Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Consiglio comunale



composizione del consiglio comunale: la composizione numerica del consiglio comunale è direttamente proporzionale all’entità demografica del comune, e va da un minimo di 12 membri nei comuni con popolazione non superiore ai tremila abitanti a un massimo di 60 consiglieri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti. Sono eleggibili gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno della votazione e non incorrano nelle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge. Il consiglio comunale dura in carica per un periodo di quattro anni.

elezione del consiglio comunale: secondo la l. 25 marzo 1993, n. 81, nei comuni con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti si applica il sistema maggioritario. In tali comuni, le liste elettorali devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, e non inferiore ai tre quarti. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, ed i voti attribuiti a quest’ultimo sono conteggiati anche a favore della lista: a quella che ottiene il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi, mentre i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti le liste per l’elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi. Ciascun elettore può esprimere una preferenza e votare per una lista anche non collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. I seggi vengono poi ripartiti tra ciascuna lista (o gruppo di liste collegate) in proporzione ai voti ricevuti. Inoltre, se il candidato alla carica di sindaco risulta eletto al primo turno, alla lista o gruppo di liste ad esso collegate viene assegnato il 60% dei seggi, a condizione che abbia superato il 50% dei voti validi. Lo stesso premio di maggioranza è assegnato alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco nel caso in cui questi sia eletto al secondo turno, a condizione che nel primo turno nessuna altra lista abbia superato la soglia del 50% dei voti validi. In entrambe le ipotesi, nessun premio viene distribuito se le liste o gruppo di liste collegate al candidato sindaco conseguano di per se´ il 60% dei seggi.

funzioni del consiglio comunale: il consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo politicoconsiglio comunaleamministrativo, è titolare di una competenza esclusiva in ordine agli atti più rilevanti della vita dell’ente. Questi, elencati tassativamente all’art. 32 della l. n. 142 del 1990, riguardano, in linea generale, l’organizzazione del comune e delle sue istituzioni, gli ordinamenti generali, le intese con gli altri enti locali, le modifiche alla consistenza patrimoniale dell’ente, la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei propri rappresentanti. Ev caduta, per effetto della legge richiamata, la indicazione di una competenza di carattere generale e residuale del consiglio comunale per tutte le attribuzioni non specificamente attribuite ad altri organi.

rimozione, sospensione e decadenza di componenti il consiglio comunale: la rimozione degli amministratori degli enti locali (sindaco, presidente della provincia, presidenti dei consorzi e delle comunità montane, componenti dei consigli e delle giunte, presidenti dei consigli circoscrizionali) è disposta, con d.p.r., su proposta del Ministro dell’interno, quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge ovvero per gravi motivi di ordine pubblico. Qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità , il prefetto può procedere alla sospensione degli amministratori, in attesa del decreto di rimozione. (art. 40 l. n. 142 del 1990). Una ulteriore ipotesi di sospensione e di decadenza dalla carica è prevista dalla l. 18 gennaio 1992, n. 16, la quale attribuisce al prefetto la competenza a sospendere dalla carica l’amministratore locale nei cui confronti venga pronunciata una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati indicati dalla legge stessa (associazione di tipo mafioso, peculato, corruzione, concussione ecc.) ovvero venga disposta l’applicazione di una misura di prevenzione per indizio di appartenenza ad associazione di tipo mafioso. Dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione l’amministratore locale decade di diritto.

scioglimento e sospensione del consiglio comunale: i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con d.p.r., su proposta del Ministro dell’interno nei seguenti casi: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o pongano in essere gravi e persistenti violazioni di legge, ovvero sussistano gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia, ovvero di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri; c) quando non sia approvato nei termini il bilancio (art. 39 l. n. 142 del 1990 così come modificato dall’art. 21 l. n. 81 del 1993). Iniziata la procedura per lo scioglimento ed in attesa del relativo decreto, il prefetto, per motivi di grave ed urgente necessità , può sospendere, per un periodo, comunque, non superiore a 90 giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente. In tal caso, i termini per il rinnovo del consiglio decorrono dalla data del provvedimento di sospensione. Con il decreto di scioglimento viene provveduto alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso, salvo nei casi di scioglimento per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia. In tali ipotesi, infatti, il consiglio rimane in carica fino alla elezione del nuovo organo assembleare. Una ulteriore ipotesi di scioglimento è quella prevista dalla normativa antimafia, che consente di adottare tale misura di rigore qualora emergano elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata, o su forme di condizionamento degli stessi, tali da comprometterne le libere scelte. Il provvedimento di scioglimento è , in tal caso, deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’interno, e trasmesso al Presidente della Repubblica per l’emanazione del decreto, ed è contestualmente inviato alle Camere. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi (ai sensi del d.l. 10 ottobre 1993, n. 420, prorogabili fino a un massimo di trenta mesi quando se ne ravvisi la necessità , al fine di garantire il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati) e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi. Con tale decreto viene nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, composta da tre membri, scelti tra funzionari dello Stato e magistrati. Per motivi di urgente necessità , il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, può sospendere il consiglio, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata dei sessanta giorni e il termine del decreto decorre dalla data del provvedimento di sospensione.


Consiglio      |      Consiglio dei ministri


 
.