Cooperazione istituzionalizzata tra  Stati  sovrani  ed  indipendenti che perseguono un  interesse comune  attraverso la creazione di organi  specifici. Si presenta come  un  fenomeno convenzionale, strumentale e di base dell’ordinamento internazionale che può  essere  paragonato al fenomeno delle  società  commerciali, fondazioni  ed  associazioni  rispetto all’ordinamento  interno. Il rapporto che intercorre tra  l’organizzazione internazionale e gli Stati  costitutori di essa  collettivamente considerati vede l’organizzazione sempre  soggiacere  alla  volontà  collettiva  degli  Stati membri,  in quanto fenomeno di base  e non  di vertice  dell’ordinamento internazionale; per  contro,  rispetto  agli Stati  membri,  singolarmente considerati, in determinate circostanze,  l’organizzazione è  in grado  di imporsi  coattivamente per  il perseguimento del bene  comune.  Allorquando l’organizzazione presenta un  determinato grado  di autonomia, in primis dagli  Stati  membri  oltre  che dagli  altri  soggetti  dell’ordinamento internazionale, essa  acquista  personalità  giuridica  internazionale e gli atti  da essa  compiuti  producono i propri  effetti  nella  sfera  giuridica  della  stessa organizzazione, determinandone  la relativa  responsabilità . Le  competenze ed  i poteri  delle  organizzazioni internazionali derivano dal trattato istitutivo di esse  e riposano sul principio  della  competenza per  attribuzione. L’ampliamento di tale  competenza può  essere  operato direttamente dagli Stati  membri  mediante la stipulazione di un  trattato  modificativo del trattato istitutivo  o mediante l’applicazione  della  c.d. teoria  dei poteri impliciti,  in base  alla  quale  è  possibile  per  l’organizzazione esercitare non  solo  quei  poteri  attribuiti espressamente dallo  Statuto, ma anche  tutti  quei poteri  impliciti  che condizionano l’esercizio  dei poteri  espressi.  V. anche poteri impliciti.   
 atti della organizzazione internazionale:  generalmente le organizzazioni internazionali non  sono  dotate di poteri  giuridici  vincolanti  nei confronti  dei propri  Stati  membri.  Per  cui l’atto  tipico  attraverso il quale  esplicano  le proprie funzioni  è  la raccomandazione internazionale. Infatti,  il loro  compito  precipuo non  è  in genere  quello  di emanare norme  giuridiche  quanto quello  di facilitare  la cooperazione tra  i membri.  Non  mancano naturalmente casi in cui esse possano  adottare atti  giuridici  vincolanti  che vengono  denominati in vario modo:  risoluzioni,  decisioni,  regolamenti ecc., a seconda  del trattato istitutivo.  Tali atti  vengono  sempre  adottati secondo  le procedure ed  i  criteri  prescritti dai rispettivi  statuti.  Vengono  altresì  in considerazione gli  atti  normativi in principio  adottati dalle  organizzazioni internazionali nell’esercizio  del potere di autoregolamentazione loro  attribuito dai rispettivi  statuti  per  quanto attiene al funzionamento interno dell’organizzazione internazionale stessa. Basti  pensare ai regolamenti di procedura dei diversi  organi,  ai regolamenti  del personale, agli atti  istitutivi  di organi  sussidiari  e così  via. V. anche  raccomandazioni internazionali;  Organizzazione delle N.U..   
