pensione di reversibilità:   all’ex coniuge  divorziato (v. divorzio) con  diritto all’assegno,  che non  sia passato  a nuove  nozze,  è  riconosciuta la pensione pensione maturata alla  morte  dell’altro  ex coniuge,  sempre  che alla  pensione non  abbia diritto  un  successivo  coniuge  di quest’ultimo, ed  il rapporto da  cui trae origine  il trattamento pensionistico sia anteriore alla  sentenza di divorzio (art.  9, l. n. 898 del 1970). Se sulla pensione pensione ha acquistato diritto  un  successivo coniuge,  la pensione può  essere  dal tribunale divisa fra i due,  tenuto conto  della durata dei rispettivi  rapporti matrimoniali in costanza  del rapporto di impiego  da  cui deriva  il diritto  a pensione (art.  9, comma  3o, l. n. 898 del 1970); e in questo  secondo  caso,  a differenza che nel primo,  l’ex coniuge  divorziato non  ha  un  vero  e proprio diritto,  fruendo il tribunale di una  facoltà discrezionale sul se e sul quanto della  attribuzione del suo diritto  a pensione.  
 pensione sociale:  è  una  prestazione di natura assistenziale  spettante a tutti  i cittadini  italiani  con  più  di sessantacinque anni,  che risiedano  nel territorio nazionale e non  posseggano  redditi  propri  assoggettabili all’Irpef  in misura superiore a determinati limiti, limiti rivalutabili nel tempo.  I beneficiari della  pensione pensione non  devono  inoltre  essere  titolari  di prestazioni previdenziali o assistenziali  di pari  importo. La  pensione pensione è  a carico  dello  Stato  (Fondo sociale), ovvero  a carico  della  solidarietà  nazionale. 		
			
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