Enciclopedia giuridica

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Sostituzione



sostituzione del consulente tecnico: la sostituzione sostituzione può avvenire solo per gravi motivi, può essere disposta solo nel corso delle indagini ed è revocabile.

sostituzione del custode: il custode dei beni pignorati può , in ogni momento, essere sostituito con ordinanza non impugnabile del giudice.

sostituzione del difensore: nel corso del procedimento la parte può sempre revocare la procura (v.) ed il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca o la rinuncia non sono efficaci fino alla effettiva sostituzione, non comportando, perciò una sospensione del processo salvo che nel caso di morte.

sostituzione del giudice istruttore: solo in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio, o per singoli atti, il giudice istruttore può essere sostituito con decreto del presidente, il mancato rispetto delle forme previste dall’ art. 174 c.p.c. non comporta però un vizio della sentenza e questa disciplina non si applica agli altri componenti del collegio.

sostituzione d’imposta: l’art. 64 del d.p.r. n. 600 del 1973 definisce il sostituto d’imposta colui che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili. In base a tale norma il sostituto è obbligato o facoltizzato ad effettuare la ritenuta nei confronti del sostituito, versando il relativo importo all’erario. L’istituto della sostituzione sostituzione presuppone l’esistenza di un sottostante rapporto di debitosostituzionecredito fra sostituto e sostituito e soddisfa più esigenze: quella di semplificare gli obblighi del sostituito riversando gran parte di questi su di un soggetto (il sostituto) che già possiede una struttura organizzativa e quella di garantire il prelievo poiche´ il sostituto non è titolare del reddito colpito dal prelievo e, quindi, ha minor interesse ad occultarlo. Secondo la dottrina tradizionale il sostituto d’imposta rivestirebbe la qualifica di soggetto passivo dell’obbligazione tributaria in luogo di colui a cui è riferibile la manifestazione di capacità contributiva colpita dal tributo. Il legislatore, a tutela dell’interesse fiscale, addosserebbe in via eccezionale la prestazione ad un soggetto che si trova in una particolare situazione con quello cui è riferibile la manifestazione di capacità contributiva. Nell’ambito di tale orientamento alcuni autori hanno escluso dal fenomeno della sostituzione in senso proprio le ipotesi di ritenuta a titolo d’acconto, malgrado la mancanza di un sicuro appiglio normativo che operi in tal senso. Tali tesi sono state criticate da quanti hanno ritenuto che la ragione fiscale, il particolare rapporto fra sostituto e sostituito e lo stesso strumento della rivalsa (per mezzo del quale il sostituto trasferisce sul sostituito l’onere economico della prestazione) non consentono di spezzare il nesso fra capacità contributiva ed imposizione aggirando il limite costituzionale contenuto nell’art. 53. Pertanto il sostituto non potrebbe qualificarsi come un vero e proprio soggetto passivo. D’altra parte se si osserva la ritenuta a titolo d’acconto si nota che il sostituito non è completamente estromesso dal rapporto d’imposta poiche´ nel procedere all’autoliquidazione dell’imposta dovuta deve tenere conto dei redditi soggetti a ritenuta scomputandone l’ammontare. Se invece non ha subito la ritenuta non potrà effettuare alcuna operazione di scomputo e dovrà corrispondere integralmente l’imposta. Ciò dimostrerebbe che il sostituito è tutt’altro che estraniato dal rapporto impositivo poiche´ resta gravato di tutti gli obblighi strumentali e rimane obbligato al pagamento del tributo quando non abbia subito la ritenuta o non copra tutto il suo debito d’imposta. Nei casi invece in cui non deve nulla, ciò non significa la perdita di titolarità del sostituito, ma solo che ha già assolto economicamente il suo debito attraverso lo strumento della ritenuta. La permanenza della soggettività passiva del sostituito sarebbe confermata dall’art. 35 del d.p.r. n. 602 che individua il sostituito come coobbligato in solido del sostituto e dall’art. 38, comma 2o, del d.p.r. n. 602 che legittima sia il sostituito che il sostituto alla domanda di rimborso. Per la descrizione dell’istituto della sostituzione sostituzione si può utilmente far riferimento allo schema della delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.) che ha finalità solutoria ed implica l’esistenza di un rapporto di mandato fra delegante (sostituito) e delegato (sostituto). Tuttavia esistono delle differenze poiche´ il sostituto è un incaricato ope legis all’adempimento totale o parziale della prestazione impositiva che fa carico al sostituito. Il sostituto è titolare di una propria obbligazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, obbligazione autonoma rispetto a quella d’imposta pur avendo lo stesso oggetto. Le due obbligazioni sono legate da un vincolo di pregiudizialità dipendenza nel senso che l’obbligazione del sostituito è elemento costitutivo della fattispecie da cui scaturisce l’obbligo del sostituto. Il vincolo di pregiudizialità dipendenza comporterà che l’Amministrazione finanziaria non può pretendere l’adempimento di entrambe le obbligazioni.

