Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Revisione



revisione contabile: v. società di revisione.

revisione dei trattati internazionali: la revisione revisione è lasciata dal diritto consuetudinario alla piena disponibilità delle Parti contraenti sulla base di un accordo. Tale regola risulta codificata nell’art. 39 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati, il quale estende al trattato di revisione l’applicazione delle norme sulla conclusione e sull’entrata in vigore degli accordi contenute nella Convenzione stessa. Le disposizioni procedurali sulla revisione inserite tra le clausole finali dei trattati sono in genere le più varie. Tuttavia, due sono in genere i procedimenti di revisione revisione: a) ordinario, che si applica tutte le volte che si deve procedere ad una revisione dell’insieme delle disposizioni del trattato; b) semplificato, che può consistere nell’accettazione automatica (trascorso un determinato periodo di tempo senza obiezioni) delle decisioni di un gruppo di esperti. La Convenzione di Vienna sopra richiamata disciplina il procedimento di revisione multilaterali all’art. 40 in modo dettagliato, ponendo in essere norme suppletive in caso che il trattato stesso non disponga in merito. V. anche trattato.

revisione della sentenza penale: le sentenze di condanna, i decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili sono in ogni tempo sottoponibili a revisione, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta (art. 629 c.p.p.). Ev ammissibile nel caso di contrasto con altra sentenza penale irrevocabile resa sulla base di una sentenza del giudice civile o amministrativo poi revocata, che abbia deciso una questione pregiudiziale; nel caso di scoperta di nuove prove che dimostrano che il condannato deve essere prosciolto (v. proscioglimento, sentenza di revisione); se la condanna è stata pronunciata in seguito di falsità in atti (v. falsità , revisione in atti) o in un giudizio, o di altro fatto costituente reato (art. 630 c.p.p.). Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere tali da dimostrare che, se accertati, il condannato deve essere prosciolto (art. 631 c.p.p.). Il giudice della revisione decide con sentenza ricorribile per Cassazione (art. 640 c.p.p.).

revisione dell’atto amministrativo: v. atto amministrativo, revoca dell’revisione.

revisione dei prezzi: nell’appalto (v.) incombe sull’appaltatore il rischio, di non coprire, con il corrispettivo pattuito, i costi di costruzione dell’opera o di esecuzione del servizio. Questo rischio è però mitigato dall’art. 1664 c.c.: se i costi dei materiali o della manodopera sono aumentati, dopo la conclusione del contratto, oltre il dieci per cento del corrispettivo pattuito, l’appaltatore può chiedere una revisione del corrispettivo (ma può chiederla, nella improbabile ipotesi inversa, il committente). Il punto è materia, nella pratica, di frequenti liti: gli appaltatori, per vincere le gare di appalto, tengono basso il corrispettivo iniziale, confidando di poterlo aumentare, ad appalto ottenuto, invocando l’art. 1664 e gonfiando il costo dei materiali e della manodopera. Per converso, i committenti tendono a prevenire questa eventualità esigendo la sottoscrizione, da parte dell’appaltatore, della rinuncia al diritto riconosciuto da questa norma. La giurisprudenza ha cercato di contemperare gli opposti interessi: ha riconosciuto che la norma è derogabile per volontà delle parti anche se talvolta ha precisato che la deroga è valida solo se sia fissato un limite diverso dal dieci per cento o se sia stata comunque presa in considerazione la circostanza indicata dalla norma. Il principio è comune all’appalto privato ed all’appalto di opere pubbliche: la variazione successiva del costo dell’opera è , nella misura del 10% del corrispettivo contrattuale, questione che attiene all’alea normale del contratto, insuscettibile di alterare le condizioni oggettive dello scambio. L’appaltatore può chiedere, così per l’appalto privato come per l’appalto di opere pubbliche (art. 1 d.l. c.p.s., 6 dicembre 1947, n. 1501), una revisione del corripettivo pattuito solo per le variazioni del costo che abbiano ecceduto detta percentuale e solo per l’eccedenza rispetto ad essa. Il d.l. n. 1501 del 1947 ha subito, nel corso del tempo, varie modificazioni che hanno diversamente determinato, ma mai eliminato, la percentuale dell’alea. L’art. 33 l. 28 febbraio 1986, n. 41, non assume più come base del calcolo della variazione percentuale i prezzi concordati alla presentazione dell’offerta, ma i prezzi dell’epoca dell’aggiudicazione; ed inoltre esclude dalla revisione i lavori eseguiti nel primo anno. Sicche´ l’appaltatore non può dare rilievo ne´ alle variazioni dei costi intervenute tra l’offerta e l’aggiudicazione ne´ a quelle verificatesi nel primo anno di esecuzione del contratto. L’appalto pubblico di servizi è regolato dall’art. 1664 c.c..


Rettifica      |      Revisori contabili


 
.