Enciclopedia giuridica

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Ammenda

Ev la pena prevista dagli artt. 17 e 26 del c.p., la quale consiste nel pagamento allo Stato di una somma di danaro non inferiore a lire quattrocentomila, ne´ superiore a lire due milioni. Viene inflitta in relazione alla contravvenzione. La multa invece, pur consistendo anch’essa nel pagamento allo Stato di una somma di danaro, viene inflitta in relazione ad un delitto.


Ammassi      |      Amministratore


 
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