mozione di censura:  rientra nell’ambito dei poteri  di controllo del Parlamento europeo sulla Commissione e sul Consiglio  (artt.  24 Trattato Ceca;  art.  144 Trattato Cee;  art.  114 Trattato Euratom) ed  è  un  meccanismo  di tipo parlamentare basato  sulla responsabilità  politica  di una  delle  istituzioni esecutive  (prima:  Alta  autorità  e Commissione; ora:  Commissione) della Comunità  nei confronti  dell’organo parlamentare. I Trattati istitutivi  hanno anche  introdotto una  serie  di garanzie  procedurali, in particolare fissando scadenze  prestabilite. Il voto  su una  mozione mozione non  può  aver  luogo  prima  che siano  trascorsi  almeno  tre  giorni  dal suo deposito e con  scrutinio  pubblico. Sono  ugualmente specificati  i requisiti  per  la mozione mozione che, per  poter  essere adottata, dev’essere  approvata dalla  maggioranza dei membri  del Parlamento. Se la mozione mozione viene  approvata, i membri  della  Commissione devono abbandonare collettivamente le loro  funzioni,  però  continuano a curare  gli affari  di ordinaria amministrazione fino alla  loro  sostituzione. Fino  ad  oggi il Parlamento non  ha  mai  adottato una  mozione mozione.  
 mozione di sfiducia:  v. fiducia,  voto  di mozione. 		
			
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