sostituzione di persona: il nostro c.p. punisce colui che induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a se´ o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, al fine di procurare a se´ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, sempre che il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica (art. 494 c.p.). Realizza la fattispecie in esame: il soggetto che in un esame sostituisce un candidato, la persona che si spaccia per agente di pubblica sicurezza, o chi si spaccia per rappresentante di una ditta conosciuta per vendere prodotti ecc.. Il reato si consuma nel momento in cui avviene l’induzione in errore, non è necessario il conseguimento del vantaggio o il verificarsi del danno. Non occorre che il vantaggio sia costituito da un’utilità economica, potendo anche essere di diversa natura, come quando il soggetto si spaccia per un’altra persona al fine di intraprendere relazioni con persone di elevata posizione sociale che, altrimenti, non concederebbero a lui la loro amicizia o confidenza; il soddisfare la propria vanità , o l’ottenere favori di una donna. Occorre comunque la volontà del soggetto di indurre taluno in errore e il fine di procurare a se´ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

sostituzione fedecommissaria: la sostituzione sostituzione, detta anche più brevemente fedecommesso, ha perduto nella società moderna la centrale importanza che aveva in tempi passati. Essa è sopravvissuta, inoltre, entro i limiti assai angusti, fino a mutare profondamente, con la riforma del 1975, la stessa originaria funzione. In epoca anteriore alla rivoluzione industriale il fedecommesso era lo strumento mediante il quale le famiglie nobiliari perpetuavano nel tempo lo splendore e la potenza del casato, concorrendo in questa funzione con i principi della successione agnatizia e del maggiorasco. Si istituiva erede il proprio figlio (maschio e primogenito) o, in mancanza, il proprio fratello, ordinandogli di conservare il patrimonio ereditario e di lasciarlo, alla propria morte, al proprio figlio, che a sua volta avrebbe dovuto conservarlo e lasciarlo al proprio figlio, e così via in perpetuo. Già nel corso del Settecento le sostituzioni fedecommissarie perpetue vennero soppresse: esse contrastavano con le esigenze di libera circolazione (v. circolazione della ricchezza) e di proficuo sfruttamento della ricchezza. Le codificazioni moderne ammisero solo i fedecommessi che vincolavano il patrimonio familiare per una generazione; e così fu da noi fino alla riforma del 1975. Bisogna però dire che risultati analoghi a quelli che in antico si perseguivano con i fedecommessi vengono realizzati, nell’odierna società industriale, con lo strumento della fondazione (v.). Accade nei paesi, come gli Stati Uniti o la Germania, dove non è richiesto che la fondazione persegua scopi di pubblica utilità e si ritiene ammissibile una fondazione che gestisca un’impresa per devolverne gli utili al fondatore finche´ questi è in vita e, successivamente, ai suoi eredi. Si può così assecondare il riprodursi, nei termini della moderna società industriale, di un fenomeno che nelle sue origini, legate ad un’economia fondiaria, aveva assunto le forme del fedecommesso: come questo aveva la funzione di perpetuare nel tempo il nome e lo splendore di determinati casati, così la fondazione assolve l’analoga funzione di perpetuare la potenza industriale di determinate famiglie, consentendo ai discendenti di disporre degli utili dell’impresa, ma impedendo loro di disporre dell’azienda, che resta in perpetuo entro la famiglia. Per l’art. 692 c.c. la sostituzione sostituzione si riduce a questo: gli ascendenti o il coniuge di un interdetto (v.) possono istituire erede l’interdetto con l’obbligo di conservare il patrimonio ereditario e di restituirlo, alla sua morte, alla persona o all’ente che si è preso cura di lui. La designazione di questa persona o ente come erede sostituito dell’erede istituito assume così una funzione rimuneratoria della cura che la persona o l’ente si è presa dell’interdetto. Si noti che la sostituzione può comprendere i beni anche costituenti la legittima (v. quota, sostituzione legittima; successione, sostituzione necessaria), con esclusione perciò dei diritti del legittimario dell’interdetto.

