Enciclopedia giuridica

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Accertamento tributario

Il termine accertamento tributario viene utilizzato in diverse accezioni nel diritto tributario: ad indicare la liquidazione del tributo, o meglio la determinazione con effetti preclusivi della base imponibile da parte dell’ufficio; ad esprimere l’attività di ricognizione dei fatti che rappresentano il presupposto d’imposta; a definire la fase di controllo dei contribuenti e di realizzazione di una serie di operazioni tecnico giuridiche di valutazione e di stima del presupposto. La terminologia legislativa, pur non offrendo indicazioni univoche, sembra comunque riferirsi sostanzialmente alla terza accezione, poiche´ oscilla tra una nozione di accertamento tributario che indica l’attività di controllo ed una che si riferisce all’atto finale che conclude l’attività medesima. Quanto alla funzione dell’accertamento tributario dell’Amministrazione finanziaria nell’attuale fiscalità di massa è da osservare che è venuto progressivamente meno lo scopo di recuperare direttamente le imposte evase, delineandosi al contrario l’esigenza di indurre i contribuenti all’adempimento spontaneo. L’accertamento tributario ha quindi acquisito una funzione di deterrente, in cui il controllo di alcuni contribuenti serve a stimolare gli altri al regolare pagamento dei tributi. Sul piano della ricostruzione teorica si può rilevare che per lungo tempo la dottrina tributaria ha esaminato l’accertamento tributario in funzione del rapporto giuridico d’imposta e dell’obbligazione tributaria (v.), andando a schierarsi su due posizioni di fondo: una prima per cui l’atto di accertamento tributario è volto alla determinazione dell’obbligazione, già sorta con il verificarsi del presupposto di fatto (teoria dichiarativa); una seconda, in base alla quale l’atto di accertamento tributario ha un ruolo costitutivo dell’obbligazione tributaria (teoria costitutiva). Più recentemente l’interesse sembra essersi spostato sullo studio dei metodi di accertamento tributario e degli effetti degli atti conseguenti. Per l’esame delle varie metodologie v. accertamento tributario sintetico; accertamento tributario contabile; accertamento tributario induttivo; accertamento tributario d’ufficio; accertamento tributario parziale; accertamento tributario integrativo.

accertamento tributario contabile: per i redditi per cui sono previsti obblighi di tenuta della contabilità (reddito d’impresa e di lavoro autonomo) è possibile procedere ad accertamento tributario analiticoaccertamento tributariocontabile, il quale consiste nella verifica dei dati risultanti dalla contabilità . La rettifica delle poste contabili può avvenire in base a ragioni di diritto (errata applicazione di una norma) oppure in base ad un confronto della dichiarazione dei redditi con il bilancio e le scritture contabili, nonche´ in base ad una valutazione di elementi extraaccertamento tributariocontabili desunti mediante esercizio di attività istruttorie (ad es. mediante ispezioni, o risposte a questionari).

accertamento tributario d’ufficio: nel caso in cui l’ufficio si trovi in presenza di un evasore totale, che abbia cioè omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, esso provvede a determinare di propria iniziativa il reddito. Anche per questo genere di accertamento tributario vale quanto previsto per l’accertamento tributario induttivo (v.), essendo dunque ammessa una dimostrazione meno rigorosa di quella che sarebbe richiesta ove il contribuente avesse adempiuto regolarmente ai propri obblighi formali. Naturalmente occorrerà che le argomentazioni addotte dagli uffici abbiano una portata dimostrativa sufficientemente attendibile.

accertamento tributario induttivo: per accertamento tributario accertamento tributario si intende quello relativo alla generalità dei componenti positivi del reddito d’impresa o del reddito di lavoro autonomo che è posto in essere prescindendo dalle risultanze delle scritture contabili: per tale motivo esso è anche chiamato accertamento tributario extraaccertamento tributariocontabile. Le scritture contabili possono venire legittimamente disattese dagli uffici fiscali quando presentino infedeltà talmente gravi da comprometterne l’attendibilità. Si tratta peraltro di una valutazione da effettuare caso per caso, tenendo conto di una serie di variabili, come le dimensioni dell’impresa, le caratteristiche dell’attività svolta, il volume d’affari ecc. Oltre all’ipotesi delle infedeltà di natura sostanziale, anche irregolarità di ordine formale possono legittimare l’accertamento tributario accertamento tributario: ad es. nel caso di omessa tenuta di libri obbligatori, oppure ove le irregolarità siano così numerose, gravi e ripetute da far venir meno le garanzie proprie di una contabilità ordinata; più rari sono invece i casi (pur normativamente previsti) di mancata allegazione del bilancio alla dichiarazione oppure di omessa dichiarazione del reddito d’impresa. Quanto al contenuto l’accertamento tributario accertamento tributario è fondato essenzialmente su stime e su argomentazioni fornite di un basso grado di probabilità . Per determinare il reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) gli uffici possono infatti fare ricorso a dati e notizie comunque raccolti ed a presunzioni pur assenti dei requisiti di gravità , precisione e concordanza. Ciò naturalmente non comporta che l’ufficio sia esentato dal provare le proprie conclusioni, e dunque che fornisca delle ricostruzioni sufficientemente fondate. La sindacabilità dell’accertamento tributario accertamento tributario dipenderà così dal grado di attendibilità che raggiungono le ricostruzioni proposte dagli uffici, e che deve venire valutato di volta in volta a seconda del tipo di attività svolta, del settore merceologico, delle dimensioni aziendali, della completezza dell’attività istruttoria, della situazione generale delle scritture contabili ed altri fattori.

