Enciclopedia giuridica

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Corte



corte di giustizia della Comunità europea: istituzione comune a tutte e tre le Comunità dal 1958, con l’entrata in vigore della Convenzione relativa a talune istituzioni comuni delle Comunità , la cui funzione è quella di assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati. Essa è composta di tredici giudici (uno per ciascuno Stato membro ed il tredicesimo nominato a turno, per prassi, dai cinque Paesi maggiori) assistiti da sei avvocati generali. Il presidente è eletto dai giudici per la durata di tre anni. Agli inizi la corte si riuniva soltanto in seduta plenaria, tuttavia a partire dagli anni settanta sono state create delle sezioni composte di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti istruttori o di giudicare determinate categorie di affari. Dal 1988, dato l’enorme aumento delle controversie, le è stato affiancato un nuovo organo giurisdizionale: il Tribunale di I grado (v. Tribunale, corte comunitario di I grado). La procedura davanti alla corte non si distacca in modo sensibile da quella seguita i molte giurisdizioni nazionali. Essa si svolge nella lingua processuale dello Stato o degli Stati implicati nella controversia e comprende una fase scritta, con scambio di memorie tra le parti, ed una fase orale introdotta dalla relazione del giudice relatore. Nel corso della procedura possono essere condotte attività istruttorie, eventualmente anche negli Stati membri. Le udienze sono di regola pubbliche, mentre le deliberazioni restano segrete. Le sentenze redatte nella lingua del processo e firmate dal presidente e dal cancelliere debbono essere motivate e lette in pubblica udienza. Esse sono definitive e soggette a revisione solo in casi particolari. Hanno efficacia vincolante per le parti in causa e hanno forza esecutiva all’interno degli Stati membri alle condizioni di cui all’art. 192 del Trattato Cee. La giurisdizione contenziosa della Corte ha ad oggetto le controversie sul comportamento degli Stati membri nell’adempimento degli obblighi derivanti dai Trattati (art. 171 Trattato Cee); le controversie sulla legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (art. 173 Trattato Cee); le controversie sui comportamenti omissivi delle istituzioni comunitarie (art. 175 Trattato Cee); le controversie in materia di responsabilità delle Comunità (art. 178 Trattato Cee) (rinvio); le controversie fra Stati membri in virtù di compromesso (art. 182 Trattato Cee); le controversie relative alla Banca europea per gli investimenti (art. 180 Trattato Cee). La giurisdizione non contenziosa, invece, si esplica nell’interpretazione dei trattati e la validità e l’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie a titolo pregiudiziale (art. 177 Trattato Cee) e nella competenza consultiva nei confronti delle altre istituzioni comunitarie (art. 228 Trattato Cee).

corte europea dei diritti dell’uomo: organo giudiziario creato dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 1950, è composto da un numero di giudici pari a quello dei membri del Consiglio d’Europa. I suoi componenti sono eletti dall’Assemblea consultiva a maggioranza dei voti espressi, su una lista di candidati presentata dai membri del Consiglio d’Europa. Il mandato dei giudici dura 9 anni, con possibilità di rinnovo. La corte corte è strutturata come una qualsiasi corte ordinaria, prevede cioè un Presidente un Vice presidente e un cancelliere. Organo di seconda istanza, la corte corte è competente relativamente a tutte le questioni concernenti l’applicazione e l’interpretazione della Convenzione europea sui diritti dell’uomo. Stabilisce cioè l’esistenza o meno di una violazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali garantite dalla Convenzione europea del 1950, con la facoltà di condannare lo Stato inadempiente ad un risarcimento dei danni. Legittimati ad adire la corte corte sono solo gli Stati contraenti. Il diritto di ricorso individuale non è ancora operante in quanto il Protocollo addizionale che lo prevede e disciplina (prot. n. 9 del 1990) non è ancora entrato in vigore. La competenza dell’organo è comunque condizionata all’accettazione della giurisdizione della corte corte da parte dello Stato accusato. Le sentenze della corte corte sono obbligatorie e definitive ma non posseggono una forza esecutiva. Infatti il Comitato dei Ministri vigila espressamente sulla corretta esecuzione del dispositivo della sentenza da parte degli Stati condannati. V. anche Consiglio d’Europa; diritti dell’uomo; Convenzione europea sui diritti dell’uomo.

corte interamericana dei diritti dell’uomo: ai sensi dell’art. 52 della Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo del 22 novembre 1969, la corte corte si compone di 7 giudici eletti per 6 anni a titolo individuale dalla Assemblea dell’Organizzazione. Ev dotata di una competenza facoltativa che le proviene dall’accettazione della giurisdizione obbligatoria da parte degli Stati. Accanto alla competenza giurisdizionale di conoscere delle controversie circa la violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione di San Jose´ , la corte corte è dotata di ampi poteri consultivi sull’interpretazione non solo della Convenzione interamericana ma anche degli altri accordi relativi alla protezione dei diritti dell’uomo. Può essere chiamata a giudicare sulla conformità di qualsiasi legge interna dello Stato richiedente con la Convenzione americana o con altri trattati relativi sempre alla tutela dei diritti dell’uomo. I ricorsi possono essere presentati sia dagli Stati che dagli individui. Le sentenze della corte corte sono vincolanti.

