Nel  processo  civile è  un  provvedimento tipico  contenente una  dichiarazione del giudice.  La  disciplina  generale prevede che non  debba  essere  motivato. Solitamente viene  impiegato nei casi in cui il giudice  deve  pronunciarsi inaudita altera  parte  (ad  es. nei procedimenti cautelari) o in Camera di consiglio  (ad  es. nei provvedimenti di volontaria giurisdizione). Viene pronunciato d’ufficio  o su istanza  della  parte.  Se l’istanza  è  orale  se ne redige  processo  verbale  ed  il decreto è  inserito  nello  stesso.  Se l’istanza  è costituita  da  ricorso  il decreto viene  scritto  in calce  al medesimo. Deve  essere sottoscritto dal giudice,  e quando è  collegiale  dal presidente. La  disciplina generale del decreto civile non  ne  ammette la revocabilità  o l’impugnabilità , salvo particolari tipi  di decreto, come  ad  es. quelli  pronunciati in Camera di consiglio per i quali  è  ammesso  una  forma  specifica  di reclamo,  e i decreti  ingiuntivi, per  i quali  è  prevista  l’opposizione.   
 decreto ingiuntivo:  v. ingiunzione. 
 motivazione  del decreto:  per  effetto  del comma  4o  dell’art.  135 c.p.c., il decreto generalmente non  è  motivato, salvo  che la motivazione sia prescritta espressamente dalla  legge tanto  che per  tali  provvedimenti si parla  di natura amministrativa. Le  ipotesi  di decreto motivato sono  quelle  relative  al decreto ingiuntivo  (artt.  641 ss. c.p.c.) e quelle  relative  ai decreti  emessi  in Camera di consiglio  (artt.  737 ss. c.p.c., quali  ad  esempio  quelli  relativi  ai provvedimenti di interdizione, inabilitazione rapporti patrimoniali tra coniugi,  dichiarazione di morte  presunta, apertura di successione,  e via dicendo.  In  tali  casi,  i  criteri  (sufficienza,  non  contraddittorietà ,  logicità) 		
			
| Decolonizzazione | | | Decreto legge |