composizione  del consiglio comunale:  la composizione numerica  del consiglio comunale è  direttamente proporzionale all’entità  demografica del comune,  e va da  un  minimo  di 12 membri  nei comuni  con  popolazione non  superiore ai tremila  abitanti  a un massimo  di 60 consiglieri  nei comuni  con  popolazione superiore ad  un milione  di abitanti. Sono  eleggibili  gli elettori di un  qualsiasi  comune  della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno  di età  nel primo giorno  della  votazione e non  incorrano nelle  cause  di ineleggibilità  e di incompatibilità  previste  dalla  legge. Il consiglio comunale dura  in carica  per  un  periodo di quattro anni.   
 elezione  del consiglio comunale:  secondo  la l. 25 marzo  1993, n. 81, nei comuni  con popolazione non  superiore ai 15.000 abitanti  si applica  il sistema maggioritario. In  tali  comuni,  le liste  elettorali devono  comprendere un numero di candidati  non  superiore al numero dei consiglieri  da  eleggere,  e non  inferiore ai tre  quarti.  Ciascun  elettore può  esprimere un  voto  di preferenza per  un  candidato alla  carica  di consigliere  comunale compreso nella  lista  collegata  al candidato alla  carica  di sindaco  prescelto, ed  i voti attribuiti a quest’ultimo sono  conteggiati anche  a favore  della  lista: a quella che ottiene il maggior  numero di voti sono  attribuiti due  terzi  dei seggi, mentre i restanti seggi sono  ripartiti  proporzionalmente fra le altre  liste. Nei  comuni  con  popolazione superiore ai 15.000 abitanti  le liste  per l’elezione  del consiglio comunale devono  comprendere un  numero di candidati  non  superiore al numero dei consiglieri  da  eleggere  e non  inferiore ai due  terzi.  Ciascun elettore può  esprimere una  preferenza e votare  per  una  lista  anche  non  collegata  al candidato alla  carica  di sindaco  prescelto. I seggi vengono  poi ripartiti  tra  ciascuna  lista  (o  gruppo  di liste  collegate) in proporzione ai voti ricevuti.  Inoltre, se il candidato alla  carica  di sindaco  risulta  eletto  al primo turno,  alla  lista  o gruppo  di liste  ad  esso  collegate  viene  assegnato il 60% dei seggi, a condizione che abbia  superato il 50%  dei voti validi.  Lo  stesso premio  di maggioranza è  assegnato alla  lista  o gruppo  di liste  collegate  al candidato sindaco  nel caso  in cui questi  sia eletto  al secondo  turno,  a condizione che nel primo  turno  nessuna  altra  lista  abbia  superato la soglia del 50%  dei voti validi.  In  entrambe le ipotesi,  nessun  premio  viene distribuito se le liste  o gruppo  di liste  collegate  al candidato sindaco conseguano di per  se´  il 60%  dei seggi.  
 funzioni del consiglio comunale:  il consiglio comunale, organo  di indirizzo  e di controllo politicoconsiglio comunaleamministrativo, è  titolare di una  competenza esclusiva  in ordine  agli atti  più  rilevanti  della  vita  dell’ente.  Questi,  elencati  tassativamente all’art. 32 della  l. n. 142 del 1990, riguardano, in linea  generale,  l’organizzazione del comune  e delle  sue  istituzioni,  gli ordinamenti generali,  le intese  con  gli altri  enti  locali, le modifiche  alla  consistenza patrimoniale dell’ente,  la definizione degli  indirizzi  per  le nomine  e le designazioni dei propri rappresentanti. Ev  caduta,  per  effetto  della  legge richiamata, la indicazione di una  competenza di carattere generale e residuale del consiglio comunale per  tutte  le attribuzioni non  specificamente attribuite ad  altri  organi.   
