Enciclopedia giuridica

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Edilizia



autorizzazione edilizia: è prevista per l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e per gli interventi di restauro e risanamento conservativo delle abitazioni, salvo che siano site in edifici soggetti ai vincoli (v. proprietà , limiti al diritto di edilizia) stabiliti per le cose di interesse artistico e storico o per la protezione delle bellezze naturali. Ev rilasciata dal sindaco (v.) ed è gratuita. Essa, ove ne ricorrano tutti i presupposti di legge, può essere anche tacita, se trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il sindaco non si sia su essa pronunciato. Inoltre l’edilizia edilizia è richiesta per la realizzazione di altri tipi di intervento come le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo aperto; le opere di demolizione, gli interri e gli scavi che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere. L’edilizia edilizia è atto dovuto del sindaco e deve essere rilasciata quando sussistano tutti i presupposti, rimanendo escluse valutazioni di opportunità amministrativa. Di norma, la definizione degli interventi da assoggettare ad edilizia edilizia è contenuta nelle norme e prescrizioni urbanistiche ed edilizie previste nei regolamenti locali e negli strumenti urbanistici generali ed attuativi, a cui si può derogare nelle ipotesi in cui ciò è espressamente previsto ovvero relativamente ad edifici od impianti pubblici o di interesse pubblico e vi sia il preventivo nulla osta della regione che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto.

commissione edilizia: è organo tecnico del comune il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento edilizio, salvo le competenze espressamente previste da leggi particolari. Essa è composta da esperti in grado di esprimere giudizi tecnicoediliziagiuridici di conformità delle opere alle leggi vigenti ed alle prescrizioni urbanisticoediliziaedilizie. Di essa si fa cenno nella legge urbanistica statale (l. 17 agosto 1942, n. 1150), nel t.u. delle leggi sanitarie in tema di abitabilità (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265). Il parere della edilizia edilizia è obbligatorio, ma non vincolante ai fini del rilascio della concessione edilizia (v.) per cui il sindaco con propria motivazione può anche disattenderlo.

concessione edilizia: è un atto di controllo preventivo di conformità di un progetto alle norme che disciplinano l’attività edilizia. La edilizia edilizia è rilasciata dal sindaco e attiene a tutte le attività che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e non sono ne´ assoggettate ad autorizzazione edilizia, ne´ libere. Come l’autorizzazione edilizia (v.), la edilizia edilizia è atto dovuto e deve essere rilasciata, se non esistono norme di carattere generale che ne impediscano il rilascio, al proprietario di un’area o a chi abbia titolo a richiederla, con salvezza dei diritti dei terzi. Il contenuto della edilizia edilizia è definito dalla legge e dagli atti a carattere generale, quali regolamenti e strumenti urbanistici e non può ad essi derogare, salvo che la deroga sia prevista dagli strumenti stessi, che essa riguardi solo edifici o impianti pubblici o di pubblico interesse e che il rilascio della licenza edilizia sia sottoposto al nulla osta preventivo della regione. Caratteristica della edilizia edilizia è quella di essere onerosa. Il titolare dell’atto è infatti tenuto alla corresponsione di un contributo commisurato alle spese di urbanizzazione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione delle trasformazioni urbanistiche. Gli oneri di urbanizzazione sono determinati con delibera del consiglio comunale in base a tabelle parametriche definite dalla regione per classi di comuni. Il versamento del contributo viene corrisposto, per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione, all’atto di rilascio della concessione, mentre la quota commisurata al costo di costruzione può essere versata successivamente, ma non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere. Vi sono casi in cui la edilizia edilizia è parzialmente onerosa essendo previsto il pagamento solo degli oneri di urbanizzazione relativamente agli interventi di edilizia economica e popolare e per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata. La edilizia edilizia è irrevocabile ma può essere annullata quando sia inficiata da un vizio di legittimità . Le amministrazioni pubbliche non statali sono soggette a tutte le norme in materia di edilizia edilizia. Per le amministrazioni statali è stabilito, invece, che la conformità delle opere ai principi normativi e ai piani urbanistici ed edilizi (v. diritto, edilizia di edificare), ad eccezione delle opere di difesa militare, è accertata dallo Stato di intesa con la regione interessata e nel caso in cui manchi il consenso della regione.

