Enciclopedia giuridica

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Accessione

Ev un modo di acquisto della proprietà a titolo originario (v. acquisto, accessione a titolo originario), in virtù del quale il proprietario di una cosa qualificabile come principale acquista la proprietà di un’altra cosa qualificabile come accessoria. Esistono vari tipi di accessione.

accessione ai trattati: v. adesione.

accessione come modo di acquisto del territorio: si parla di accessione accessione con riferimento ad una massa di terra che staccandosi da altro territorio venga ad accedere allo spazio territoriale di un determinato Stato. Ev chiaro che in tal caso quella massa di terra viene a ricadere sotto il potere dello Stato che domina il territorio cui essa accede.

accessione del possesso: consiste nella facoltà che il successore a titolo particolare (v. successione, accessione a titolo particolare) di un possessore ha, ai sensi dell’art. 1146, comma 2o, c.c., di unire al proprio possesso quello del precedente possessore, per godere gli effetti del possesso stesso. L’ipotesi si distingue dalla successione nel possesso (v. possesso, successione nel accessione ), perche´, a differenza di quest’ultima, non dà luogo ad un’automatica (= prescindendo dalla consegna della cosa) continuazione del possesso

accessione di cosa immobile a cosa immobile: ricorre nel caso dell’alluvione (art. 941 c.c.) e dell’avulsione (art. 944 c.c.): nel primo caso il proprietario di un fondo acquista la proprietà dell’incremento di estensione del proprio fondo che si verifica per effetto del trasporto di terra ed altri materiali nel corso del tempo ed in modo impercettibile (in un breve lasso di tempo) da parte di fiumi o torrenti; nel secondo caso il proprietario del fondo a valle o di quello posto su una riva di un fiume o di un torrente acquista la proprietà di una parte considerevole e riconoscibile rispettivamente del fondo posto a valle o sull’opposta riva che, per la forza della corrente dell’acqua, si è unita al proprio fondo. In quest’ultimo caso (avulsione) il nuovo proprietario è tenuto ad indennizzare l’altro pagandogli la minor somma tra il danno sofferto da quest’ultimo e l’incremento ottenuto dal primo. Rientrano, da ultimo, in tale tipo di accessione l’ipotesi del terreno abbandonato dall’acqua corrente (art. 942 c.c.), che ricorre quando un corso d’acqua corrente insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi sull’altra: in tal caso il letto del fiume conserva la natura di bene demaniale (v. beni, accessione demaniali), e quella dell’alveo abbandonato dall’acqua di un fiume o torrente, che si ha quando un corso d’acqua corrente, abbandonando l’antico letto, se ne forma uno nuovo: il letto abbandonato assume la condizione di bene demaniale.

