V. pristino,  riduzione in riduzione in pristino. 
 riduzione in pristino nel diritto internazionale:  ristabilimento della  situazione di fatto  e di diritto  esistente prima  del compimento dell’illecito,  sempre  che il ristabilimento sia possibile:  c.d. restituzione in forma  specifica.  Come restitutio in integrum vengono  considerati la restituzione di persone, di cose,  di navi, di documenti ecc., illegittimamente detenuti, nonche´ l’esecuzione  in forma  specifica  di obblighi  convenzionali. Ad  esempio,  una sentenza della  Corte  internazionale di giustizia  del 1977, fondandosi sull’obbligo  della  restituzione in forma  specifica,  invitava  il Governo libico a eseguire  in natura le sue  obbligazioni  derivanti da  un  contratto di concessione  petrolifera, contratto che la sentenza stessa  equiparava più  o meno  ad  un  accordo  internazionale. Secondo  una  parte  della  dottrina, il dovere  di far cessare  l’illecito  e di cancellarne ove  possibile  gli effetti costituirebbe addirittura un  aspetto dello  stesso  obbligo  violato.  Non sarebbe quindi  il caso  di configurare la restitutio in integrum come  oggetto di un  obbligo  nuovo  prodotto a seguito  della  violazione. 		
			
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