Ev  la riproduzione del contenuto di un  documento. 
 copia autentica:  le copie  di atti  pubblici,  se rilasciate  nelle  forme  prescritte da pubblici  depositari a ciò  autorizzati, e le copie  delle  scritture  private depositate presso  pubblici  uffici e spedite  da  pubblici  depositari autorizzati (cosiddette copie  autentiche) hanno  la stessa  efficacia  probatoria dell’originale (artt.  2714, 2715 c.c.); altrimenti il giudice  dovrà  presumerle conformi  all’originale,  ove  la loro  conformità  a questo  non  venga espressamente disconosciuta.  
 copia fotografica:  le copie  fotografiche (e  fotostatiche) di scritture  private  hanno la stessa  efficacia  probatoria delle  scritture  autentiche, se la loro  conformità con  l’originale  è  attestata da  un  pubblico  ufficiale  competente o se non  è espressamente disconosciuta (art.  2719 c.c.). Ma  il disconoscimento non  è qui  sottoposto agli stessi oneri  ne´  ha  gli stessi effetti  di cui all’art.  215 c.p.c.: il disconoscimento può  essere  fatto  valere  in ogni  fase del giudizio; d’altra  parte,  non  rende  necessario  un  giudizio  di verificazione,  potendo la parte  interessata provare con  ogni  mezzo,  comprese le presunzioni, la conformità  della  copia all’originale.   
 copia ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici:  l’art. 14, comma  1o, della  l. 4 gennaio  1968, n. 15, dispone  che le copie  autenticate, totali  o parziali,  di atti  e documenti possono  essere  ottenute, oltre  che con  i sistemi della  redazione a stampa,  con  scrittura  a mano  o a macchina,  anche  con altri  procedimenti che diano  garanzia  della  riproduzione fedele  e duratura dell’atto  o documento. Tali procedimenti sono  specificati  con  d.p.c.m..  Fino  all’emanazione di tale  decreto continuano ad  applicarsi  le norme  contenute nel d.p.c.m.  3 agosto  1962 e 10 aprile  1966. Tali decreti  ammettono i seguenti  procedimenti: 1) fotografici  in bianco  e nero  ed  a colori;  2) eliocianografici ed  eliografici;  3) xerografici  e simili; 4) elettrofotografici; 5) termografici; 6) elettrolitici; 7) stampa  con  apparecchi offset  mediante inchiostro indelebile;  8) stampa  con  duplicatori ad  alcool;  9) stampa  con duplicatori ad  inchiostro indelebile. 		
			
| Cooptazione | | | Copie |