Enciclopedia giuridica

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Cave e torbiere

Beni privati di pubblico interesse sottoposti ad una particolare disciplina (art. 826 c.c., art. 45 l. miner., art. 62 d.p.r. n. 616 del 1977). Per cave si intendono i giacimenti di materiali non pregiati che si estraggono a cielo aperto, per torbiere, i giacimenti di combustibile fossile. Sono, in genere, di proprietà di privati, che ne curano la coltivazione nell’ambito del quadro della pianificazione regionale di settore; tuttavia, passano, previa pronuncia avocativa, al patrimonio indisponibile delle regioni e sono assoggettate alla disciplina prevista per le miniere, potendo essere accordate in concessione a terzi, quando il proprietario ne trascuri la coltivazione o non la inizi, la riprenda o la migliori entro un termine fissato dall’autorità . In tal caso, al proprietario non spetta un corrispettivo, ma solo un’indennità corrispondente al valore degli impianti utilizzabili e del materiale estratto ancora disponibile. V. anche miniere. (Giannunzio).


Cauzione      |      Caveau


 
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