Costituisce quella  parte  del provvedimento giudiziale  nel quale  il giudice espone  le ragioni  in base  alle  quali  si pronuncia. Ev  principio  di carattere costituzionale che i provvedimenti del giudice  debbano essere  motivati.  Tale principio  è  ribadito dalle  disposizioni  del c.p.c. che lo individua  con  forza diversa  in capo  a ciascuno  dei tre  provvedimenti tipici. Tra  i requisiti  di contenutomotivazioneforma della  sentenza sono  previsti  i motivi  di diritto  in base  ai quali  il giudice  ha  deciso.  Con  forza  sempre  più  tenue  la legge prevede che l’ordinanza deve  essere  succintamente motivata.  Per  il decreto non  è previsto  l’obbligo  di motivazione se non  nei casi previsti  dalla  legge. Alla base  dell’obbligo  della  motivazione stanno  due  esigenze:  una  di ordine  pubblicistico, secondo  la quale  l’operato del giudice  deve  essere  controllabile, ed  una  di carattere particolare, mediante la quale  si deve  consentire alla  parte  che impugna  il provvedimento e al giudice  che ne  dovrà  decidere, l’individuazione degli  eventuali  vizi del provvedimento stesso.  . 
 correzione della motivazione:  nel caso  di ricorso  alla  Corte  di Cassazione,  se la sentenza  impugnata è  erroneamente motivata in diritto,  ma è  fornita  di un corretto dispositivo,  la Corte  può  limitarsi  a correggere la motivazione senza  cassare  la sentenza.   
 motivazione del decreto:  per effetto  del comma 4o dell’art. 135 c.p.c., il decreto generalmente non  è  motivato, salvo  che la motivazione sia prescritta espressamente dalla  legge tanto  che per  tali  provvedimenti si parla  di natura amministrativa. Le  ipotesi  di decreto motivato sono  quelle  relative  al  decreto ingiuntivo  (artt.  641 ss. c.p.c.) e quelle  relative  ai decreti  emessi  in Camera di consiglio  (artt.  737 ss. c.p.c., quali  ad  esempio  quelli  relativi  ai provvedimenti di interdizione, inabilitazione rapporti patrimoniali tra coniugi,  dichiarazione di morte  presunta, apertura di successione,  e via dicendo.  In  tali  casi, i criteri  (sufficienza,  non  contraddittorietà , logicità) generalmente previsti  per  la motivazione della  sentenza rimangono validi anche  per  la motivazione dei decreti.   
 motivazione della ordinanza:  motivazione v. motivazione della sentenza. 
 omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione:  costituisce  uno  dei cinque  casi tassativamente previsti  dalla  legge in presenza dei quali  è  ammesso  il ricorso  alla  Corte  di Cassazione,  con  il quale  si fanno  valere  i vizi logici dell’iter  che ha  condotto all’emanazione della  sentenza. 		
			
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