunità  europea. Le  istituzioni  comunitarie, infatti,  non dispongono del potere generale di adottare tutti  gli atti  necessari  per  la realizzazione degli  obiettivi  dei Trattati. Esse  possono  esercitare questo potere solo  nei casi in cui i Trattati lo prevedono espressamente. Con riferimento al sistema  Cee,  ciò  è  nettamente sancito  sia nell’art.  3 che nell’art.  189 del Trattato istitutivo,  in quanto il primo  stabilisce  che la Comunità  deve  svolgere  le azioni  indicate  nell’articolo  stesso  alle  condizioni e secondo  il ritmo  previsto  dal Trattato, mentre il secondo  ribadisce  che per  l’assolvimento  dei loro  compiti  ed  alle  condizioni  contemplate dal Trattato Cee,  il Consiglio  e la Commissione stabiliscono  degli  atti determinati (regolamenti, decisioni  e direttive). Tuttavia, competenza di attribuzione non  significa  che le istituzioni  abbiano solo  le competenze ad  essa  espressamente attribuite, occorre  infatti  ricordare la competenza comunitaria implicita  (v.).  
 competenza comunitaria esclusiva:  competenza a disciplinare  globalmente i rapporti giuridici  che, con  riferimento a taluni  settori,  è  stata  trasferita dagli  Stati  membri  alla Comunità  europea, la quale  la esercita  emanando dei regolamenti (Cee  ed Euratom) e delle  decisioni  generali  (Ceca).  Ad  esempio,  secondo  la giurisprudenza della  Corte  di giustizia,  la politica  commerciale comune  di cui all’art.  113 del Trattato Cee  è  a partire dalla  fine del periodo transitorio, di competenza esclusiva  della  Comunità .  
 competenza comunitaria esterna:  competenza ad  intrattenere relazioni  sia con  Stati  terzi  che con organizzazioni internazionali. I rapporti con  gli Stati  si esprimono: 1) attraverso il diritto  di legazione  attivo  e passivo  che incontra  un  limite importante: le delegazioni della  Commissione possono  occuparsi esclusivamente delle  materie  di competenza comunitaria; 2) attraverso la stipulazione di accordi  internazionali. Circa  i rapporti con  le organizzazioni internazionali, spetta  alla  Commissione assicurare tutti  i collegamenti utili  con  le N.U.,  i suoi  istituti  specializzati  ed  il Gatt,  così  come  con  le altre  organizzazioni internazionali; spetta  invece  alla  Cee  il compito  di attuare ogni  utile  forma  di cooperazione con  il Consiglio  d’Europa e una  stretta collaborazione con  l’Oece.  In  linea  generale,  nell’ambito delle organizzazioni internazionali, le Comunità  hanno  lo status  di osservatore senza  diritto  di voto.   
 competenza comunitaria implicita:  competenza da  intendersi in una  duplice  accezione;  ossia, da  un canto,  come  competenza ad  adottare misure  che non  sono  espressamente e  specificatamente previste  nei trattati, ma risultano indispensabili per assicurare un  servizio  efficace  e appropriato della  competenza attribuita ad una  istituzione  comunitaria (c.d.  teoria  dei poteri  impliciti)  (rinvio)  e dall’altro,  come  competenza che ha  il suo fondamento nel dettato degli  artt. 95 del Trattato Ceca,  235 del Trattato Cee  e 203 del Trattato Euratom. Tali articoli  stabiliscono  che quando una  azione  della  Comunità  risulti necessaria  per  raggiungere, nel funzionamento del mercato comune,  uno degli  scopi  della  Comunità  senza  che i necessari  poteri  siano  stati  previsti dai trattati, il Consiglio  deliberando all’unanimità  su proposta della Commissione e dopo  avere  consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni  del caso.  In  quest’ultimo caso,  diversamente dal primo,  le competenze vengono  dedotte da  una  analisi  degli  obbiettivi dei trattati e non  dal fatto  che esse  servano  all’esercizio  dei poteri  di cui la Comunità  è già  dotata. L’elaborazione della  prima  accezione  di competenza implicita  è stata  effettuata dalla  Corte  di giustizia  della  Comunità  europea nelle sentenze 16 luglio 1956, in causa  8/55 Fè dè ration  Charbonniè re  de Belgique; 31 marzo  1971 in causa  22/70 AETR e 14 luglio 1976 in cause riunite  3, 4 e 6/76 Kramer.   
 parallelismo tra competenza comunitaria interna ed esterna:  con  tale  concetto si intende che in tutte le materie  in cui le Comunità  hanno,  in base  ai trattati istitutivi, competenza ad  emanare atti  di legislazione  comunitaria esse  hanno  anche implicitamente la competenza a concludere accordi  con  Stati  terzi.  Inoltre, nel momento in cui è  stata  esercita  la competenza all’interno  della Comunità  in una  determinata materia  o nel momento in cui un  accordo  sia  stato  concluso  in una  determinata materia  dalla  Comunità , la competenza esterna diviene  esclusiva  rispetto  a quella  degli  Stati  membri.  Gli  Stati membri  ossia  sono  liberi  di stipulare accordi  internazionali fino a quando la Comunità  non  abbia  agito  all’interno  od  all’esterno. Nell’elaborazione di questo  concetto ha  avuto  un  ruolo  determinante la Corte  di giustizia  delle Comunità  europee. Ev  stato  infatti  questo  organo  giurisdizionale che in un primo  momento, con  la sentenza AETR (1971), ritenne che la competenza a concludere accordi  non  dovesse  sempre  risultare  da  una  attribuzione implicita  del trattato ma potesse  derivare anche  da  altre  disposizioni  del trattato e da  atti  di diritto  derivato;  pertanto, quando la Comunità  avesse adottato disposizioni  contenenti delle  norme  comuni,  gli Stati  membri  non potevano, ne´  individualmente ne´  collettivamente contrarre con  Stati  terzi obbligazioni  che incidessero su dette  norme.  Ne  derivava  quindi  che la competenza esterna comunitaria sussisteva  soltanto se la Comunità  aveva già  esercitato la sua  competenza interna (c.d.  parallelismo delle competenze). Tuttavia, nella  successiva  sentenza Kramer del 1976 e nel parere 1/76 la Corte  è  andata oltre,  ed  ha  escluso  che il previo  esercizio  di una  competenza esterna prestabilita sia condizione necessaria  per  l’esercizio delle  competenze esterne;  è  venuto  perciò  meno  il principio  del parallelismo tra  le due  competenze di cui alla  precedente sentenza del 1971. 		
			
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