 rimozione, sospensione  e decadenza di componenti  il consiglio comunale:  la rimozione degli amministratori degli  enti  locali (sindaco,  presidente della  provincia, presidenti  dei consorzi  e delle  comunità  montane, componenti dei consigli e  delle  giunte,  presidenti dei consigli circoscrizionali) è  disposta,  con  d.p.r.,  su proposta del Ministro  dell’interno, quando compiano atti  contrari alla Costituzione, per  gravi  e persistenti violazioni  di legge ovvero  per  gravi motivi  di ordine  pubblico.  Qualora sussistano  motivi  di grave  e urgente necessità , il prefetto può  procedere alla  sospensione degli  amministratori, in attesa  del decreto di rimozione. (art.  40 l. n. 142 del 1990). Una  ulteriore ipotesi  di sospensione e di decadenza dalla  carica  è  prevista  dalla  l. 18 gennaio  1992, n. 16, la quale  attribuisce al prefetto la competenza a sospendere dalla  carica  l’amministratore locale  nei cui confronti  venga pronunciata una  sentenza di condanna, anche  non  definitiva,  per  uno  dei reati  indicati  dalla  legge stessa  (associazione di tipo  mafioso,  peculato, corruzione, concussione  ecc.) ovvero  venga  disposta  l’applicazione  di una misura  di prevenzione per  indizio  di appartenenza ad  associazione di tipo mafioso.  Dalla  data  del passaggio  in giudicato  della  sentenza di condanna o dalla  data  in cui diventa  definitivo  il provvedimento che applica  la misura di prevenzione l’amministratore locale  decade  di diritto.   
 scioglimento  e sospensione  del consiglio comunale:  i consigli comunali  e provinciali  vengono sciolti con  d.p.r.,  su proposta del Ministro  dell’interno nei seguenti  casi: a) quando compiano atti  contrari alla  Costituzione o pongano in essere  gravi  e persistenti violazioni  di legge, ovvero  sussistano  gravi  motivi  di ordine pubblico;  b)  quando non  possa  essere  assicurato il normale  funzionamento degli  organi  e dei servizi a causa  di dimissioni,  impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso  del sindaco  o del presidente della  provincia, ovvero  di dimissioni  o decadenza di almeno  la metà  dei consiglieri;  c)  quando non  sia approvato nei termini  il bilancio  (art.  39 l. n. 142 del 1990 così come  modificato dall’art.  21 l. n. 81 del 1993). Iniziata  la procedura per lo scioglimento ed  in attesa  del relativo  decreto, il prefetto, per  motivi  di grave  ed  urgente  necessità , può  sospendere, per  un  periodo,  comunque, non superiore a 90 giorni,  i consigli comunali  e provinciali  e nominare un commissario per  la provvisoria amministrazione dell’ente.  In  tal  caso,  i termini  per  il rinnovo  del consiglio  decorrono dalla  data  del provvedimento di sospensione. Con  il decreto di scioglimento viene  provveduto alla  nomina di un  commissario che esercita  le attribuzioni conferitegli con  il decreto stesso,  salvo  nei casi di scioglimento per  dimissioni,  impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso  del sindaco  o del presidente della  provincia.  In  tali  ipotesi,  infatti,  il consiglio  rimane  in carica  fino alla elezione  del nuovo  organo  assembleare. Una  ulteriore ipotesi  di scioglimento è  quella  prevista  dalla  normativa antimafia, che consente di adottare tale  misura  di rigore  qualora  emergano elementi su collegamenti diretti  o indiretti degli  amministratori con  la criminalità  organizzata, o su forme  di condizionamento degli  stessi, tali  da  comprometterne le libere scelte.  Il provvedimento di scioglimento è , in tal  caso,  deliberato dal Consiglio  dei ministri  su proposta del Ministro  dell’interno, e trasmesso al Presidente della  Repubblica per  l’emanazione del decreto, ed  è contestualmente inviato  alle  Camere. Il decreto di scioglimento conserva  i suoi  effetti  per  un  periodo da  dodici  a diciotto  mesi (ai  sensi  del d.l. 10 ottobre 1993, n. 420, prorogabili fino a un  massimo  di trenta mesi quando se ne  ravvisi la necessità , al fine di garantire il buon  andamento delle  amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad  essi affidati)  e nei  novanta giorni  successivi si procede al rinnovo  degli  organi.  Con  tale decreto  viene  nominata una  commissione straordinaria per  la gestione dell’ente,  composta da  tre  membri,  scelti  tra  funzionari  dello  Stato  e magistrati.  Per  motivi  di urgente  necessità , il prefetto, in attesa  del decreto di  scioglimento,  può  sospendere il consiglio,  assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente  mediante invio  di commissari.  La  sospensione non può  eccedere la durata dei sessanta  giorni  e il termine del decreto decorre dalla  data  del provvedimento di sospensione. 		
			
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