Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Avventizio

Ev quel personale, appartenente ai profili professionali (v. profilo professionale) iscritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, assunto da parte delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonche´ dalle altre amministrazioni e dagli enti pubblici funzionali e territoriali, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile eccezionalmente a due, per la realizzazione di specifici progettiavventizioobiettivo interessanti i settori della lotta all’evasione fiscale e contributiva, dell’erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali ed ambientali, dell’ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale, della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze e dei progetti di formazione lavoro, nonche´ per ulteriori esigenze per specifici settori. Il personale assunto in tal modo una volta realizzati i progetti obiettivo non può essere riassunto se non sia trascorso un periodo di tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a tempo determinato. Con d.p.c.m. del 30 marzo 1989, n.127, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 6o, della l.29 dicembre 1988, n.554, sono state individuate le modalità per accertare il possesso dei requisiti culturali e professionali dei candidati e i criteri di valutazione dei medesimi. Per tali assunzioni si fa ricorso al competente ufficio di collocamento per il personale ascrivibile a quelle qualifiche funzionali (v.) per le quali è previsto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello dello scuola dell’obbligo, mentre per quelle restanti, ascrivibili fino alla VII qualifica funzionale, l’assunzione è fatta mediante prove selettive alle quali è ammesso un numero di candidati individuati secondo particolari criteri. La l. 24 dicembre 1993, n.537 vieta espressamente alle P.A. di assumere personale a tempo determinato per prestazioni superiori a tre mesi. Tale disposizione non si applica al personale della scuola, delle istituzioni universitarie, al personale militare e quello dell’amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l’impiego; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari di leva e per le strutture sanitarie militari e al personale a contratto assunto presso gli uffici consolari e diplomatici e presso le istituzioni culturali e scolastiche all’estero.


Avvelenamento di acque o sostanze alimentari      |      Avvertimento mafioso


 
.