Enciclopedia giuridica

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Revocazione

Ev un mezzo di impugnazione della sentenza civile a carattere eccezionale che può aggiungersi o sovrapporsi alla normale serie delle impugnazioni; si fonda su determinate circostanze (che appunto ne costituiscono i motivi, tassativamente indicati nell’art. 395 c.p.c.) che possono aver deviato o viziato il giudizio in modo così radicale da lasciar presumere che l’eliminazione della ragione turbativa dello stesso possa mutare l’orientamento del giudice.

revocazione delle donazioni: v. donazione, revoca della revocazione.

revocazione delle sentenze della Cassazione: la revocazione è ammessa anche nei confronti delle sentenze della Cassazione (art. 391 bis) per errore di fatto (art. 395 n. 4). Tale giudizio tende alla modifica della sentenza ed è soggetta alle regole generali sulle impugnazioni. La domanda, sulla quale la Corte provvede con il rito della Camera di Consiglio, va proposta con ricorso davanti alla Corte di Cassazione, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, se questa non è avvenuta, nel termine di un anno dalla sua pubblicazione.

revocazione del p.m.: il p.m. può impugnare con revocazione le sentenze pronunciate senza il suo necessario intervento, ed, inoltre, le sentenze che siano effetto della collusione delle parti accordatesi per eludere norme proibitive di legge. (A. Casoni).

revocazione di decreto ingiuntivo: la revocazione può anche essere proposta quale mezzo straordinario di impugnazione di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per difetto di tempestiva opposizione.

revocazione di disposizioni testamentarie: v. testamento, revoca del revocazione.

revocazione nel processo amministrativo: gli artt. 28 e 30 della l. n. 1034 del 1971 prevedono il ricorso per la revocazione contro le sentenze, rispettivamente, dei Tar e del Consiglio di Stato e lo disciplinano rinviando alle norme del c.p.c. (artt. 395 e 396). (Midena).

revocazione ordinaria: impedisce il passaggio in giudicato della sentenza e può essere proposta avverso le sentenze pronunciate in grado d’appello e inappellabili, quando le stesse sono effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (art. 395 n.4) oppure sono contrarie ad altra precedente sentenza avente fra le parti autorità di cosa giudicata (art. 395 n.5).

procedimento di revocazione: il giudice competente per il giudizio è lo stesso che ha pronunciato la sentenza impugnata. La rispettiva domanda si propone con atto di citazione che deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e deve contenere a pena d’inammissibilità l’indicazione del motivo dell’impugnazione stessa. La sentenza che decide il giudizio di revocazione può essere: di inammissibilità o improcedibilità della domanda o di rigetto della stessa per infondatezza di motivi; di accoglimento della domanda dell’impugnante (in tal caso decide nuovamente la causa sostituendo la sentenza revocata).

revocazione straordinaria: è ammessa, anche dopo il passaggio in giudicato, nei confronti sia delle sentenze pronunciate in grado d’appello e inappellabili sia delle sentenze di primo grado rispetto alle quali è scaduto il termine per appellare. Viene proposta per dolo dalla parte che abbia effetto decisivo sulla sentenza, per falsità delle prove su cui il giudice ha fondato il suo giudizio, in seguito al ritrovamento di documenti decisivi per la causa che la parte non ha potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario ed infine per dolo del giudice (art. 395 n. 1, 2, 3 e 4). .

termini della revocazione: nel caso di revocazione ordinaria il termine per proporre la revocazione è di trenta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza; nel caso di revocazione straordinaria tale termine, sempre di trenta giorni, decorre dalla scoperta del vizio.


Revocatoria      |      Riabilitazione


 
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