Vie  d’acqua  internazionali che costituiscono gli anelli  di congiunzione tra due  o più  ampi  spazi  marini.  Funzionano da  vie naturali di passaggio  tra  i due  bacini  interessati e talora  sono  utilizzati  a questo  scopo  dalla navigazione  internazionale e, in quanto tali,  sottoposti ad  un  regime giuridico  internazionale. Tuttavia, solo  circa 80 degli  oltre  200  – €“ esistenti, vengono  utilizzati  dalla  navigazione  internazionale. Rientrano in questa categoria  gli stretti che collegano  tra  di loro  due  parti  di alto  mare  o una  parte dell’alto  mare  con  le acque  territoriali, nonche´  gli stretti che collegano  tra  di loro o con  l’alto  mare  o il mare  territoriale, parti  di zone  economiche esclusive.  Nel  caso  in cui lo stretto congiunga  due  bacini  marittimi, può darsi il caso  che esso  unisca  due  spazi  di alto  mare  o due  spazi  di mare territoriale appartenenti a diversi  Stati,  ovvero  spazi  di zona  economica esclusiva  appartenenti allo  stesso  o a diversi  Stati.  La  Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto  del mare,  dedica  alla  disciplina  degli  stretti internazionali la parte  III,  prevedendo il nuovo  regime  del passaggio  in transito  per  tutti  gli stretti internazionali, ad  eccezione  di quelli  che collegano  il mare  territoriale di uno  Stato  ad  una  parte  dell’alto  mare  o alla  zona economica esclusiva  di un  altro  Stato,  ai quali  si applica  il diritto  di passaggio  inoffensivo  (art.  45). V. anche  canali, stretti marittimi;  passaggio, stretti in transito.  
 passaggio in transito negli stretti:  v. passaggio, stretti in transito; passaggio, stretti inoffensivo. 		
			
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