Enciclopedia giuridica

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Raccomandazioni



raccomandazioni internazionali: costituiscono l’atto tipico degli organi delle N.U. e delle altre organizzazioni internazionali. Non sono ne´ obbligatorie ne´ vincolanti, pur producendo due effetti giuridici particolari. Da un canto, lo Stato che esegue volontariamente la raccomandazione dell’organizzazione cui appartiene resta vincolato al comportamento tenuto ed in futuro non se ne potrà discostare; dall’altro, si produce il c.d. effetto liceità rispetto agli atti ed i comportamenti tenuti in esecuzione della raccomandazione. Pur non essendo atti vincolati, il reiterato rifiuto di uno Stato membro dell’organizzazione ad eseguire le sue raccomandazioni potrebbe comportare la violazione dell’obbligo di cooperazione tra Stati ed ente che presiede all’ordinamento di qualsiasi organizzazione internazionale, sia espressamente se contenuto nello Statuto (art. 5 Trattato Cee), sia implicitamente, e la conseguente applicazione delle sanzioni in esso previste per l’obiettore persistente. Prodotto da alcuni atti internazionali, come le raccomandazioni, consente, a certe condizioni, di considerare lecito un atto od un comportamento posto in essere in violazione di una norma internazionale generale o pattizia. Ev pertanto da ritenere lecito, in tal caso, il comportamento dello Stato il quale, in osservanza di una raccomandazione, tenga un comportamento contrario ad impegni assunti precedentemente mediante accordi. Ev comunque da ammettere soltanto nei rapporti fra gli Stati membri e solo in ordine alle raccomandazioni legittime, che non fuoriescano cioè dalle competenze proprie degli organi e da ogni altro limite che il trattato istitutivo ponga agli organi medesimi. Contro l’effetto di liceità , e limitatamente alle raccomandazioni delle N.U., è stato invocato l’art. 103 della Carta, il quale, sancendo solamente la prevalenza degli obblighi statutari sugli obblighi derivanti da altri accordi, porterebbe ad escludere che la medesima prevalenza sia assegnabile alle raccomandazioni. L’argomento può però essere risolto considerando che l’art. 103 persegue l’unico scopo di pretendere dallo Stato membro il rispetto degli obblighi statutari, laddove nel caso della raccomandazione lo Stato membro resta libero di non tenere il contegno raccomandato. Poiche´ l’effetto liceità si produce unicamente in caso di legittimità o di stretta conformità della raccomandazione alle norme statutarie, esso non ha una sfera di applicazione molto ampia, dovendo essere ammessa solo per quegli Stati membri che abbiano votato a favore della raccomandazione, o che comunque l’abbiano approvata senza alcuna riserva; nei confronti degli Stati che abbiano votato contro o che si siano astenuti l’effetto liceità dovrà invece essere escluso, in quanto nel voto contrario e nell’astensione è sempre implicita una contestazione dell’atto.

raccomandazioni nella Ceca: trattasi di atti dotati di efficacia vincolante ex art. 14 del Trattato Ceca, che importano l’obbligo negli scopi che prescrivono, ma lasciano ai destinatari la scelta dei mezzi atti a conseguirli. Esse pertanto corrispondono alle direttive dei Trattati Cee ed Euratom (v. Cee; Comunità europea dell’energia atomica).

raccomandazioni nella Cee ed Euratom: atti non dotati di efficacia vincolante di cui agli artt. 189 del Trattato Cee e 161 Euratom, che possono essere adottati dal Consiglio e dalla Commissione. Esse non sono sottoposte ad alcuna forma particolare e possono avere come destinatari sia gli Stati membri che le altre istituzioni comunitarie, od ancora soggetti di diritto interno degli Stati membri. Molto si discute sulla loro differenza dai pareri (v.) che costituiscono nei sistemi Cee ed Euratom, l’altra categoria di atti non vincolanti. In effetti, data l’identità di effetti tra dette categorie di atti, anche ai fini delle impugnazioni, entrambi non sono impugnabili innanzi alla Corte di giustizia, ogni differenziazione sembra irrilevante. In ogni caso, appare più fondata, tra le varie distinzioni proposte, quella basata sulla finalità che l’atto intende perseguire. In altri termini, in linea di massima, la raccomandazione ha come scopo di ottenere che il destinatario tenga un determinato comportamento, giudicato più rispondente agli interessi comuni.


Raccomandatario      |      Racket


 
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