Enciclopedia giuridica

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Risoluzioni



risoluzioni della Comunità economica europea: rientrano tra gli atti atipici della Comunità europea, in particolare quando sono adottate dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio europeo (v.). Tali atti hanno spesso una notevole importanza e, sotto il profilo della loro natura giuridica, possono essere considerati degli accordi internazionali in forma semplificata.

risoluzioni dell’amministrazione finanziaria: a differenza delle circolari le risoluzioni rispondono a quesiti riguardanti casi specifici posti da uffici gerarchicamente subordinati o dagli stessi contribuenti. Non presentano problematiche diverse da quelle delle circolari.

risoluzioni parlamentari: le risoluzioni risoluzioni sono atti unicamerali di indirizzo politico, adottabile anche in Commissione, tendenti a manifestare orientamenti sugli argomenti in discussione e cioè , ad esempio, su relazioni governative, sull’esame di decreti registrati con riserva, su deliberazioni di assemblee internazionali, su relazioni della Corte dei conti ecc.. In Assemblea questo strumento può essere utilizzato per chiudere dibattiti provocati da mozioni o derivanti da comunicazioni del Governo al Parlamento. In Commissione la risoluzione è diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alla Camera (art. 117 reg. cam.), ciascuna Commissione può votare una risoluzione, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza per i quali non debba riferire all’Assemblea. Alla discussione deve essere invitato un rappresentante del Governo, il quale può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione e che di questa sia investita l’Assemblea. Al Senato (art. 50 reg. sen.), le Commissioni possono votare le risoluzioni risoluzioni solo a conclusione dell’esame di affari ad essa assegnati, sui quali non siano tenute a riferire all’Assemblea. La risoluzione, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, è comunicata al Presidente del Senato affinche´ la sottoponga all’Assemblea. La risoluzione, come d’altra parte la mozione, può essere considerata come direttiva parlamentare della cui esecuzione il Governo è politicamente responsabile, in virtù del rapporto fiduciario tra Parlamento ed Esecutivo. L’inosservanza della risoluzione prlamentare potrebbe, nei casi più gravi, determinare il ricorso alla mozione di sfiducia. Ev però da sottolineare che, essendo la funzione di indirizzo politico generale riservata all’Assemblea (art. 94 Cost.), la risoluzione prlamentare, qualora approvata in Commissione, potrà specificare, aggiornare, ma non modificare tale indirizzo.


Risoluzione del contratto      |      Risorse proprie


 
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