Enciclopedia giuridica

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Istituti



istituti di patronato e di assistenza: gli istituti istituti sociale hanno funzioni di assistenza e tutela dei lavoratori o di loro aventi causa nelle procedure amministrative per conseguire le prestazioni previdenziali. Curando l’assistenza nelle pratiche burocratiche dei lavoratori, i patronati hanno finito con lo svolgere, di fatto, anche un’azione di supporto degli stessi enti previdenziali. La funzione dei patronati è quindi essenzialmente pubblica e, con la generalizzazione della tutela previdenziale (ora sicurezza sociale) (v.) in favore di tutti, lavoratori subordinati e autonomi, anche senza un lavoro attuale, è venuta man mano ampliandosi sia per i soggetti che per l’oggetto: da una parte l’assistenza è stata estesa in favore di chiunque, cittadino e non, mentre si sono costituiti patronati anche degli artigiani; d’altra parte l’oggetto della tutela si è ampliato a qualunque attività di tipo burocratico, anche non attinente direttamente al lavoro. La struttura dei patronati è di tipo associativo, ma per così dire di secondo grado: sono costituiti e gestiti da associazioni nazionali, che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali. Il regime attuale risale ancora al 1947, quando fu posto il principio per cui i patronati sono costituiti e gestiti da associazioni nazionali di lavoratori: nella legge istitutiva fu usata quest’espressione volutamente generica, per ammettere non solo i patronati di derivazione sindacale, ma anche quelli di altra origine e in particolare le Acli, di origine cattolica. Le Acli hanno poi avuto un grande sviluppo e costituiscono ancora il maggiore patronato, assieme al patronato Inca (di derivazione Cgil). Si possono distinguere dunque i patronati sindacali e quelli non sindacali; fra questi ultimi, sono ormai numerosi i patronati degli artigiani, e cioè promossi da associazioni di lavoratori intesi in senso ampio, non necessariamente subordinati. I patronati debbono essere riconosciuti con d.m. e acquistano in tal modo la personalità giuridica, con assoggettamento alla vigilanza del Ministero del lavoro. Attualmente ve ne sono una ventina. Sono finanziati dallo Stato, con una percentuale dei contributi versati agli enti previdenziali; le prestazioni sono rigorosamente gratuite, con divieto di mediazione anche occasionale per la loro attività . Fino a tutti gli anni 70 la natura pubblica dei patronati era indiscussa. Poi, nel 1980, fu emanata la l. n. 112, chiamata interpretativa, con cui fu disposto, invece, che i patronati hanno personalità giuridica di diritto privato e, per quanto contestata in giurisprudenza, tale qualificazione permane. I patronati debbono rispettare rigorosamente la regola della gratuità e debbono fornire le loro prestazioni a chiunque ne faccia richiesta, a condizioni di uguaglianza e a prescindere dall’adesione o no alle associazioni promotrici e a qualunque sindacato o partito o gruppo ideologico. Ev inevitabile però che i patronati, specie se di origine sindacale, finiscano per svolgere un ruolo di supporto in favore delle associazioni che li hanno promossi, con cui spesso sono identificati. In questa logica, l’art. 12 dello statuto dei lavoratori riconosce il diritto dei patronati di svolgere la loro attività all’interno delle aziende, ai fini di assistenza diretta e immediata ai lavoratori, ma certamente anche per permettere un proselitismo capillare. Da ultimo, l’art. 4 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella l. n. 75 del 1993, ha previsto altresì la facoltà per le associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato di costituire centri di assistenza fiscale (caaf), già previsti dalla l. n. 413 del 1991.

