Enciclopedia giuridica

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Ingiunzione

L’ingiunzione è un atto esattivo tipico delle imposte indirette ormai caduto in desuetudine, essendo stato sostituito dalla iscrizione a ruolo (v.), dopo la recente estensione alle imposte indirette della riscossione attraverso i concessionari. Essa era emessa a seguito di dichiarazione oppure di un atto della liquidazione o di accertamento. In dottrina l’ingiunzione è stata oggetto di discussione sia sotto il profilo della efficacia, venendo assimilata ora ad un mero atto riproduttivo, ora ad un atto con la natura congiunta di titolo esecutivo e di atto d’accertamento; sia sotto il profilo della natura giuridica, venendo qualificata come atto amministrativo, come atto giurisdizionale oppure come atto complesso. L’ingiunzione è un atto impugnabile in via autonoma, e non soltanto per vizi propri, qualora non sia stata preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento (v.) o di liquidazione (v.).

ingiunzione doganale: atto con efficacia esecutoria con cui inizia il procedimento di riscossione coattiva dei diritti doganali nel caso in cui gli stessi non siano stati pagati dopo otto giorni dalla registrazione della bolletta doganale od alla scadenza del termine previsto per il pagamento periodico o differito, impugnabile di fronte al giudice ordinario entro quindici giorni dalla notificazione. Sostituita dall’iscrizione a ruolo impugnabile nel termine di sessanta giorni dalla notifica. .

istanza di ingiunzione: domanda proposta dal creditore mediante ricorso, all’ufficio giudiziario davanti al quale la causa andrebbe proposta se si agisse in via ordinaria. .

procedimento per ingiunzione: istituto processuale regolato dall’art. 633 ss. c.p.c., mediante il quale chi vanta un diritto di credito per una somma liquida di danaro o per una quantità determinata di cose fungibili o ha diritto alla consegna di una cosa determinata può conseguire in modo rapido e senza contraddittorio, una decisione di condanna avente efficacia di titolo esecutivo. Caratteri particolari del credito che rendono esperibile la procedura monitoria: a) prova scritta del diritto fatto valere, relativo a somministrazioni di merci o di danaro o, in base a recente riforma, a prestazioni di servizi; b) credito riguardante onorari per prestazioni di procuratori, avvocati, ecc. prestate in occasione di un processo; c) credito riguardante onorari, diritti o rimborsi spettanti a notai, o ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. V. anche esecuzione, ingiunzione provvisoria del decreto ingiuntivo.


Infrazione      |      Ingiuria


 
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