Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Rimozione



rimozione od omissione dolosa di cautela contro infortuni sul lavoro: l’art. 437 c.p. punisce chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia. La pena è aumentata se dal fatto deriva un disastro o un infortunio. Il delitto in esame è inserito nel titolo VI del c.p., nell’ambito dei delitti contro l’incolumità pubblica, e nel capo I, che tratta dei delitti di comune pericolo mediante violenza. Oggetto materiale della condotta è costituito dagli impianti, apparecchi segnali con funzione di prevenzione dei disastri o infortuni sul lavoro (v. infortuni sul lavoro, prevenzione degli rimozione e sicurezza del lavoro). Tali locuzioni comprendono ogni strumento, attrezzatura o costruzione idonea a prevenire gli infortuni sul lavoro. La condotta può essere commissiva od omissiva (v. reato). Nella prima ipotesi, il soggetto attivo può essere anche il lavoratore; nella seconda solo colui che è titolare dell’obbligo di installare e mantenere le citate attrezzature. Si tratta di reato di pericolo (v. reato, rimozione di pericolo), che può essere aggravato dall’evento, qualora derivi effettivamente un disastro o infortunio. L’interesse tutelato è costituito innanzitutto dalla pubblica incolumità , oltre che dalla tutela della sicurezza del lavoro. L’elemento soggettivo è costituito dal dolo, che deve comprendere la consapevolezza da parte dell’agente che la condotta costituisce un pericolo per l’incolumità pubblica, e che gli impianti, costruzioni e segnali rimossi abbiano la funzione di prevenire disastri ed infortuni sul lavoro. Va rilevato, infine, che la normativa speciale in materia di sicurezza sul lavoro (d.p.r. n. 547 del 1955) non ha abrogato la fattispecie in esame, in quanto, secondo la più diffusa opinione, quest’ultima richiede la configurazione di un pericolo per la pubblica incolumità , non richiesto dalle leggi speciali.


Rimorchio      |      Rinnovazione


 
.