 organizzazione internazionale degli Stati Americani (Oas/Osa/Oea):   creata  il 30 aprile  1948 con  la stipulazione della  Carta  di Bogotà , contestualmente al Trattato interamericano sul regolamento pacifico  delle  controversie (Patto di Bogotà ). Sono  attualmente membri  dell’organizzazione internazionale organizzazione internazionale 32 Stati.  Cuba,  già  membro, ne è  stata  espulsa  nel 1961 per  il carattere marxistaorganizzazione internazionaleleninista del suo sistema  politico  e per  i suoi  legami  con  l’ex Unione Sovietica.  Alcuni  Stati  di altri continenti siedono  come  osservatori (Austria; Canada;  Francia;  Italia; Giappone; Repubblica federale tedesca;  Svizzera  e Santa  Sede).  Ev  una organizzazione intergovernativa a fini generali  che, su scala regionale, tende a riprodurre le funzioni  e le attività  delle  N.U..  Sono  organi  principali: l’Assemblea  generale,  l’organo  principale,  composta dai rappresentanti  di tutti gli Stati  membri,  che si riunisce  annualmente per  decidere la politica generale,  pur  disponendo di un  potere decisionale vincolante  limitato  solo alla  ripartizione delle  spese  obbligatorie (art.  53). Adotta le decisioni  a maggioranza assoluta  dei membri,  salvo  diversamente previsto  dal Trattato istitutivo;  il Consiglio  permanente composto da  ambasciatori accreditati presso  l’Organizzazione, esamina  le questioni  che gli vengono  deferite dall’Assemblea, e svolge  funzioni  di carattere esecutivo  e conciliativo;  il Consiglio  economico e sociale,  composto dai rappresentanti di tutti  gli Stati, promuove la cooperazione internazionale tra  gli Stati  membri,  al fine di accelerare il loro  sviluppo  economico e sociale;  il Consiglio  interorganizzazione internazionaleamericano per  l’Educazione, la Scienza  e la Cultura, che ha  struttura e fini identici  al Consiglio  economico e sociale  delle  N.U.;  la Riunione di Consultazione dei Ministri  degli  Esteri,  che si riunisce  solo  su espressa  convocazione al fine di esaminare problemi urgenti  e di comune  interesse;  il Segretario generale, eletto  dall’Assemblea con  un  mandato di 5 anni  rinnovabile, a cui sono  attribuite funzioni  di carattere esecutivo.  Esistono altresì  la Commissione  interorganizzazione internazionaleamericana per  i diritti  dell’uomo,  il Comitato giuridico  interorganizzazione internazionaleamericano, le Conferenze specializzate e le Organizzazioni interorganizzazione internazionaleamericane specializzate.  
 organizzazione internazionale dei Paesi arabi produttori di petrolio  (Opapp/Opaep):   costituita  nel 1968, si inquadra tra  le associazioni  di produttori di prodotti di base  a carattere regionale. Il diritto  di raggrupparsi al fine di meglio  tutelare i propri interessi,  in vista dello  sviluppo  della  propria economia è  riconosciuto ai produttori di tali  prodotti dall’art.  5 della  Carta  dei diritti  e dei doveri economici  degli  Stati  del 1974.  
 organizzazione internazionale dei Paesi esportatori di petrolio  (Opec/Opep):   fondata  nel 1960, si inquadra tra  le associazione di produttori che perseguono più  che l’obiettivo della  concertazione tra  i membri  quello  del confronto tra  Paesi produttori e Paesi  consumatori. Raggruppa i maggiori  produttori mondiali di petrolio ad  esclusione  degli  Stati  Uniti  e, prima  della  sua  disgregazione, dell’Unione Sovietica.  L’art.  5 della  Carta  dei diritti  e dei doveri  economici degli  Stati  del 1974 riconosce  il diritto  di tutti  gli Stati  di raggrupparsi in organizzazioni di produttori di prodotti di base  in vista dello  sviluppo  della propria economica nazionale e nel contempo della  promozione della crescita  dell’economia mondiale. Ha  come  fine specifico  quello  di coordinare ed  unificare  le politiche  petrolifere dei suoi  membri,  in materia di prezzi  e di livelli produttivi cercando di imporli  al mercato internazionale, come  è  accaduto nel 1973 e nel 1979.  
