A  differenza dell’espropriazione (v. espropriazione per pubblica  utilità ), che sottrae definitivamente la cosa  la proprietario, privandolo della  proprietà,  la requisizione (art.  835 c.c.) sottrae temporaneamente il godimento della  cosa,  mobile  e immobile,  che resta  in proprietà  del privato.  Ad  essa  i pubblici  poteri possono  fare  ricorso  per  gravi  ed  urgenti  necessità  pubbliche,  siano  esse militari  (ad  esempio,  la requisizione di autovetture in caso  di guerra) oppure civili (ad esempio,  la requisizione di alberghi  per  dare  alloggio  alla  gente  rimasta  senza  tetto  a seguito  di calamità  naturali). Il secondo  comma  dell’art.  835 c.c. rinvia  alle leggi speciali:  fra queste  vengono  in considerazione l’art. 71 della  l. n. 2359 del 1865 e l’art. 7 della  l. 20 marzo  1865, n. 2248, allegato  E  (cui è superfluo aggiungere le ulteriori disposizioni  emanate in tempo  di guerra). Il relativo  potere è  attribuito al prefetto e, per  comune  interpretazione, nessun’altra pubblica  autorità  può  esercitarlo. Vale  il principio costituzionale secondo  il quale  nessuna  prestazione patrimoniale, oltre  che personale, può  essere  imposta  se non  per  legge (art.  23 Cost.).  Il primo comma  dell’art.  835 c.c. si limita  a precisare che anche  per  la requisizione è  dovuta  al proprietario una  giusta  indennità , per  la cui determinazione valgono  criteri analoghi  a quelli  operanti per  l’indennità  di espropriazione: dovrà  essere  un adeguato ristoro,  anche  se non  dovrà  corrispondere al corrispettivo di mercato della  locazione  del bene.  Nell’esperienza del nostro  tempo  il ricorso  alla  requisizione appare più  raro:  anche  nel caso  di pubbliche calamità  la requisizione è intesa  come  un  provvedimento al quale  fare  ricorso  solo  se è  impossibile procurarsi diversamente la materiale disponibilità  del bene  (per  l’assenza  del proprietario, per  il suo irriducibile rifiuto  di concedere l’uso ecc.). requisizione di alloggi sfitti o di fabbriche chiuse,  talvolta  sollecitate, non  risultano essere state  attuate.  
 requisizione di guerra:  provvedimento ablatorio reale  necessitato, volto  a far acquisire alla  P.A.  beni  mobili  privati  (v. requisizione in proprietà ) o immobili  (v. requisizione in uso). Con  il presupposto di necessità  e di urgenza,  quella  di guerra  è  la forma originaria di requisizione, per  fronteggiare impellenti  esigenze  che sorgono  in periodi bellici  o, comunque, esigenze  di carattere militare.  Fra  le requisizioni  di guerra,  quelle  di servizi (l. n. 1741 del 1940) sono  provvedimenti ablatori obbligatori che si riferiscono a prestazioni d’opera  di soggetti  in cambio  di un  indennizzo. (M.C.  Covelli). 
 requisizione di urgenza:  provvedimento ablatorio reale  necessitato con  il quale  si suole indicare  la requisizione c.d. civile in contrapposto a quella  di guerra  (v. requisizione di guerra). Per  ragioni  di necessità  e di urgenza  (per  far fronte  ad  episodi  di necessità pubblica  di particolare rilievo),  la P.A.  può  adottare provvedimenti di requisizione di beni  mobili  privati  (v. requisizione in proprietà ) o immobili  (v. requisizione in uso)  in cambio  di un  indennizzo. Ai  sensi  dell’art.  7 l. n. 2248 del 1865, all. E,  il provvedimento di requisizione può  essere  adottato da  tutte  le autorità  a ciò autorizzate dalla  legge (es. sindaco,  prefetto, ecc.). (M.C.  Covelli). 
 requisizione in proprietà:   provvedimento ablatorio reale  necessitato con  cui l’autorità trasferisce  a se´  coattivamente la proprietà  privata  di un  bene.  L’acquisto  è a titolo  derivativo. La  requisizione requisizione ha  ad oggetto  beni  mobili  (specie  mezzi di trasporto) e si realizza  con  una  procedura abbreviata ad  iniziativa  d’ufficio, cui segue  l’esame  dei presupposti, l’accertamento dello  stato  di necessità  e  il controllo dei beni  da  requisire.  Il provvedimento di requisizione è  scritto,  motivato ed  esecutorio. All’indennizzo che viene  liquidato vanno  sommati  gli interessi corrispettivi maturati dalla  consegna  del bene  fino al pagamento dell’indennizzo stesso.  (M.C.  Covelli). 
 requisizione in uso:  provvedimento ablatorio reale  necessitato, con  cui la P.A.  sottrae al privato  l’uso di un  bene  di sua  proprietà  in cambio  di una  somma  a titolo  di indennizzo. Ha  ad  oggetto  beni  immobili  o mobili  inconsumabili che la P.A.  utilizza  per  un  periodo di tempo  determinato, non  superiore a sei mesi. Decorso  tale  periodo,  se l’autorità  non  restituisce  il bene,  la requisizione diviene  in proprietà  (v. requisizione in proprietà ) e la P.A.  sarà  tenuta ad  integrare l’indennizzo  già  versato.  (M.C.  Covelli). 		
			
| Reputazione | | | Res |