Enciclopedia giuridica

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Copie



copie esecutive: di regola non può spedirsi più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte, salvo giusto motivo; la spedizione può essere fatta solo alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori (da intendersi eredi e aventi causa), con indicazione in calce all’atto della persona alla quale è spedita. Se si vogliono ottenere altre copie copie del provvedimento giudiziale, o di un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, occorre presentare un ricorso agli organi indicati nell’art. 476 c.p.c.. Si precisa che la spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione Repubblica italiana in nome della legge, e nell’apposizione da parte del pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della formula di cui all’art. 475, comma 4o, c.p.c.. (G.R. Stufler).


Copia      |      Copyright


 
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