istituti religiosi di diritto diocesano: si intendono per istituti istituti gli enti ecclesiastici, case e fondazioni, destinate ad attività di religione, di pietà e di carità, fondate e approvate dall’autorità della Chiesa e soggette alla giurisdizione dell’Ordinario Diocesano. Escluso il loro riconoscimento da parte del Concordato del 1929, sulla base della loro dubbia stabilità nella durata, le associazioni di diritto diocesano sono invece contemplate dalle disposizioni della l. 20 maggio 1985, n. 222, sugli enti e beni ecclesiastici in Italia. Si tratta in ogni caso di un riconoscimento discrezionale, a differenza delle Associazioni religiose di diritto pontificio. In tal modo si è voluta operare una parificazione, ai sensi dell’art. 20 Cost., tra esse e le associazioni private, sempre che sussistano garanzie di stabilità e ricorra l’assenso della Santa Sede. L’art. 8 l. n. 222 del 1985, dispone che: gli istituti istituti possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità . Tuttavia il rigore di tale disposizione può essere superato in via di fatto in quanto le garanzie suddette possono avere una conferma implicita nel grado di diffusione dell’ente e nelle attività di cui si renda promotore. In tal senso l’art. 3.3 del d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 33, in riferimento alla domanda di riconoscimento delle società di vita apostolica e delle associazioni pubbliche di fedeli, richiede che tali condizioni siano allegate in apposita relazione nella quale saranno descritte il grado di diffusione dell’ente e delle sue attività .

istituti specializzati delle N.U.: enti internazionali che operano nel campo economico e sociale e che realizzano talune delle finalità perseguite in tali settori dalla Organizzazione delle N.U.. L’acquisto dello status di istituto specializzato, cioè a dire della condizione giuridica soggettiva dalla quale discende la titolarità di poteri giuridici, facoltà ed obblighi per l’ente, avviene sulla base di appositi accordi di cooperazione o di collegamento tra l’ente ed il Consiglio economico e sociale delle N.U., su approvazione dell’Assemblea generale in conformità all’art. 63, comma 2o, Carta Onu. Lo schema tipo di accordo di collegamento prevede: lo scambio di rappresentanti, osservatori, documenti, il ricorso a consultazioni in caso di necessità , il coordinamento dei rispettivi servizi tecnici, l’impegno dell’istituto specializzato di prendere almeno in esame le raccomandazioni dell’Onu. L’art. 57 enuncia, sia pure implicitamente, i requisiti che un ente deve possedere per divenire un istituto specializzato: si deve trattare di un ente intergovernativo; che esplichi vasti compiti internazionali a vocazione universale; che esplichi la propria attività nei settori: economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili. Sulla base di tali requisiti e dalla espressa menzione di tale status operata dall’accordo istitutivo, vengono considerati attualmente istituti specializzati i seguenti organismi: 1) l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), istituto specializzato dal 1946; 2) l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), istituita nel 1945, istituto specializzato dal 1946; 3) l’Organizzazione delle N.U. per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco), istituita nel 1946, istituto specializzato dallo stesso anno; 4) l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (Icao), creata nel 1947, istituto specializzato dallo stesso anno; 5) l’Organizzazione mondiale della sanità (Who), istituita nel 1946, istituto specializzato dallo stesso anno; 6) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Ibrd) istituita nel 1945, istituto specializzato dal 1947; 7) il Fondo monetario internazionale (Imf), istituito nel 1945, istituto specializzato dal 1947; 8) l’Unione postale universale (Upu), istituita nel 1874, istituto specializzato dal 1949; 9) l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu), istituita nel 1865, istituto specializzato dal 1947; 10) l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), istituita nel 1950, istituto specializzato dal 1951; 11) l’Organizzazione marittima consultiva intergovernativa (Imco oggi Imo), istituita nel 1958, istituto specializzato dal 1959; 12) l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Wipo), istituita nel 1967, istituto specializzato dal 1974; 13) il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), istituito nel 1977, istituto specializzato dal 1978; 14) l’Organizzazione delle N.U. per lo sviluppo industriale (Unido), organo sussidiario dell’Assemblea generale delle N.U., trasformato in Istituto specializzato con un accordo del 1979. V. anche Organizzazione delle N.U..


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