edilizia convenzionata: per edilizia edilizia si intende quella relativa ad interventi di edilizia abitativa, compresi quelli sugli edifici esistenti, per i quali, nel caso sia stipulata apposita convenzione con il comune, è prevista la possibilità di ottenere dalla commissione edilizia (v.) l’esenzione del contributo sul costo di costruzione. Caratteristiche essenziali dell’edilizia edilizia sono la sottoscrizione di una convenzione ovvero di un obbligo unilaterale che determini oneri a carico del costruttore e che può comportare anche il solo impegno ad osservare le condizioni previste nella convenzioneediliziatipo, formulata dalla regione o dal comune con deliberazione adottata dal consiglio comunale e la corresponsione, entro il termine previsto, della quota relativa alle opere di urbanizzazione o la loro esecuzione diretta. Entrambi gli atti sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.

edilizia economica e popolare: v. piano di zona.

edilizia privata: si intende per edilizia edilizia l’attività edificativa riferita a privati nel rispetto delle norme che regolano la materia urbanistica e dell’edilizia sia dal punto di vista soggettivo (in quanto realizzata da privati) che da quello oggettivo (in quanto destinata ad usi privati: abitazioni, accessori e pertinenze, uffici privati ecc.).

edilizia residenziale pubblica: per edilizia edilizia si intende la costruzione di alloggi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato. Si distingue tra edilizia edilizia in senso stretto includendo in essa quegli alloggi realizzati da enti pubblici o da operatori ad essi assimilati per i quali l’intervento finanziario pubblico è più rilevante e edilizia edilizia in senso lato, quando essa si concretizza nella costruzione di alloggi da parte di privati con il concorso pubblico; in essa rientra l’edilizia convenzionata (v.) ovvero quella in ordine alla quale vengono stabiliti parametri oggettivi di costruzione e quella agevolata ovvero quella posta in essere da privati con un abbattimento dei costi notevole. La realizzazione di tale tipo di alloggi è strettamente coordinata con la pianificazione urbanistica (v. diritto, edilizia di edificare) e con gli interventi finanziari regionali. Le aree adibite alla costruzione di edifici di edilizia edilizia sono quelle individuate nei piani di zona (v.). Ev tuttavia prevista per i comuni che non dispongano di strumenti urbanistici che, con deliberazione del consiglio comunale, siano localizzati i programmi costruttivi su aree indicate nell’ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei piani di fabbricazione che risultino approvati o adottati e trasmessi per la relativa approvazione. La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla regione o dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l’approvazione da parte dell’organo di controllo. Qualora il consiglio comunale non ottemperi entro il termine previsto la scelta dell’area è effettuata dal presidente della giunta regionale. Si applicano alle aree così individuate le norme relative all’attuazione dei piani di edilizia economica e popolare (v.) (dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire), all’esproprio delle aree ed alla loro utilizzazione da parte dei soggetti destinatari dei programmi di edilizia edilizia.

vigilanza sull’attività edilizia: con il termine edilizia edilizia si intende il potere di accertamento della conformità delle opere realizzate alle prescrizioni urbanisticoediliziaedilizie, alle disposizioni normative e del regolamento edilizio e a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione (v. diritto, edilizia di edificare). Per l’accertamento delle violazioni predette, il potere di vigilanza spetta agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che hanno il compito di comunicare i propri rapporti all’autorità giudiziaria, al sindaco, che dovrà verificare la regolarità delle opere ed al presidente della giunta regionale per gli eventuali interventi sostitutivi. L’elenco di tali rapporti e delle relative ordinanze di sospensione da essi derivate è pubblicato mensilmente nell’albo pretorio, e reso noto oltre che all’autorità giudiziaria al presidente della giunta regionale, e tramite la Prefettura, al Ministro dei lavori pubblici. Il presidente della giunta regionale ha un potere di vigilanza sull’attività edilizia di natura sostitutiva nel senso che interviene in caso di inerzia del sindaco trascorsi quindici giorni dalla constatazione della violazione o in caso di non adozione dei provvedimenti definitivi entro quarantacinque giorni dalla disposizione di sospensione dei lavori. Una particolare forma di edilizia edilizia è quella posta in essere dalle regioni che possono individuare con apposito provvedimento normativo le aree da sottoporre al controllo periodico mediante rilevamenti aerofotogrammetri per l’aggiornamento delle scritture catastali.


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