accertamento tributario integrativo: l’esigenza di evitare che i contribuenti vengano sottoposti a più accertamenti successivi in relazione ad un medesimo presupposto d’imposta comporta che gli uffici finanziari siano ammessi ad emanare un nuovo atto di accertamento tributario soltanto qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi. Si parla a tal proposito di accertamento tributario accertamento tributario. La sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi è espressione che va interpretata caso per caso, allo scopo di individuare l’effettivo grado di novità ed escludere quindi che gli elementi fossero conoscibili già all’epoca del primo accertamento tributario (come avverrebbe nel caso di riesame di documenti che potevano essere acquisiti senza difficoltà dagli uffici). Ev da osservare ad ogni modo che si tratta di una norma di rara applicazione, stante la consuetudine degli uffici di emanare l’atto di accertamento tributario nei pressi della scadenza del termine di decadenza per lo stesso, il che rende evidentemente inapplicabile l’ipotesi di un successivo atto di accertamento tributario.

partecipazione dei comuni all’accertamento tributario: gli uffici del comune collaborano con l’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento sotto diversi profili. Quanto alle imposte dirette essi segnalano dati, fatti, ed elementi idonei a integrare la dichiarazione dei redditi (v.); a tale scopo una copia della dichiarazione dei redditi deve essere spedita dal contribuente al comune. Altra forma di collaborazione si ha quando gli uffici tributari stanno per emettere un accertamento, dovendo essi trasmettere ai comuni, entro il primo luglio dell’anno in cui scade il termine per l’accertamento, le proposte di accertamento. Il comune ha un termine di 90 giorni per proporre l’aumento degli imponibili, decorso il quale gli uffici tributari provvedono a notificare gli avvisi di accertamento per i quali non ci siano state proposte da parte dei comuni o queste siano state accettate. Qualora le proposte dei comuni non vengano accettate, devono essere sottoposte al parere di una apposita commissione. La accertamento tributario accertamento tributario può essere inquadrata sotto un duplice schema: ritenendo che l’intervento del comune valga ad attribuire al procedimento di formazione dell’atto di accertamento la natura di atto complesso; oppure attribuendo alla partecipazione del comune un valore soltanto istruttorio. Le due ricostruzioni danno luogo ad effetti diversi nel caso di omessa o viziata partecipazione del comune: nel primo caso l’atto risulterà invalido, nel secondo sarà comunque valido (salvo eventuali conseguenze disciplinari a carico degli uffici tributari o comunali). La dottrina tende a privilegiare il secondo orientamento, escludendo pertanto che possa impugnarsi l’atto da parte del contribuente allegando la partecipazione viziata o omessa del comune.

accertamento tributario parziale: l’accertamento tributario accertamento tributario consente all’Amministrazione di provvedere ad un accertamento tributario di singoli elementi del presupposto d’imposta, senza precludere in alcun modo una eventuale successiva azione accertatrice, che altrimenti sarebbe subordinata alla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi (v. accertamento tributario integrativo). Si tratta dunque di una sorta di accertamento tributario anticipato, finalizzato alla repressione di forme vistose o comunque facilmente controllabili di evasione. Esso infatti è consentito qualora, in base a segnalazioni provenienti dal centro informativo delle imposte dirette, da pubbliche amministrazioni, dalla Guardia di finanza, o comunque in base ai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi da cui può desumersi l’esistenza di un reddito non dichiarato. Inoltre esso può venire utilizzato anche nell’accertamento tributario mediante coefficienti (v.): in tal caso si farà esclusivamente riferimento al coefficiente diretto lavorativo. Nell’accertamento tributario accertamento tributario manca peraltro una fase di contraddittorio preventivo; ad ogni modo gli atti degli uffici possono venire annullati d’ufficio, qualora ne sia dimostrata dal contribuente l’infondatezza.

accertamento tributario sintetico: l’accertamento tributario accertamento tributario, utilizzabile esclusivamente per le persone fisiche, è caratterizzato dal ricorso ad un procedimento logico presuntivo fondato sulla rilevazione della spesa. Il reddito non viene cioè accertato mediante l’analisi delle sue fonti di produzione (come avviene in genere per le altre metodologie di accertamento tributario ), bensì attraverso il controllo delle spese sostenute dal contribuente. Ev evidente che il fondamento logico di tale metodo consiste nella regola di esperienza per cui non si spende più di quanto si guadagna, e dunque spese sproporzionate ai redditi dichiarati divengono indizio di una evasione. A tal fine peraltro il Ministero ha introdotto criteri predeterminati di valutazione (c.d. redditometro) per alcune spese di particolare rilevanza, le quali debbono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi dal contribuente. Si tratta peraltro esclusivamente di spese di mantenimento, e non anche di acquisto dei beni. La denominazione di accertamento tributario accertamento tributario fa riferimento al fatto che l’accertamento tributario non si riferisce ad una categoria reddituale specifica, ma al reddito complessivo del contribuente. Quanto all’eccedenza di reddito accertato essa è classificata ex lege come reddito di capitale, venendo in tal modo sottoposta anche ad Ilor. Il contribuente è ammesso ad esporre ed a provare le ragioni per cui ritiene infondato l’accertamento tributario accertamento tributario: in particolare la legge ammette che si possa opporre alle deduzioni degli uffici che i maggiori redditi accertati provengano da redditi esenti o assoggettati a ritenute a titolo d’imposta. Ev peraltro da ritenere consentito al contribuente eccepire che determinati redditi provengano da disinvestimenti patrimoniali oppure non abbiano natura di redditi imponibili (si pensi alle plusvalenze non imponibili, oppure ai redditi tassati catastalmente in misura inferiore al reddito effettivo).


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