Enciclopedia giuridica

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Interdizione



interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese: è prevista dall’art. 32 bis c.p., introdotto dall’art. 120 l. 24 novembre 1981, n. 689. Consegue ad ogni condanna non inferiore a sei mesi di reclusione per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio. La formula della legge non chiarisce il contenuto della pena accessoria con la stessa incisività che si riscontra nell’ultimo comma dell’art. 216 fall., il quale accenna all’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale; ma sembra debba ritenersi che l’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese implichi a fortiori il divieto di assumere la qualifica di imprenditore. (Magagnoli).

interdizione dai pubblici uffici: è una pena accessoria a seguito di condanna penale, non applicabile ai minori. Può essere perpetua o temporanea. L’interdizione perpetua si applica a seguito di condanna all’ergastolo o alla reclusione per delitto non colposo per un tempo non inferiore a cinque anni e, nel caso di condanna alla reclusione per un periodo non inferiore a tre anni avrà la durata di cinque anni. Determina l’interdizione perpetua la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. Con l’interdizione perpetua si priva il condannato del diritto di elettorato e di eleggibilità e di ogni altro diritto politico, di ogni pubblico ufficio o incarico non obbligatorio di pubblico servizio e delle qualità inerenti agli uffici relativi alla tutela e alla cura dei gradi, di dignità accademiche, di titoli e decorazioni, degli stipendi, pensioni, assegni a carico di enti pubblici, salvo che traggano origine da un rapporto di lavoro o si tratti di pensioni di guerra e di un diritto onorifico inerente agli uffici, servizi, gradi o titoli anzidetti e delle capacità di assumerlo. L’interdizione temporanea produce gli stessi effetti di quella perpetua, ma limitati nella durata che non può essere inferiore ad un anno, ne´ superiore a cinque.

interdizione da una professione o da un’arte: questa pena, che di regola non può avere una durata inferiore ad un mese, ne´ superiore a cinque anni, priva il condannato della capacità di esercitare durante l’interdizione professioni, arti, mestieri, industrie o commerci per cui è richiesto uno speciale permesso, licenza, dell’Autorità , ed importa la decadenza dall’autorizzazione ottenuta. Essa consegue di diritto alle condanne per delitti commessi con abuso di una professione od arte o con abuso di un pubblico ufficio come è specificato nell’art. 31 c.p.. (Magagnoli).

interdizione giudiziale: il maggiore di età e il minore emancipato (v. emancipato) possono trovarsi in condizioni di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. In questi casi essi debbono, con sentenza, essere interdetti, ossia privati della capacità di agire (art. 414 c.c.). Alle stesse condizioni può essere interdetto il minore nell’ultimo anno della minore età , ma con effetto dal giorno in cui raggiunge la maggiore età (art. 416 c.c.). La sentenza di interdizione è pronunciata dal tribunale su istanza del coniuge o di un parente o di un affine prossimo, oppure del p.m. (art. 417 c.c.). L’interdizione richiede il concorso di più condizioni, che sottolineano l’eccezionalità di una simile misura: a) una condizione patologica del soggetto definibile come infermità mentale; b) una infermità mentale che, pur non comportando la totale esclusione delle facoltà mentali, presenti carattere di abitualità , ossia di stabilità; c) una infermità mentale abituale che renda l’infermo incapace di provvedere ai propri interessi, avendo riguardo sia agli atti di natura patrimoniale, tali da esporre a pregiudizio il patrimonio dell’infermo, sia in genere agli atti della vita civile, ossia a tutti gli atti per i quali la legge richiede la capacità di agire (v.). Alla nomina di un tutore dell’interdetto, che ha gli stessi poteri di legale rappresentanza del tutore del minore (v. tutela, interdizione dei minori) (art. 424 c.c.), provvede il giudice tutelare. Ove cessi la causa che l’ha provata, l’interdizione dovrà , con sentenza, essere revocata (art. 429 c.c.).

interdizione legale: è uno stato di interdizione, implicante la privazione della capacità di agire, previsto dal c.p. (art. 32) per chi sia stato condannato all’ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. Si tratta, in questo caso, di legale incapacità di agire che la legge ricollega direttamente alla condanna penale; e di uno stato di incapacità stabilito non a protezione dell’interdetto, come nel caso dell’infermo di mente, ma come pena accessoria alla sanzione penale, per una più intensa punizione del condannato. All’interdetto legale si applicano, anche per ciò che riguarda l’amministrazione dei suoi beni e la rappresentanza negli atti ad essa relativi le stesse norme previste per l’interdizione giudiziale (v.). L’art. 4 della l. 26 luglio 1975, n. 354, stabilisce tuttavia che lo stato di interdizione interdizione non impedisce ai detenuti ed internati l’esercizio personale dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento penitenziario. (Magagnoli).

interdizione per infermità mentale: v. interdizione giudiziale.


Interdetto      |      Interesse


 
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