La  corruzione è , in senso  generico,  un  accordo  tra  un  pubblico  funzionario e un privato,  in forza  del quale  il primo  accetta  dal secondo,  per  un  atto  relativo all’esercizio  delle  sue  attribuzioni, un  compenso che non  gli è  dovuto.  Il funzionario che si fa corrompere e il privato  che lo corrompe non commettono, per  la previsione  di tale  figura,  due  diversi  reati,  ma sono compartecipi dello  stesso  reato,  che è  configurabile solo  se sussistono entrambi i comportamenti convergenti del corrotto e del corruttore: si tratta dunque di un  reato  a concorso  necessario  (v. concorso,  corruzione necessario di persone  nel reato). Con  l’incriminazione di tali  comportamenti l’ordinamento ha  voluto  tutelare l’interesse  della  P.A.  all’imparzialità, correttezza e probità  dei propri  funzionari  ed,  in particolare, l’interesse  a che gli atti  d’ufficio  non  siano  oggetto  di compravendita privata.  Per  quanto riguarda  la differenza con  il delitto  di concussione, si rimanda  a tale  voce, precisandosi in questa  sede  ulteriormente la divergenza dell’elemento psicologico  presente nelle  due  diverse  ipotesi:  mentre nella  concussione  la determinazione del privato  a porre  in essere  un  illecito  rapporto è  la conseguenza della  coartazione della  sua  volontà  soggiogata  dall’impossibilità di conseguire altrimenti l’utile sperato, nella  corruzione tale  determinazione deve ricercarsi  nella  libera  scelta  di porre  in essere,  d’accordo  col pubblico ufficiale,  l’illecito  rapporto. Basandosi  su dati  empirici,  si può  ipotizzare che se l’attività  di induzione è  stata  tale  da  incutere quanto meno  l’idea della necessità  di adeguarsi,  si è  in presenza di una  concussione. Se, viceversa,  il privato  non  agisce  in base  alla  convinzione  di tale  necessità , si rientra nel  caso  in esame.  Circa  il concetto di dazione  o promessa di un’indebita retribuzione, è  da  specificare  che retribuzione è  qualsiasi  prestazione in denaro o altra  utilità  che abbia  il carattere di corrispettivo per  il compimento dell’atto;  non  rientrano in tale  concetto quei  donativi  di modico  valore  (sigarette, bottiglie  di liquore  o di vino)  di solito  offerte  in occasione  di particolari ricorrenze (Pasqua, Natale,  onomastico ecc.).Indebita è  poi  la retribuzione non  dovuta  perche´  espressamente vietata dalla  legge o perche´  non  prevista  da  una  legge o dalla  consuetudine (e nella  consuetudine rientrano appunto gli omaggi  natalizi,  pasquali  ecc.). Il codice  delinea  diverse  figure  di corruzione.  
 corruzione antecedente:   si ha  quando il fatto  di corruzione si riferisce  ad  un  atto  (che  deve sempre  essere  individuato) che il funzionario deve  ancora  compiere. Può essere  corruzione propria  (v.) o corruzione impropria  (v.). 
 corruzione dell’organo stipulante un trattato internazionale:  causa  di invalidità  degli accordi  internazionali, difficilmente ricorrente all’epoca  moderna, in cui la stipulazione di un  trattato coinvolge  più  organi  costituzionali. L’art.  50 della Convenzione di Vienna  del 23 maggio  1969, sul diritto  dei trattati dispone che: se la manifestazione del consenso  di uno  Stato  ad  obbligarsi  ad  un trattato è  stata  ottenuta mediante corruzione del suo rappresentante, direttamente o indirettamente, da  parte  di un  altro  Stato  che ha  partecipato ai negoziati,  lo Stato  può  invocare  tale  corruzione come  vizio del proprio consenso  ad  obbligarsi  al trattato.  
 corruzione impropria:  ha  per  oggetto  un  atto  che attiene all’ufficio del pubblico funzionario, cioè  che rientra nelle  sue  mansioni.  
 istigazione alla corruzione:  indica  l’ipotesi  del pubblico  ufficiale  o dell’incaricato di un  pubblico  servizio  che, al fine di ricavare  un  illecito  vantaggio,  solleciti  la promessa o la dazione  di dazione  di denaro o altra  utilità . Tale  ipotesi,  di confine,  si differenzia dalla  concussione, in quanto l’attività  di sollecitazione è  posta  in essere  senza  far pesare  la qualità  pubblica  dell’agente. 
 corruzione propria:  ha  per  oggetto  un  atto  contrario ai doveri  del proprio ufficio. 
 corruzione susseguente:  si ha  quando il fatto  di corruzione si riferisce  ad  un  atto  che il funzionario ha  già  compiuto. Può  essere  propria o impropria. 		
			
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