conflitti di competenza del giudice amministrativo:  i competenza del giudice amministrativo competenza del giudice amministrativo sorgono  quando una  pluralità  di giudici afferma  o nega allo  stesso  tempo  di essere  competenti alla  trattazione di una  determinata causa.  Essi  possono  essere  risolti  solo  attraverso lo strumento dell’istanza  di regolamento di competenza che viene  decisa  dal Consiglio  di Stato.  Al Consiglio  di Stato  ed  al Consiglio  di giustizia  amministrativa spetta  di risolvere  i competenza del giudice amministrativo competenza del giudice amministrativo tra  loro  stessi ed  i Tar.  I competenza del giudice amministrativo competenza del giudice amministrativo fra  il complesso  Tarcompetenza del giudice amministrativoConsiglio di Stato  e Tar  Siciliacompetenza del giudice amministrativoC.G.A.  sono  invece  risolti  dall’adunanza plenaria del Consiglio  di Stato  integrata da  due  magistrati della  C.G.A.  (art.  5, comma 5o, d. leg. 6 maggio  1948, n. 654). (Marsilio). 
 criteri di determinazione  della competenza del giudice amministrativo:  l’istituzione  dei tribunali amministrativi regionali  ha  comportato la necessità  di individuare criteri  di ripartizione della  competenza fra gli stessi. Si è  reso,  cioè , necessario  determinare la parte  di giurisdizione spettante a ciascun  Tar  e la sua  sfera  di attività.  I criteri  specificati  dalla  legge (artt.  2 e 3, l. n. 1034 del 1971) sono  tre:  la sede  dell’organo o dell’ente  che ha  emanato l’atto,  l’efficacia territoriale dell’atto,  la sede  di servizio  del pubblico  impiegato.  Il criterio  della  sede dell’organo attribuisce la competenza al Tar  della  regione  in cui sia compresa la circoscrizione  dell’organo che ha  emanato l’atto  impugnato. Ciò  vale  sia per  le autorità  statali  periferiche, sia per  le regioni  e per  gli enti  locali, sia per  gli enti  pubblici  infraregionali. Si applica  il medesimo criterio  nel caso  di ente  pubblico  ultraregionale, qualora  l’atto  abbia efficacia  limitata  all’ambito  regionale. Il criterio  dell’efficacia  dell’atto  fa, invece,  riferimento all’ambito  territoriale su cui incide  l’atto.  In  questo  modo,  il provvedimento dell’autorità  centrale avente  efficacia  solo  in ambito  regionale  dovrà  essere  impugnato presso  il corrispondente Tar  e non  presso  quello  del Lazio.  Il criterio  della  sede  di servizio  ha  carattere speciale  e riguarda  soltanto il pubblico  impiego.  Esso  consente all’interessato di proporre ricorso  al Tar  nel cui ambito  territoriale ha  sede l’ufficio presso  cui lo stesso  prestava  servizio  al momento dell’emissione dell’atto.  Tale  criterio  non  si applica  ne´  agli atti  antecedenti all’instaurazione del rapporto di servizio  ne´  a quelli  posteriori alla  sua cessazione.  (Gallo). 
 modificazione  della  competenza del giudice amministrativo: normalmente, la competenza del giudice amministrativo per  territorio è  derogabile nel processo  amministrativo. Di  conseguenza, l’unico strumento utilizzabile  per rilevare  l’incompetenza è  il regolamento di competenza (v. regolamento preventivo  di competenza del giudice amministrativo) che viene  deciso  dal Consiglio  di Stato.  L’istanza  di regolamento deve  essere  notificata a tutte  le parti  costituite, le quali possono  aderire alla  stessa  evitando la decisione  del Consiglio  di Stato.  In questo  modo,  se tutte  le parti  sono  d’accordo,  su loro  istanza  il presidente del Tar  a quo  trasmette gli atti  al Tar  indicato.  Entro 20 giorni  dalla comunicazione dell’avvenuta trasmissione, la parti  devono  costituirsi  davanti al nuovo  giudice.  (Gallo). 