 organizzazione internazionale dell’unità  africana (Oua):  costituita  il 26 maggio  1963, con  la firma  della Carta  per  l’Unità  Africana,  entrata in vigore  il 17 dicembre  dello  stesso anno.  Sono  organi  principali:  la Conferenza o Assemblea dei Capi  di Stato  e di Governo, composta dai rappresentanti di tutti  gli Stati,  ciascuno  dei quali  ha  diritto  ad  un  voto,  che decide  a maggioranza dei 2/3 dei membri, salvo  per  le delibere riguardanti questioni  di procedura che vengono assunte  a maggioranza semplice.  Ev  il supremo organo  dell’Organizzazione, a competenza generale,  che si riunisce  in sessione  ordinaria una  volta  l’anno e in sessione  straordinaria per  iniziativa  di uno  Stato  o con  l’accordo  dei 2/3 degli  Stati  membri,  per  coordinare ed  armonizzare la politica  generale dell’organizzazione internazionale organizzazione internazionale. Le  sue  principali  funzioni  prevedono: la revisione  della  struttura e delle  funzioni  dell’organizzazione internazionale organizzazione internazionale; l’interpretazione della  Carta;  la nomina  del Segretario generale amministrativo; il Consiglio  dei ministri,  composto dai Ministri  degli  affari  esteri  degli  Stati  membri;  si riunisce  in sessione ordinaria almeno  2 volte  l’anno,  ed  in sessione  straordinaria su richiesta  di uno  Stato  o con  l’accordo  dei 2/3 degli  Stati  membri.  Prepara la Conferenza dei Capi  di Stato  e di Governo e conosce  di tutte  le questioni  che gli vengono  da  quest’ultima deferite;  prepara ed  approva il bilancio  ed  i regolamenti delle  commissioni  specializzate create  a termini  dell’art.  XX; elegge,  a scrutinio  segreto  e a maggioranza semplice  un  Presidente, un vicepresidente ed  un  relatore all’inizio di ogni  sessione  ordinaria; può istituire  comitati  ad  hoc; propone la nomina  del Segretario generale amministrativo alla  Conferenza; il Segretario generale amministrativo siede a titolo  personale e deve  astenersi dal sollecitare  o accettare istruzioni  di alcun  Governo o ente  estraneo, ha  funzioni  eminentemente amministrative ed  esecutive,  compresa la preparazione del bilancio  dell’organizzazione internazionale organizzazione internazionale; la Commissione di conciliazione,  prevista  dall’art.  XIX  per  assicurare la  soluzione  pacifica  delle  controversie, è  stata  creata  con  il Protocollo aggiuntivo  del Cairo del 21 luglio 1964. V. anche carta, organizzazione internazionale per l’unità africana.  
 organizzazione internazionale del Trattato dell’Atlantico  del Nord (Nato/Otan):   sorta  nel 1949 con  il Patto  atlantico firmato  a Washington il 4 aprile  dello  stesso  anno,  da  dieci Stati  europei  (Belgio,  Danimarca, Francia,  Gran  Bretagna, Islanda,  Italia, Lussemburgo, Norvegia,  Olanda e Portogallo, e due  extraorganizzazione internazionaleeuropei (Stati Uniti  e Canada), a quali  si aggiunsero successivamente la Grecia  e la Turchia  (con  il Protocollo di accessione  di Londra del 17 ottobre 1951), la Germania Federale (con  il Protocollo di accessione  di Parigi  del 23 ottobre 1954) e la Spagna  (con  il Protocollo di adesione del 10 dicembre  1981). Il Patto  atlantico è  un  trattato di legittima  difesa  collettiva,  cioè  una  alleanza collettiva  militare  contro  l’aggressione  (art.  3). Infatti,  conformemente all’art.  5, le Parti  convengono che un  attacco  armato contro  uno  o più  di esse  in Europa o nell’America settentrionale sarà  considerato quale  attacco diretto contro  tutte  le Parti,  le quali,  ai sensi  dell’art.  3 hanno  un  obbligo  di assistenza  reciproca. Al  fine di un  coordinamento tra  organizzazione internazionale ed  Onu,  sussiste l’obbligo  di segnalare al CdS, sia l’esistenza  di un  attacco  armato, come definito  all’art.  6, sia le misure  prese  per  respingerlo. Esso  inoltre  si presenta come  un  accordo  regionale  per  la soluzione  pacifica  delle controversie internazionali tra  i suoi  membri  ai sensi  dell’art.  52 della  Carta delle  N.U..  Ev  da  sottolineare che il Patto  persegue inoltre  obiettivi extramilitari di natura politica,  economica e culturale (art.  2). Tale cooperazione politica  qualifica  la Nato  quale  organizzazione politica  europea accanto  all’Ueo  e al Consiglio  d’Europa.  
 organizzazione internazionale di satellite per telecomunicazioni  (Intelstat):  costituita  con  il Trattato del 20 agosto  1971, ha  come  scopo  principale quello  di fornire,  su base commerciale, il settore spaziale  richiesto  per  i servizi pubblici  di telecomunicazioni internazionali (art.  1). Sono  organi  principali:  l’Assemblea delle  Parti,  composta dai rappresentanti di tutti  gli Stati  membri,  ciascuno dei quali  dispone  di un  voto,  che ha  il potere di esaminare e di fare raccomandazioni sulla politica  generale e sugli obiettivi  a lungo  termine;  la Riunione dei firmatari,  istituita  per  fornire  a tutti  gli investitori  la possibilità  di partecipare, su di un  piede  di eguaglianza, alla  elaborazione delle  politiche  generali  dell’organizzazione; il Consiglio  dei Governatori, che è  il principale organo  di gestione:  ciascun  Governatore controlla un  numero di voti eguale  alla  parte  di investimento del Firmatario; l’Organismo esecutivo  diretto da  un  Direttore generale che è  il primo  funzionario esecutivo  e il rappresentante giuridico  dell’organizzazione internazionale. Pur  essendo  una  vera  e propria organizzazione internazionale, nella  sostanza  può  essere  definita  una  impresa  commerciale internazionale, in quanto gestisce  un  sistema  commerciale mondiale  di telecomunicazioni via satellite,  che dispone  di 16 satelliti  che assicurano  le comunicazioni tra  850 stazioni  appartenenti a 160 Stati.  V. anche telecomunicazioni, teleosservazione.   