accessione di cosa mobile a cosa immobile: in via di principio, qualunque piantagione, costruzione od opera (art. 934 c.c.) venga posta in essere sopra o sotto il suolo, appartiene al proprietario del suolo. Ciò accade solo in via di principio, sia perche´ chi costruisce potrebbe farlo in base ad un titolo che escluda l’operatività dell’accessione, come il diritto di superficie (v. superficie, diritto di accessione ), sia perche´ potrebbe esserci una deroga da parte di specifiche disposizioni di legge (es. artt. 956 e 986 in tema di accessione su un immobile su cui coesistono rispettivamente nuda proprietà ed enfiteusi o nuda proprietà ed usufrutto). Il principio di accessione è adattato a particolari situazioni dagli artt. 935 – 38 c.c.: a) l’ipotesi preminente è quella delle opere (costruzioni, piantagioni) fatte da un terzo con materiali propri (art. 936 c.c.). Può accadere anzitutto che qualcuno costruisca su suolo altrui, usando materiali propri, all’insaputa del proprietario del suolo. Egli può essere in mala fede, ossia consapevole dell’altruità del suolo; ma può anche essere in perfetta buona fede: ad esempio, perche´ ha, per errore nella identificazione di lotti di un’area di recente edificabilità (non imputabile a sua colpa grave), scambiato il suolo altrui per il proprio. Può , ancora, accadere che il proprietario del suolo sia a conoscenza delle opere eseguite dal terzo: è, essenzialmente, il caso in cui il suolo sul quale la costruzione è stata edificata fosse stato comperato dal costruttore e che questi fosse, perciò, convinto in buona fede di costruire su suolo proprio. Ma lo stesso venditore ottiene, successivamente, una sentenza che dichiara nullo o che annulla o che pronuncia la risoluzione del contratto di vendita; e la sentenza opera retroattivamente, con la conseguenza che la costruzione risulterà su suolo altrui. In questi casi il proprietario del suolo ha diritto di tenersi la costruzione, pagando a sua scelta una somma pari al costo dell’opera o al maggior valore conseguito dal suolo. Il proprietario del suolo potrà , invece, obbligare l’altro a demolire la costruzione solo in due casi: se questi ha in mala fede costruito sul suolo altrui, ossia essendo consapevole della altruità del suolo; se, nonostante la buona fede del terzo, il proprietario del suolo era inconsapevole dell’attività costruttiva e non vi si era potuto opporre (art. 936, comma 4o, c.c.). In ogni caso la rimozione non può essere domandata se sono trascorsi sei mesi da quando il proprietario del suolo ha avuto notizia dell’incorporazione (art. 936, comma 5o, c.c.). L’art. 936 c.c. presuppone che il costruttore (o il piantatore) sia terzo. L’espressione (impropriamente usata perche´ i soggetti che vengono qui in considerazione sono solo due) vuole sottolineare il fatto che esso non deve essere legato da alcun (valido ed efficace) rapporto con il proprietario del suolo, avente una specifica disciplina circa la immissione di cose proprie su suolo altrui, come nel caso in cui il costruttore abbia operato in esecuzione di un appalto. Se il costruttore, ad esempio, ha eseguito un contratto di appalto, fermo restando il principio di accessione di cui all’art. 934 c.c., i reciproci diritti e doveri delle parti saranno quelli sanciti dalle norme sull’appalto, non quelli di cui all’art. 936 c.c.; ed il committente, se l’opera risulta affetta da vizi che la rendono del tutto inidonea alla sua destinazione (art. 1668, comma 2o, c.c.), potrà ottenere la riduzione in pristino del suo terreno, ossia la demolizione dell’opera difettosa. Ancora: i manufatti costruiti su di un’area altrui presa in locazione e adibita ad area di servizio per distribuzione di carburante sono acquistati per accessione dal proprietario del suolo, ma i diritti e doveri delle parti sono regolati dalle norme sul contratto di locazione relative alle addizioni (art. 1593 c.c.). Non è terzo neppure il comproprietario che costruisca (o esegua piantagioni) sul suolo comune; b) altra rilevante ipotesi è quella che va sotto il nome di accessione invertita (v.) (art. 938 c.c.). Ipotesi di minore importanza sono: c) quella del proprietario del suolo che esegua opere con materiali altrui. Il proprietario dei materiali può , a sua scelta, chiederne la separazione o pretendere che gli sia corrisposto il valore; ma non può optare per la prima alternativa se la separazione arrechi grave pregiudizio all’opera o faccia perire la piantagione (art. 935 c.c.). Le ragioni del terzo proprietario dei materiali sono qui contemperate con le esigenze, di ordine economico, di non compromettere la produzione o il raccolto (criterio analogo a quello di cui all’art. 2933, comma 2o, c.c.); d) quella del terzo che esegua opere con materiali altrui. Il proprietario dei materiali può rivendicarli; ma, se ciò reca grave pregiudizio alle opere o al fondo, il proprietario di questo e il terzo sono tenuti in solido a corrispondere il valore dei materiali (art. 937 c.c.).

accessione di cosa mobile a cosa mobile: ricorre nel caso di unione o commistione (art. 939 c.c.): se più cose mobili, appartenenti a diverso proprietario, sono unite (unione) o sono mescolate (commistione) in modo da formare un tutt’uno inseparabile, il proprietario della cosa che può considerarsi principale o di molto superiore all’altra per valore, acquista la proprietà del tutto. Il nuovo proprietario è tenuto a pagare all’altro il valore della cosa unita o mescolata; se però l’unione o la commistione è avvenuta senza il consenso del proprietario della cosa principale ad opera del proprietario della cosa accessoria, il primo è tenuto solo a corrispondere la minor somma tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria. Ev fatto comunque salvo il risarcimento del danno in caso di colpa grave.

accessione invertita: ricorre quando un soggetto, nel costruire un edificio sul proprio fondo, occupa in buona fede una porzione del fondo contiguo ed il proprietario di questo non si oppone entro tre mesi dal giorno in cui sono iniziate le opere relative alla costruzione; in tal caso, l’autorità giudiziaria può , valutate le circostanze, attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato. Se viene emanato un tale provvedimento, l’ex proprietario della porzione di fondo occupato ha diritto di conseguire una somma pari al doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento dei danni (art. 938 c.c.). Si parla di accessione accessione perche´ , in tal caso, è il proprietario della cosa costruita (= porzione immobiliare da cielo a terra sconfinante nel terreno altrui) ad acquistare la proprietà del suolo su cui la costruzione insiste. Una ipotesi di accessione (detta anche occupazione acquisitiva o appropriazione con risarcimento), in origine di pura creazione giurisprudenziale, ricorre quando la pubblica amministrazione (v.) abbia illegittimamente occupato un suolo di proprietà privata per la costruzione di un’opera pubblica: in tal caso la proprietà del suolo viene acquistata, a titolo originario, dall’ente costruttore. Una applicazione legislativa è nell’art. 3 della l. 27 ottobre 1988, n. 458: il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene. Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all’articolo 1224, 2o comma del c.c., a decorrere dal giorno dell’occupazione illegittima.

accessione orizzontale: v. accessione di cosa immobile a cosa immobile.

accessione verticale: v. accessione di cosa mobile a cosa mobile.


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