Enciclopedia giuridica

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Corruzione

La corruzione è , in senso generico, un accordo tra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all’esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto. Il funzionario che si fa corrompere e il privato che lo corrompe non commettono, per la previsione di tale figura, due diversi reati, ma sono compartecipi dello stesso reato, che è configurabile solo se sussistono entrambi i comportamenti convergenti del corrotto e del corruttore: si tratta dunque di un reato a concorso necessario (v. concorso, corruzione necessario di persone nel reato). Con l’incriminazione di tali comportamenti l’ordinamento ha voluto tutelare l’interesse della P.A. all’imparzialità, correttezza e probità dei propri funzionari ed, in particolare, l’interesse a che gli atti d’ufficio non siano oggetto di compravendita privata. Per quanto riguarda la differenza con il delitto di concussione, si rimanda a tale voce, precisandosi in questa sede ulteriormente la divergenza dell’elemento psicologico presente nelle due diverse ipotesi: mentre nella concussione la determinazione del privato a porre in essere un illecito rapporto è la conseguenza della coartazione della sua volontà soggiogata dall’impossibilità di conseguire altrimenti l’utile sperato, nella corruzione tale determinazione deve ricercarsi nella libera scelta di porre in essere, d’accordo col pubblico ufficiale, l’illecito rapporto. Basandosi su dati empirici, si può ipotizzare che se l’attività di induzione è stata tale da incutere quanto meno l’idea della necessità di adeguarsi, si è in presenza di una concussione. Se, viceversa, il privato non agisce in base alla convinzione di tale necessità , si rientra nel caso in esame. Circa il concetto di dazione o promessa di un’indebita retribuzione, è da specificare che retribuzione è qualsiasi prestazione in denaro o altra utilità che abbia il carattere di corrispettivo per il compimento dell’atto; non rientrano in tale concetto quei donativi di modico valore (sigarette, bottiglie di liquore o di vino) di solito offerte in occasione di particolari ricorrenze (Pasqua, Natale, onomastico ecc.).Indebita è poi la retribuzione non dovuta perche´ espressamente vietata dalla legge o perche´ non prevista da una legge o dalla consuetudine (e nella consuetudine rientrano appunto gli omaggi natalizi, pasquali ecc.). Il codice delinea diverse figure di corruzione.

corruzione antecedente: si ha quando il fatto di corruzione si riferisce ad un atto (che deve sempre essere individuato) che il funzionario deve ancora compiere. Può essere corruzione propria (v.) o corruzione impropria (v.).

corruzione dell’organo stipulante un trattato internazionale: causa di invalidità degli accordi internazionali, difficilmente ricorrente all’epoca moderna, in cui la stipulazione di un trattato coinvolge più organi costituzionali. L’art. 50 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati dispone che: se la manifestazione del consenso di uno Stato ad obbligarsi ad un trattato è stata ottenuta mediante corruzione del suo rappresentante, direttamente o indirettamente, da parte di un altro Stato che ha partecipato ai negoziati, lo Stato può invocare tale corruzione come vizio del proprio consenso ad obbligarsi al trattato.

corruzione impropria: ha per oggetto un atto che attiene all’ufficio del pubblico funzionario, cioè che rientra nelle sue mansioni.

istigazione alla corruzione: indica l’ipotesi del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, al fine di ricavare un illecito vantaggio, solleciti la promessa o la dazione di dazione di denaro o altra utilità . Tale ipotesi, di confine, si differenzia dalla concussione, in quanto l’attività di sollecitazione è posta in essere senza far pesare la qualità pubblica dell’agente.

corruzione propria: ha per oggetto un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

corruzione susseguente: si ha quando il fatto di corruzione si riferisce ad un atto che il funzionario ha già compiuto. Può essere propria o impropria.


Corrispondenza      |      Corte


 
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