sostituzione processuale: è un fenomeno, regolato dall’art. 81 c.p.c. ed ammissibile nei soli casi previsti espressamente dalla legge (art. 2900 c.c.), che realizza un’eccezione alla regola per cui la legittimazione ad agire spetta al titolare del diritto. Con la sostituzione il sostituto fa valere in giudizio un diritto del sostituito e può aver luogo sia all’ inizio del processo che nel corso del suo svolgimento.

sostituzione testamentaria: se la persona istituita erede (v. istituzione di erede) o legatario (v. legato) non può o non vuole succedere, si applicano le norme sulla rappresentazione (v.), che valgono sia per la successione legittima sia per quella testamentaria. In caso di successione testamentaria (v. successione, sostituzione testamentaria), tuttavia, l’applicazione di queste norme può essere prevenuta dal testatore: questi può indicare una o più persone (dette sostituiti) destinate a succedere nell’ipotesi che l’istituito erede o legatario non possa o non voglia accettare (artt. 688 ss. c.c.). Il sostituito è , anch’egli, persona che il testamento istituisce erede o legatario; ma la sua è una istituzione di erede o un legato sottoposto alla condizione che il primo istituito non possa o non voglia accettare. Se questa condizione si avvera, il sostituito succede direttamente al testatore. Se non è prevista la sostituzione, ne´ sussistono i presupposti per la rappresentazione, può avere luogo l’accrescimento (v.): se più persone sono state istituite eredi congiuntamente e nell’universalità dei beni o per quote uguali, o se è stato legato a più persone uno stesso oggetto, la quota dell’erede o la porzione del legatario che non può o non vuole accettare si devolve agli altri, salvo che l’accrescimento non sia stato escluso dal testatore (artt. 674 s. c.c.). Se l’accrescimento non può avere luogo, la quota dell’erede che non ha potuto o voluto accettare si devolve agli eredi legittimi; la porzione del legatario va all’erede testamentario onerato (art. 677 c.c.). In conclusione, la devoluzione successiva si attua, nel caso che un erede non possa o non voglia accettare, nell’ordine seguente, il quale rivela l’atteggiamento legislativo di favore per il testamento, nei limiti, si intende, della quota disponibile (v. quota, sostituzione disponibile): 1) sostituzione, se è prevista dal testatore; 2) rappresentazione, se è possibile; 3) accrescimento, se ne sussistono i presupposti e non è escluso dal testatore; 4) successione legittima (v. successione, sostituzione legittima) (o, per i legati, attribuzione della porzione all’erede onerato). Va qui osservato che un fenomeno analogo può verificarsi anche nelle successioni legittime: se uno dei chiamati alla successione rinuncia all’eredità , la sua quota, stabilisce l’art. 522 c.c., si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione. Così, se rinuncia un fratello privo di discendenti, la sua quota va agli altri fratelli. Il fenomeno si spiega considerando che l’intera eredità andrebbe tutta a lui se fosse l’unico fratello del de cuius; essendo più d’uno i parenti di una medesima categoria (più fratelli, nel nostro esempio) la quota spettante a ciascuno si ottiene dividendo la quota complessiva per il numero dei concorrenti; perciò , se uno rinuncia, muta il divisoree gli altri conseguono una maggior quota. Se il rinunciante è solo, l’eredità si devolve alla successiva categoria di eredi legittimi. V. anche sostituzione fedecommissaria.


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