corte internazionale: organo giurisdizionale internazionali che ha la competenza di conoscere e risolvere le controversie internazionali fra Stati, emanando sentenze o decisioni obbligatorie tra le parti. Ev possibile distinguere tali corti in due grandi categorie: tribunali arbitrali, che svolgono propriamente la funzione di arbitri internazionali; corti di giustizia che assicurano la soluzione giudiziaria delle controversie internazionali. V. anche giurisdizione internazionale.

corte internazionale delle prede: organo arbitrale internazionale cui avrebbero potuto rivolgersi gli Stati per risolvere le controversie in materia di prede marine. Prevista dalla XII Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 (peraltro non ratificata), sarebbe stata azionabile anche da privati, ove fosse stata istituita. V. anche preda, giudizio di corte.

corte internazionale di giustizia (Cig): principale organo giurisdizionale delle N.U., succeduta alla Corte permanente di giustizia internazionale. Lo Statuto della corte corte basato su quello della precedente corte (art. 92), che ne disciplina l’attività, è parte integrante della Carta Onu. Ev composta da 15 giudici di varia nazionalità , che assicurano la rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo, eletti in considerazione della loro competenza e levatura morale, a maggioranza assoluta dei membri. Il mandato di ciascun giudice dura 9 anni; nella prassi è ammessa la rielezione di uno stesso giudice. La composizione della corte corte viene rinnovata per un terzo ogni 3 anni. Ha una competenza contenziosa e una competenza consultiva. Nel primo caso funziona solo su attivazione degli Stati ed agisce come un tribunale arbitrale per dirimere le controversie interstatali, adottando sentenze obbligatorie per le parti che sono definitive ed inappellabili (art. 60): l’unico mezzo di ricorso previsto è quello della revisione. Qualora una parte non dia esecuzione agli obblighi che le incombono in base alla sentenza, l’altra parte potrà adire il Consiglio di sicurezza (Consiglio di sicurezza), che può fare raccomandazioni o decidere misure da adottare per dare esecuzione alla sentenza (art. 94, comma 2o). Generalmente la competenza contenziosa si basa su un accordo speciale concluso tra le parti in controversia, detto compromesso; tuttavia, l’accettazione della c.d. clausola facoltativa (art. 36, comma 2o), che è d’altronde revocabile, comporta che, in qualsiasi momento gli Stati parti possano dichiarare che essi riconoscono come obbligatoria ipso facto e senza accordo speciale, rispetto ad ogni Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della corte corte in tutte le controversie giuridiche relative: a) all’interpretazione di un trattato; b) ad ogni questione di diritto internazionale; c) all’esistenza di qualsiasi fatto che, se provato, costituirebbe una violazione di un obbligo internazionale; alla natura o all’estensione della riparazione dovuta per violazione di un obbligo internazionale. Nel secondo caso, solo determinate organizzazioni internazionali possono attivare la competenza consultiva della corte corte. Gli organi delle N.U., quali ad esempio il Consiglio di Sicurezza e l’Assemblea Generale, possono rivolgersi alla corte corte per richiedere pareri su questioni giuridiche che interessino le N.U. (art. 96). Nel caso dei pareri consultivi non si può parlare in senso tecnico di cosa giudicata, a meno che gli enti richiedenti non si siano formalmente impegnati a considerarli vincolanti.

corte internazionale permanente di arbitrato: istituita dalle Convenzioni dell’Aja del 29 luglio 1899 e del 18 ottobre 1907. Nonostante la denominazione, non si tratta di una corte permanente ma di un procedimento per facilitare la costituzione di tribunali arbitrali, consistente in una lista, redatta da un bureau con sede all’Aja, di personalità designate dagli Stati parte alle convenzioni, da cui gli Stati in controversia possono scegliere i membri per comporre un Tribunale arbitrale che ponga fine alla controversia in corso.

corte permanente di giustizia internazionale (Cpgi): sostituita dall’attuale Corte internazionale di giustizia (Cig), la corte corte, con sede all’Aja era composta da 15 giudici titolari e 4 supplenti eletti dall’Assemblea e dal Consiglio della Società delle Nazioni, secondo un criterio di uguaglianza tra Stati grandi e piccoli. Oltre che la funzione arbitrale, che diventava giurisdizionale qualora lo Stato accettasse la clausola facoltativa di cui all’art. 36 dello Statuto, aveva la funzione di emettere dei pareri consultivi a favore della Società delle Nazioni e su richiesta di questa. Su richiesta delle parti in controversia mediante il compromesso arbitrale, poteva giudicare ex aequo et bono anziche´ secundum ius.


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