Enciclopedia giuridica

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Alto Commissariato delle N.U. per i rifugiati (U.N.H.C.R.)

Istituito il 14 dicembre 1950, con la Risoluzione dell’Assemblea generale delle N.U., n. 428, entra in funzione il 1o gennaio 1951. Composto dai rappresentanti di 49 Stati particolarmente dediti alla causa dei rifugiati, eletti dal Consiglio Economico e Sociale che danno direttive per l’attuazione dei programmi in favore dei rifugiati, approvano il bilancio annuale e ne autorizzano l’esecuzione. Allegati alla Risoluzione 428 risultano lo Statuto ed il Mandato. Il primo prevedeva l’elaborazione di una convenzione internazionale sulla protezione dei rifugiati, che è stata poi stipulata a Ginevra nel luglio del 1951 ed un Annesso relativo all’amministrazione dei fondi di natura pubblica e privata che l’Alto Commissario riceve per l’assistenza ai rifugiati. Il secondo è una sorta di atto costitutivo, che contiene le istruzioni dell’Assemblea generale al alto Commissariato delle N.U. per i rifugiati (U.N.H.C.R.), ai fini della promozione del rimpatrio volontario, della assimilazione e naturalizzazione dei rifugiati nei Paesi d’origine, di asilo e di destinazione. Inoltre, Assume tutte le funzioni supplementari che l’Assemblea generale ritenga necessarie, specialmente in materia di rimpatrio e di risistemazione. Nell’esecuzione del suo mandato tiene conto delle direttive dell’Assemblea generale, coadiuvato inizialmente dal Comitato consultivo, sostituito nel 1955 dal Fondo delle N.U. per i rifugiati e nel 1958 dal Comitato esecutivo di Programmi Excom). V. anche convenzioni internazionali; rifugiati.


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