disturbo alle occupazioni delle  persone:  il libro  terzo,  titolo  I, capo  I del c.p. prevede, all’art.  659, la contravvenzione in oggetto,  consistente nel comportamento di chi disturba le occupazioni o il riposo  delle  persone, ovvero  gli spettacoli,  i ritrovi  o i trattenimenti pubblici  con  una  delle  seguenti  modalità : 1) schiamazzi  o rumori;  2) abuso  di strumenti sonori  o di segnalazioni  acustiche;  3) provocazione o non  impedimento di strepito  di animali:  la pena  prevista  è quella  dell’arresto fino a tre  mesi o l’ammenda fino a lire  seicentomila. Il secondo  comma  dell’art.  659 c.p. prevede un  autonomo titolo  di reato (simile  ma più  lieve rispetto  a quello  del primo  comma),  per  chi esercita professione o mestiere rumoroso contro  le disposizioni  di legge o contro  le prescrizioni  dell’autorità : in tal  caso  la pena  prevista  è  della  sola ammenda, da  lire  duecentomila ad  un  milione.  Ai  fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo  del reato  non  si ritiene  necessario  che più  persone si siano lamentate, essendo  sufficiente  che i rumori  abbiano obiettivamente determinato una  situazione tale  per  cui più  soggetti  possano  essere  stati disturbati. Sotto  il profilo  dell’elemento soggettivo,  il dolo  è  generico, bastando la volontarietà  dell’azione  e non  essendo  richiesta  l’ulteriore intenzione di recare  disturbo  alla  quiete  pubblica.   
 incapacità  di attendere alle normali occupazioni:  l’art. 583 c.p. contempla le circostanze aggravanti  del delitto  di lesione  personale, modulandole su due diverse  intensità  e prevedendo tra  i casi in cui la lesione  personale può dirsi  grave,  il fatto  da  cui derivi  un’occupazioni occupazioni per  un  tempo  superiore ai quaranta giorni.  La  pena  prevista  è  la reclusione  da  tre  a sette  anni.  Si ricordi  che,  sotto  il profilo  pratico,  la durata della  malattia va calcolata,  per  costante giurisprudenza, dal momento della  commissione del fatto  fino alla  completa guarigione  clinica, e cioè  alla  completa  riacquisizione sotto  il profilo funzionale  ed  anatomico di tutte  le capacità  compromesse dalla  lesione:  non ricorrendo tali  presupposti, la disciplina  da  applicare  sarà  quella  del secondo  comma  dell’art.  583 c.p. (lesione  personale gravissima). 		
			
| Occupazione | | | Oece |