 organizzazione internazionale non governativa:  apparati istituzionali  costituiti  da  una  pluralità  si associazioni  nazionali  omogenee di varia  natura che perseguono un determinato fine comune.  Si tratta di associazioni  private  internazionali che raggruppano determinate associazioni  nazionali  di categoria  o gruppi  di  individui  appartenenti a diverse  società  nazionali.  Non  sono  in genere dotate di personalità  giuridica  internazionale; mentre viene  spesso  loro conferita la personalità  giuridica  nell’ambito di uno  o più  determinati ordinamenti interni.  Tra  le organizzazioni non  governative particolare importanza ha  acquisito  l’attività  della  Croce  Rossa  internazionale, che viene  presa  in considerazione da  numerosi  accordi  di diritto  bellico.  Di  esse si occupa  l’art. 71 della  Carta  delle  N.U.  che prevede che il Consiglio economico e sociale  possa  consultare, previ  opportuni accordi,  le organizzazioni non  governative interessate alle  questioni  che rientrano nella sua  competenza e, se del caso,  con  organizzazioni nazionali,  previa consultazione con  il membro  delle  N.U.  interessato. V. anche  Croce rossa internazionale.  
 raccomandazioni della organizzazione internazionale:  v. raccomandazioni internazionali. 
 soggettività  della organizzazione internazionale:  viene  acquisita  nel momento in cui l’organizzazione internazionale riesce  a imporre il rispetto  del proprio ordinamento interno agli Stati  membri  (principio di legalità ) ed  a rendersi autonoma ed  indipendente all’esterno  dagli  altri soggetti  dell’organizzazione internazionale. Figure  sintomatiche di tale  autonomia sono:  la presenza di organi  decisionali  interindividuali; l’adozione  di criteri  maggioritari nella presa  della  decisioni;  l’esercizio  del diritto  di legazione  attivo  e passivo;  la capacità  a contrarre sul piano  internazionale, su di un  piede  di parità , con altri  Stati  e/o organizzazioni internazionali. V. anche  personalità  giuridica, organizzazione internazionale internazionale.   
 status di membro di una organizzazione internazionale:  complesso  dei diritti  e dei doveri  derivanti dall’appartenenza ad  un  determinato ente  internazionale sulla base,  di  regola  del principio  dell’eguaglianza dei membri,  rispetto  al quale  non mancano delle  eccezioni,  come  nel caso  della  composizione del CdS  delle N.U..  Stante  l’insussistenza  di un  diritto  all’ammissione da  parte  di uno Stato  estraneo e diverso  dagli  Stati  membri  originari  e, conseguentemente la  insussistenza di un  dovere  di ammissione  gravante sugli organi  dell’ente, lo status  di membro  si acquista  sulla base  di un’apposita dichiarazione di volontà . Il procedimento di ammissione  e/o quello  di adesione è normalmente regolato  da  apposite  norme  del rispettivo atto  istitutivo. L’ammissione  o l’adesione  all’organizzazione internazionale comporta l’acquisto  di tutti  gli obblighi inerenti alla  qualità  di membro. La  condizione giuridica  del membro  di un’organizzazione internazionale può  subire  nel tempo  una  serie  di variazioni,  talvolta  contemplate da apposite clausole  dello  statuto, quali  la sospensione o la perdita della  stessa qualità  di membro. La  causa  della  sospensione dipende generalmente dalla inosservanza degli  organi  statutari e può  operare sia automaticamente che su pronuncia dell’organo competente. Essa  può  cessare  automaticamente all’adempimento degli  obblighi  non  soddisfatti  o su revoca  dell’organo che l’aveva pronunciata. La  perdita della  qualità  di membro  può  dipendere da diverse  cause:  perdita dei requisiti  di ammissione  all’ente;  perdita della personalità  internazionale; cause  previste  in apposite  clausole  dello  statuto; recesso;  espulsione. 		
			
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