L’ingiunzione è  un  atto  esattivo  tipico  delle  imposte  indirette ormai  caduto  in desuetudine, essendo  stato  sostituito  dalla  iscrizione  a ruolo  (v.),  dopo  la recente estensione alle  imposte  indirette della  riscossione  attraverso i concessionari. Essa  era  emessa  a seguito  di dichiarazione oppure di un  atto della  liquidazione o di accertamento. In  dottrina l’ingiunzione è  stata  oggetto  di discussione  sia sotto  il profilo  della  efficacia,  venendo assimilata  ora  ad  un mero  atto  riproduttivo, ora  ad  un  atto  con  la natura congiunta di titolo esecutivo  e di atto  d’accertamento; sia sotto  il profilo  della  natura giuridica, venendo qualificata  come  atto  amministrativo, come  atto  giurisdizionale oppure come  atto  complesso.  L’ingiunzione è  un  atto  impugnabile in via autonoma, e non  soltanto per  vizi propri,  qualora  non  sia stata  preceduta dalla  notifica dell’avviso  di accertamento  (v.) o di liquidazione (v.).   
 ingiunzione doganale:  atto  con  efficacia  esecutoria con  cui inizia il procedimento di riscossione  coattiva  dei diritti  doganali  nel caso  in cui gli stessi non  siano stati  pagati  dopo  otto  giorni  dalla  registrazione della  bolletta  doganale od alla  scadenza  del termine previsto  per  il pagamento periodico o differito, impugnabile di fronte  al giudice  ordinario entro  quindici  giorni  dalla notificazione. Sostituita dall’iscrizione  a ruolo  impugnabile nel termine di sessanta  giorni  dalla  notifica.  . 
 istanza di ingiunzione:  domanda proposta dal creditore mediante ricorso,  all’ufficio giudiziario  davanti  al quale  la causa  andrebbe proposta se si agisse in via ordinaria. . 
 procedimento  per ingiunzione:  istituto  processuale regolato  dall’art.  633 ss. c.p.c.,  mediante il quale  chi vanta  un  diritto  di credito  per  una  somma  liquida  di danaro o per  una  quantità  determinata di cose  fungibili  o ha  diritto  alla consegna  di una  cosa  determinata può  conseguire in modo  rapido  e senza contraddittorio, una  decisione  di condanna avente  efficacia  di titolo esecutivo.  Caratteri particolari del credito  che rendono esperibile la procedura monitoria: a) prova  scritta  del diritto  fatto  valere,  relativo  a somministrazioni di merci  o di danaro o, in base  a recente riforma,  a prestazioni di servizi; b)  credito  riguardante onorari per  prestazioni di procuratori, avvocati,  ecc. prestate in occasione  di un  processo;  c) credito riguardante onorari, diritti  o rimborsi  spettanti a notai,  o ad  altri  esercenti una  libera  professione o arte,  per  la quale  esiste  una  tariffa  legalmente approvata. V. anche  esecuzione,  ingiunzione provvisoria  del decreto ingiuntivo. 		
			
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