 competenza del giudice amministrativo per connessione:   per  competenza del giudice amministrativo competenza del giudice amministrativo s’intende  il legame,  oggettivo  o soggettivo,  fra due  cause.  In  virtù  di tale  legame,  nel processo  civile, se le cause  pendono di fronte  allo  stesso  giudice  questo  disporrà  la riunione;  se invece  le cause pendono di fronte  a giudici diversi,  le ordinarie regole  di competenza sono derogate. La  legge non  prevede casi specifici  di competenza del giudice amministrativo competenza del giudice amministrativo nell’ambito del processo  amministrativo in ragione  del fatto  che esso  non  verte,  come  il processo civile, su un  rapporto ma consiste  nella  valutazione della  legittimità  di un atto  amministrativo. Tuttavia, il Consiglio  di Stato  ha  riconosciuto l’esistenza  di ipotesi  di questo  genere.  Fra  queste,  s’individua  il caso d’impugnazione di atto  applicativo e di atto  presupposto, riconoscendo la competenza al giudice  adito  per  l’annullamento dell’atto  presupposto quando il vizio dell’atto  applicativo sia da  esso  fatto  derivare. Allo  stesso modo,  esiste,  qualora  vengano  impugnati  un  atto  normativo ed  il conseguente atto  applicativo e si riconosca  la competenza al giudice  adito per  l’atto  normativo, quando l’illegittimità  dell’atto  applicativo sia da  esso fatto  derivare. (Gallo). 
 regolamento  preventivo di  competenza del giudice amministrativo: di norma,  la competenza del giudice amministrativo territoriale è  derogabile dalle parti.  In  alcuni  casi specifici, però , la competenza del giudice amministrativo territoriale non  è  derogabile: ciò avviene  con  riferimento alla  sfera  di competenza della  sezione  autonoma di Bolzano  del Tar  del Trentino Alto  Adige  (v. Tar,  sezione  autonoma di Bolzano del competenza del giudice amministrativo) e per  il Tar  della  Sicilia. Tali deroghe si spiegano  con  la particolare conformazione di questi  giudici, che li rendono infungibili rispetto agli altri  Tar.  La  normale  derogabilità  della  competenza territoriale impedisce  che l’inosservanza  venga  rilevata  d’ufficio  e, conseguentemente, l’incompetenza non  costituisce  motivo  di nullità  della  sentenza.  Ciò premesso, il modo  specifico  per  far valere  il vizio d’incompetenza territoriale  è  la proposizione dell’istanza  di regolamento di competenza al Consiglio  di Stato.  Il termine per  la proposizione del ricorso  è  di 20 giorni dalla  data  di costituzione in giudizio.  Nel  ricorso  deve  essere  indicato  il  giudice  ritenuto competente; non  sono  ammesse  indicazioni  alternative. Il ricorso  deve  essere  notificato alle  parti  costituite  e quindi  depositato presso la segreteria del Tar  presso  cui pende  il giudizio.  In  questa  fase, le altre parti possono  manifestare adesione alla  richiesta  di spostamento della  causa presso  altro  Tar  ed  allora  si provvede  al trasferimento della  stessa  d’ufficio al Tar  ritenuto competente. In  caso  contrario, il presidente del Tar  presso cui pende  la causa  ordina  la trasmissione degli  atti  al Consiglio  di Stato  e la sospensione del processo  in corso.  Il procedimento presso  il Consiglio  di Stato  viene  deciso  in camera  di consiglio  in via definitiva.  Qualora il ricorso riceva  accoglimento, il ricorrente dovrà  riassumere la causa  innanzi  al giudice  competente entro  30 giorni  dalla  notifica  della  decisione.  Nel  caso in cui, invece,  il ricorso  venga  rigettato, il processo  prosegue automaticamente presso  il primo  Tar.  In  margine  si rileva  che le questioni di distribuzione di materie  fra Tar  e relativa  sezione  staccata  non  sono  vere e proprie questioni  di competenza e, conseguentemente, le relative eccezioni  vengono  valutate dal presidente del Tar  con  ordinanza non impugnabile. (Marsilio). 		
			
| Competenza comunitaria | | | Competenza internazionale |